IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3799/2000
proposto da Albano Maria Grazia, Angelelli Giuseppe, Angelini
Giovanni, Bonomo Giovanni, Bosco Lorenzo, Bufo Pantaleo, Carratu'
Maria R., Caruso Gilda, Causio Franco, Coratelli Pasquale,
D'Addario Vincenzo, Dammacco Franco, De Mattia Domenico, De Tommaso
Marina, Defazio Giovanni, Dell'Erba Alessandro, Di Nunno Cosimo,
Dioguardi Domenico, Ettore Giovanni C., Fabiano Gennaro, Farronato
Giampietro, Federico Francesco, Foti Caterina, Francavilla Antonio,
Gagliano Candela Roberto, Giardina Carmela, Giorgino Francesco,
Guanti Ginevra, Guida Luigi, Ieradi Enzo, Ingrosso Marcello,
Introna Francesco, Izzo Pietro, Jrillo Emilio, L'Abbate Nicola,
Lamberti Paolo, Lauta Vito Michele, Laviola Luigi, Liso Vincenzo,
Livrea Paolo, Loizzi Pasquale, Maiorano Eugenio, Maiorino
Raffaella, Mangini Francesco, Midiri Massimo, Miniello Stefano,
Modugno Pietro, Megna Gianfranco, Moretti Biagio, Musajo Somma
Alfredo, Nacchiero Michele, Nitti Luigi, Occhiogrosso Michele,
Panella Carmine, Panella Michele, Pastore Giuseppe, Patella
Vittorio, Perniola Tommaso, Pezzolla Angela, Pietropaolo Felice,
Pipitone Vincenzo, Pirrelli Anna, Polimeno Lorenzo, Pollice Lucio,
Puca Franco Michele, Punzo Clelia, Quaranta Antonio, Ranieri
Giuseppe, Renna Giuseppe, Resta Leonardo, Ricco Rosalia, Rizzon
Paolo, Roberto Michele, Rotondo Antonio, Santacroce Salvatore,
Santoro Giuseppe, Sborgia Carlo, Schonauer Sergio, Serpico Rosario,
Simone Carmelo, Sinigaglia Eberta, Sirio Brigiani Giovanni,
Solarino Giovanni, Specchio Luigi M., Strada Luigi, Testa Nunzio,
Testini Mario, Troccoli Giuseppe, Vacca Angelo, Vimercati
Francesco, Vinci Francesco, Vittore Donato, rappresentati e difesi
dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b, contro: Ministero
della sanita'; Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica; Universita' degli studi di Bari,
rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:
del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
della attivita' assistenziale intramuraria o dell'attivita'
libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
come da verbale;
Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
F a t t o e d i r i t t o
1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta' di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari, investe vari profili della legislazione delegata di
riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto
l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle
argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve
incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della
contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da
parte dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale
intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale
esclusiva") o per l'attivita' libero-professionale extramuraria ai
sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e
le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status
nell'una e nell'altra ipotesi.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord.
n. 841/2000).
01C0039