IL TRIBUNALE Visti gli atti ed esaminati i documenti del proc. pen. n. 4068 RGNR, n. 6877 RG-GIP pendente a carico di Mattiussi Roldano; sentite le parti ed esaminate le conclusioni dalle stesse rassegnate all'esito della discussione, O s s e r v a 1. - I fatti: verso le ore 5.00 del 18 aprile 1999, l'imputato Mattiussi Roldano, in atti generalizzato, percorreva la s.s. 13 "Pontebbana" con direzione di marcia da Pordenone a Udine alla guida della propria autovettura. Giunto in localita' Fonte Delizia di Valvasone il prevenuto, percorrendo tratto di strada rettilieno fuori dal centro abitato, impegnava l'opposta corsia di marcia superando la segnaletica costituita da striscia longitudinale continua, collidendo quindi contro la cuspide del guard rail delimitante la rampa di accesso che adduce dalla s.s. 463 "del Tagliamento" alla menzionata s.s. "Pontebbana" L'urto, di forte entita', interessava la parte anteriore dell'autevettura che assumeva la posizione di quiete a ridosso del citato manufatto, conservando l'originaria direzione di marcia. L'insolita dinamica del sinistro induceva gli Operatori di PG intervenuti nell'immediatezza del sinistro a richiedere ai sanitari dell'Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento - presso il cui stabilimento il Mattiussi veniva lestamente ricoverato - di effettuare gli opportuni prelievi ematici volti a determinare il tasso di alcoolemia (cfr. provvedimento della PG in data 18 aprile 1999, ad ore 6.30). Il medico di guardia effettuava il richiesto prelievo, segnalando nel contempo che il paziente non era all'epoca in grado di formulare consenso o diniego all'intervento sanitario, poiche' giacente in coma postraumatico e farmacologico (cfr. verbale Pronto Socccorso San Vito, prot. n. 99/6221 del 18 aprile 1999). L'analisi ematica rivelava quindi che il tasso di alcoolemia del Mattiussi era pari a 246,0 mg/l (cfr. referto 18 aprile 1999), dunque largamente superiore alla soglia di rilevanza penale di cui all'art. 379 del Regolamento al C.d.S. approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: sulla scorta di consimile evidenza, il GIP presso il tribunale di Pordenone con d.p. n. 79 del 25 marzo 2000 condannava l'imputato Mattiussi al pagamento della somma di L. 900.000 di ammenda ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma, C.d.S. (cfr. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Avverso il menzionato decreto in data 16 maggio 2000 il Mattiussi interponeva tempestiva opposizione, a mente dell'art. 464 c.p.p. instando per il giudizio abbreviato, contestualmente protestando dell'inutilizzabilita' dell'esame tossicologico effettuatogli su ordine della PG dai sanitari del nosocomio di San Vito al Tagliamento il 18 aprile 1999, in quanto avvenuto senza aver essi ottenuto in via preventiva il necessario consenso dal paziente impossibilitato a validamente manifestarlo in quanto comatoso: simili doglianze il Mattiussi reiterava nel corso dell'udienza ex artt. 438 ss. c.p.p., celebratasi in data 18 settembre 2000, le parti processuali quindi rassegnando concordemente le conclusioni trascritte a verbale. 2. - La ricognizione della normativa: dispone l'art. 187, secondo comma. C.d.S, che in caso di incidente o quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli Agenti di Polizia Stradale hanno facolta' di accompagnare il medesimo presso strutture pubbliche per prelievi di liquidi biologici. Tale facolta' (implicitamente considerata dal legislatore di netta distinzione da quella di cui all'art. 354, ultimo comma, c.p.p., attesa la difformita' dei presupposti: del che si dira' nel prosieguo), e' stata ritenuta dalla Corte Costituzionale nient'affatto lesiva ne' della garanzia circa l'inviolabilita' della persona ne' della riserva di legge approntata dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione (cfr. C. cost., sent. 12 giugno 1996, n. 194). Diversamente, prescive l'art. 186, quarto comma, C.d.S. che nell'ipotesi in cui si sospetti che l'alterazione psico-fisica del conducente derivi dall'influenza dell'alcool, gli organi della Polizia Stradale hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate dal regolamento. Il richiamato regolamento abilita la PG ad impiegare esclusivamente la strumentazione e la procedura indicate dall'art. 379 d.P.R. 495/1992, cit. (c.d. etilometro), non prevedendo affatto la facolta' di sottoporre il conducente a prelievi di liquidi biologici - e fra essi quelli ematici - onde stabilirne il tasso d'alcoolemia. Inoltre, l'art. 186, sesto comma, C.d.S., attribuisce rilevanza penale al rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcoolemia solo se per tale diagnosi si impieghino le modalita' stabilite dal regolamento, dovendosi pertanto ritenere penalmente irrilevante il rifiuto del conducente a sottoporsi ad accertamenti che si eseguano con strumenti diversi dall'etilometro. Cosicche' si ha in proposito da seriamente dubitare sulla legittimita' di prelievo ematico coattivamente disposto dalla PG intervenuta in ipotesi di sinistro stradale cagionato dall'assunzione smodata di alcool da parte del conducente. 