IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3799/2000
  proposto  da  Albano  Maria  Grazia,  Angelelli  Giuseppe, Angelini
  Giovanni,  Bonomo  Giovanni, Bosco Lorenzo, Bufo Pantaleo, Carratu'
  Maria   R.,   Caruso  Gilda,  Causio  Franco,  Coratelli  Pasquale,
  D'Addario Vincenzo, Dammacco Franco, De Mattia Domenico, De Tommaso
  Marina,  Defazio  Giovanni,  Dell'Erba Alessandro, Di Nunno Cosimo,
  Dioguardi  Domenico, Ettore Giovanni C., Fabiano Gennaro, Farronato
  Giampietro, Federico Francesco, Foti Caterina, Francavilla Antonio,
  Gagliano  Candela  Roberto,  Giardina  Carmela, Giorgino Francesco,
  Guanti  Ginevra,  Guida  Luigi,  Ieradi  Enzo,  Ingrosso  Marcello,
  Introna  Francesco,  Izzo  Pietro,  Jrillo Emilio, L'Abbate Nicola,
  Lamberti  Paolo,  Lauta Vito Michele, Laviola Luigi, Liso Vincenzo,
  Livrea   Paolo,   Loizzi   Pasquale,   Maiorano  Eugenio,  Maiorino
  Raffaella,  Mangini  Francesco,  Midiri  Massimo, Miniello Stefano,
  Modugno  Pietro,  Megna  Gianfranco,  Moretti  Biagio, Musajo Somma
  Alfredo,  Nacchiero  Michele,  Nitti  Luigi,  Occhiogrosso Michele,
  Panella   Carmine,   Panella  Michele,  Pastore  Giuseppe,  Patella
  Vittorio,  Perniola  Tommaso,  Pezzolla Angela, Pietropaolo Felice,
  Pipitone  Vincenzo, Pirrelli Anna, Polimeno Lorenzo, Pollice Lucio,
  Puca  Franco  Michele,  Punzo  Clelia,  Quaranta  Antonio,  Ranieri
  Giuseppe,  Renna  Giuseppe,  Resta  Leonardo, Ricco Rosalia, Rizzon
  Paolo,  Roberto  Michele,  Rotondo  Antonio,  Santacroce Salvatore,
  Santoro Giuseppe, Sborgia Carlo, Schonauer Sergio, Serpico Rosario,
  Simone   Carmelo,   Sinigaglia  Eberta,  Sirio  Brigiani  Giovanni,
  Solarino  Giovanni,  Specchio Luigi M., Strada Luigi, Testa Nunzio,
  Testini   Mario,   Troccoli   Giuseppe,   Vacca  Angelo,  Vimercati
  Francesco,  Vinci Francesco, Vittore Donato, rappresentati e difesi
  dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio
  dello  stesso  in  Roma,  viale Mazzini n. 114/b, contro: Ministero
  della   sanita';   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
  scientifica   e  tecnologica;  Universita'  degli  studi  di  Bari,
  rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
  della   attivita'   assistenziale   intramuraria  o  dell'attivita'
  libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi dell'art. 5, decreto
  legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
  all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
                    F a t t o   e   d i r i t t o
    1. - Il  ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
  facolta'  di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici
  universitari,  investe  vari profili della legislazione delegata di
  riforma  del  settore  sanitario: va allora definito e circoscritto
  l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle
  argomentazioni  esposte,  in  quanto l'esame di questo giudice deve
  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto diretto e immediato della
  contestazione  giudiziale,  e  cioe'  l'esercizio  dell'opzione, da
  parte  dei  sanitari  universitari,  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria   (definita   anche   come   "attivita'  assistenziale
  esclusiva")  o per l'attivita' libero-professionale extramuraria ai
  sensi  dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e
  le  conseguenze  che  ne  derivano  alla  loro  posizione di status
  nell'una e nell'altra ipotesi.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 841/2000).
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