LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1335/1994 depositato il 7 febbraio 1994 avverso avv. di liquid. - registro contro Ufficio delle entrate di Bologna 4 (Reg. di Bologna pubblici), proposto da: Gherardi Giovanni residente a Castello di Serravalle (BO) in via Kennedy, 65. Ritenuto in fatto Il sig. Gherardi Giovanni e la sig.ra Roccasanta Antonina hanno presentato ricorso in data 7 febbraio 1994 iscritto al R.G.R. n. 1335/1994 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni scad. 92/2687, notificato in data 11 gennaio 1994 con il quale l'Ufficio del registro atti pubblici di Bologna ha liquidato l'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale, soprattassa e interessi dovuti per l'acquisto di un appartamento avvenuto in data 28 dicembre 1991 registrato il 17 gennaio 1992 per quale i ricorrenti hanno richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e successive modifiche e proroghe, poiche' trattasi di immobile non di lusso e da adibire a prima casa. L'ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione perche' ritiene decaduti i benefici fiscali di cui sopra in capo ai ricorrenti, in quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data 1982 e 1991. I ricorrenti sostengono la correttezza della propria richiesta visto che l'immobile acquistato nel 1982 con atto registrato il 1ยบ luglio 1982, per cui si erano chieste agevolazioni ex legge n. 168 del 22 aprile 1982, era stato successivamente alienato per acquistare quello in esame e trasferire cosi' la residenza nel nuovo comune; al momento dell'acquisto del secondo immobile con atto registrato il 17 gennaio 1992 non risultavano, quindi, titolari di alcun diritto di proprieta' su altri immobili destinati ad abitazione principale siti nel comune di residenza. Continuano sottolineando come l'art. 2, primo comma, della legge n. 118/1985 dispone la revoca delle agevolazioni se si e' gia' usufruito delle stesse richiamate dalla medesima legge e non di quelle previste da norme precedenti; in assenza, di una esplicita previsione normativa che sancisca l'inapplicabilita' delle agevolazioni fiscali ex legge n. 118/1985 nei confronti di coloro che hanno gia' usufruite di quelle contenute precedente legge n. 168/1982, ritengono infondato il rilievo mosso dall'Ufficio del registro. Chiedono quindi l'annullamento dell'atto impugnato in quanto la pretesa fiscale sarebbe in contrasto con lo spirito della legge e degli artt. n. 16 e 3 della Costituzione. L'Ufficio del registro atti pubblici ha presentato deduzioni in data 31 maggio 1996, del 27 maggio 1996, prot. n. 2740 in cui sostiene che la legge n. 118/1985 non e' altro che un prolungamento della legge n. 168/1982 e l'aver usufruito delle agevolazioni previste dalla prima, per l'abitazione principale, esclude la possibilita' di giovarsi delle stesse agevolazioni per l'acquisto di un'ulteriore prima casa per il disposto dell'art. 2, primo comma, legge n. 118/1985. Chiede quindi che venga rigettato il ricorso. Il quarto Ufficio delle entrate, con memorie illustrative del 3 marzo 2000, prot. n. 10628 nel fare proprie le eccezioni e le richieste mosse dall'ex Ufficio del registro aggiunge che il disposto dell'art. 7, comma 9, legge n. 448/1998 vale per l'avvenire e che comunque non riconosce il rimborso di quanto versato in eccedenza. Chiede quindi cessata la materia del contendere e la legittimita' del diniego al rimborso ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge n. 448/1998. Motivazione della decisione La Commissione, esaminati gli atti, in prima istanza osserva come la materia in esame oggi sia disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7. Come recita l'art. 7, comma 9, ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso abitativo, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, ove, ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, competono i benefici fiscali anche qualora l'acquirente abbia gia' usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1, legge 22 aprile 1982, n. 168 (Corte di cass. sez. I civ. sent. n. 4309 del 29 aprile 1999; Corte di cass. sez. I civ. sent. n. 4840 del 20 maggio 1999; Corte di cass. sez. I sent. 12 ottobre 1999 n. 11429 del 25 giugno 1999; Corte di cass. sez. I sent. n. 12162 del 29 ottobre 1999, ecc.). Il comma 10 della legge su citata continua dicendo "le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge"; appare quindi di tutta evidenza la legittimita' della richiesta dei ricorrenti che hanno correttamente reputato di poter usufruire dei benefici fiscali sanciti a chi acquista un immobile destinato a prima abitazione. Si ritiene infatti che la norma che ha stabilito una volta per tutte la cumulabilita' dei benefici di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 per chi aveva gia' usufruito di quelli di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168 non abbia il carattere di novita', ma sia espressione della volonta' del legislatore di porre fine ad un contenzioso giudiziario che si sarebbe trascinato inutilmente per moltissimo tempo. Tale norma di legge, pero', se da un lato chiarisce senza ombra di dubbio la materia in esame che, in precedenza ha dato luogo a duplici interpretazioni, ora inibendo, ora consentendo la duplice fruizione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, dall'altro prevede anche il non diritto al rimborso di quanto eventuamente pagato. La lettera e lo spirito della norma condurrebbero ad una risoluzione a favore dei contribuenti, ma in virtu' del comma 10 dello stesso articolo, non possono di fatto usufruire delle norme dettate dalla legge n. 448/1998, in quanto nega il rimborso. Cio' premesso codesta Commissione tributaria provinciale ritiene fondate le eccezioni mosse sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto disciplina, di fatto, in maniera differenziata situazioni di fatto analoghe, effettuando una discriminazione ingiustificata tra i cittadini e riservando, paradossalmente, un trattamento piu' favorevole per coloro che non hanno versato all'erario alcunche', con il vantaggio, nella peggiore delle ipotesi, di procrastinare il piu' a lungo possibile il pagamento delle imposte allo Stato. La Commissione tributaria provinciale di Bologna sez. III, quindi solleva l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita' di poter usufruire dei benefici fiscali per la "prima casa" e quindi il rimborso delle somme versate) da parte dei contribuenti, che, pur avendo in corso rapporti tributari non definiti al momento dell'entrata in vigore della legge, ottemperando ad inviti dell'amministrazione finanziaria, abbiano provveduto al versamento di imposte, che, successivamente, sono risultate non dovute in virtu' di sopravvenute disposizioni legislative.