3. - La non manifesta infondatezza, i dubbi di costituzionalita': Nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale si scorge il significato ricognitivo di un principio immanente nel sistema - ed evocato dal caso in delibazione - secondo il quale risultano costituzionalmente illegittime le norme che consentono l'assunzione di prove con l'impiego di misure che comunque incidono sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge (nella specie, esecuzione di prelievo ematico coattivo): infatti, il parametro costituzionale evocato dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione assoggetta ogni restrizione della liberta' personale, tra cui espressamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, alla duplice garanzia della riserva di legge - essendo tali misure coercitive possibili nei soli casi e modi previsti dalla legge - e della riserva di giurisdizione - richiedendosi l'atto motivato dell'autorita' giudiziaria - (cfr. C. cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238). Ne' l'attivita' concretamente eseguita dalla PG nei riguardi del Mattiussi e' nella fattispecie ascrivibile al paradigma di cui all'art. 354, ultimo comma, c.p.p., posto che la rilevazione del tasso di alcoolemia e' attivita' che richiede la conoscenza di particolari nozioni scientifiche e che implica un vero e proprio giudizio tecnico: cio' escludendo l'operativita' della normativa indagata (almeno arg. ex Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 1996, n. 10823). Ne consegue, secondo l'orientamento espresso in netta prevalenza dalla giurisprudenza di legittimita', che la prova acquisita in violazione dei divieti probatori espressamente previsti dall'ordinamento processuale o da esso desumibili sulla scorta dei presupposti normativi che condizionano la legittimita' intrinseca del procedimento formativo o acquisitivo della prova (nella fattispecie, mediante prelievo ematico coattivo non autorizzato dall'art. 186, quarto comma, C.d.S. siccome parametrato all'art. 13, secondo comma, Cost.), appare insanabilmente inutilizzabile secondo doglianza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e dunque anche nel corso del giudizio abbreviato (cfr. artt. 179 e 191, secondo comma, c.p.p.; cfr. altresi' Cass. pen., SS.UU., 21 giugno 2000, n. 16; Cass. pen., SS.UU., 27 marzo 1996, n. 5021). Fatto dunque impiego dei canoni interpretativi sin qui compendiati, appare evidente che la disposizione di cui all'art. 186, quarto comma, C.d.S. non attribuisce affatto alla PG la potesta' di far eseguire coattivamente prelievi di liquidi organici - e, segnatamente, ematici - e che una sua eventuale lettura in senso opposto risulta inficiata di illegittimita' costituzionale. Ne discende che e' stata illegittimamente acquisita, mediante inammissibile prelievo ematico coattivo, la prova che il tasso di alcoolemia del Mattiussi alla data del 18 aprile 1999 era superiore al limite di legge: cosicche' la prova stessa e' del tutto inutilizzabile. Ma il legislatore ammette - secondo norma di riconosciuta tenuta costituzionale: cfr. C. cost., n. 194/1996, cit. - l'assunzione di prelievi ematici coattivi in fattispecie affatto finitima, contigua e simile a quella di cui all'an. 186 C.d.S.: infatti, la facolta' di disporre prelievi ematici coattivi e' attribuita alla PG in ipotesi in cui il conducente appaia intossicato da sostanze stupefacenti o psicotrope (cfr. art. 187, secondo comma, C.d.S.). L'analogia della situazione risulta evidente ove si consideri che entrambe le norme di cui trattasi sanzionano penalmente la guida del conducente in condizioni psico-fisiche comunque alterate per fatto proprio, come conseguenza dell'assunzione volontaria di sostanze idonee a causare tale alterazione. Non e' pertanto dato di comprendere il motivo per il quale a fronte della similitudine fattuale come sopra ricordata si ponga un'irragionevole disparita' di trattamento fra i casi di cui all'art. 187, primo e secondo comma, C.d.S. e quelli di cui all'art. 186, primo e quarto comma, C.d.S. come circoscritti dall'art. 379 del regolamento al C.d.S. approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: e cio' con palese violazione degli artt. 2, 3 e 111, quinto comma (come inserito da legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), Cost. Si ha infatti che fattispecie penali del tutto sovrapponibili e ispirate da identica finalita' ricevono - immotivatamente - disuguale disciplina nella fase di accertamento della materialita' del fatto di reato (cfr. artt. 2 e 3 Cost.), la legge neppure curandosi di regolare nell'ambito dell'art. 186 C.d.S. i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio per oggettiva e accertata impossibilita' del prevenuto di assistervi. 4. - La rilevanza: nel contesto processuale gia' ricordato, la rilevanza delle dedotte questioni di incostituzionalita' e' evidente sia in fatto sia in diritto: in fatto, poiche' la sussistenza dell'elemento materiale del reato dipende, in via esclusiva, dagli esiti dell'esame ematico coattivamente disposto nei confronti dell'imputato dalla PG il 18 aprile 1999 alle ore 6.30, e che pertanto afferiscono all'oggetto del processo, come e' dato dimostrare sia dagli atti posti a suffragio del decreto penale di condanna opposto, sia dai motivi addotti a sostegno dell'opposizione; in diritto, perche' le norme delle quali si eccepisce l'incostituzionalita' (cfr. art. 186, quano comma, C.d.S. nella parte in cui non attribuisce agli Agenti di Polizia la facolta' di disporre prelievi ematici sulla persona del conducente a differenza di quanto previsto dall'art. 187, secondo comma, C.d.S. in fattispecie del tutto sovrapponible), sono certamente applicabili al presente processo, che pende nel primo grado di giudizio.