IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3797/2000
  proposto  da  Boccardo  Francesco,  Campisi  Corradino,  Carmignani
  Giorgio,   Casaccia  Mario,  Cordone  Giovanni,  Corsini  Giovanni,
  Dallegri  Franco,  De  Salvo  Luigi Giovanni, Franceschini Roberto,
  Franchin  Francesco,  Jankowska  Barbara,  Molfetta  Luigi, Pardini
  Lionello Vincenzo, Patrone Franco, Pipino Francesco, Salami Angelo,
  Sarocchi  Gabriele,  Siani  Clelia,  Spigno  Fabio,  Zattoni Janco,
  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Mario  Racco  ed elettivamente
  domiciliati  presso  lo  studio dello stesso in Roma, viale Mazzini
  n. 114/b, contro: Ministero della sanita'; MURST; Universita' degli
  studi   di  Genova,  rappresentati  e  difesi  come  in  atti,  per
  l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
  della   attivita'   assistenziale   intramuraria  o  dell'attivita'
  libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi  dell'art. 5  d.lgs.
  21 dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:
        Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
        Visto    l'atto    di    costituzione   in   giudizio   delle
  amministrazioni come da verbale;
        Nominato  relatore  il  consigliere  Bruno  Mollica  e  uditi
  all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
                    F a t t o   e   d i r i t t o
    1. - Il  ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
  facolta'  di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici
  universitari,  investe  vari profili della legislazione delegata di
  riforma  del  settore  sanitario: va allora definito e circoscritto
  l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle
  argomentazioni  esposte,  in  quanto l'esame di questo giudice deve
  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto diretto e immediato della
  contestazione  giudiziale,  e  cioe'  l'esercizio  dell'opzione, da
  parte  dei  sanitari  universitari,  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria   (definita   anche   come   "attivita'  assistenziale
  esclusiva")  o per l'attivita' libero-professionale extramuraria ai
  sensi  dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e
  le  conseguenze  che  ne  derivano  alla  loro  posizione di status
  nell'una e nell'altra ipotesi.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 841/2000).
01C0038