LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1328/1994
  depositato  il  8  febbraio  1994  avverso  avv.  di liquidazione -
  Registro;  contro  ufficio  delle  entrate  di  Bologna  1 (Reg. di
  Bologna  Pubblici  proposto  da:  Pasquino  Gianfranco  residente a
  Bologna in Viale Silvani n. 15

                          Ritenuto in fatto

    Il  sig.  Gianfranco  Pasquino  ha  presentato  ricorso in data 8
  febbraio 1994 iscritto al R. G. R. n. 1328/1994 avverso l'avviso di
  liquidazione  dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato
  in  data  3 dicembre 1993, con il quale l'Ufficio del Registro Atti
  Pubblici   di  Bologna  ha  liquidato  l'imposta  complementare  di
  registro,  ipotecaria  e  catastale, soprattassa e interessi dovute
  per  l'acquisto di un appartamento avvenuto in data 18 giugno 1991,
  reg.  il  5  luglio  1991 al n. 7813, per il quale il ricorrente ha
  richiesto  l'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali di cui alla
  legge  5  aprile  1985,  n. 118  e successive modifiche e proroghe,
  poiche'  trattasi  di  immobile  non  di lusso e da adibire a prima
  casa.
    L'Ufficio  ha  emesso  l'avviso  di  liquidazione perche' ritiene
  decaduti  i benefici fiscali di cui sopra in capo al ricorrente, in
  quanto  l'agevolazione  sarebbe  stata richiesta due volte, in data
  1983 e 1991.
    Il  ricorrente,  rappresentato  e  difeso  anche in udienza dalla
  prof. Avv.  Piera  Filippi  sostiene  la  correttezza della propria
  richiesta  visto  che  l'immobile  acquistato  nel 1983, per cui si
  erano  chieste  le agevolazioni ex legge 168 del 22 aprile 1982, e'
  stato  donato in data 13 settembre 1989, reg. il 3 ottobre 1989; al
  momento  dell'acquisto  del  secondo  immobile (18 giugno 1991) non
  risultava, quindi, titolare di alcun diritto di proprieta' su altri
  immobili  destinati  ad  abitazione  principale  siti nel comune di
  residenza.
    Continua  sottolineando  come  l'art, 2, primo comma, della legge
  118/1985  dispone  la  revoca  delle  agevolazioni  se  si  e' gia'
  usufruito  delle  stesse  richiamate  dalla  medesima  legge  e non
  previste   da   norme  precedenti;  in  assenza  di  una  esplicita
  previsione   normativa   che   sancisca   l'inapplicabilita'  delle
  agevolazioni fiscali (ex legge n. 118/1985) nei confronti di coloro
  che hanno gia' usufruito di quelle contenute nelle precedente legge
  n. 168/1982,  ritiene  infondato  il rilievo mosso dall'Ufficio del
  Registro.
    Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
    Con   memorie   illustrative   depositate  il  15  febbraio  2000
  sottolinea  come  oltre  a  numerose  decisioni  emesse dalle varie
  Commissioni  Tributarie  e  dalla  Cassazione,  la  legge 448/1998,
  art. 7,  comma  9,  ha  sancito la cumulabilita' delle agevolazioni
  previste dalla legge 118/1985 e dalla 168/1982, in quanto leggi tra
  loro  autonome,  sempre  che  l'acquirente  fosse  in  possesso dei
  requisiti previsti dai decreti-legge.
    Viene  sollevata  in  questa  sede  l'eccezione di illegittimita'
  costituzionale  dell'art. 7,  comma 10, ove viene stabilito che nei
  rapporti  tributari ancora da definirsi, qualora si siano pagate le
  maggiori  imposte  richieste dal registro, non si possa ottenere il
  rimborso delle stesse.
    Nel  caso  in  esame  il ricorrente era in possesso dei requisiti
  richiesti  nel  momento  in cui ha beneficiato delle agevolazioni e
  nel settembre 1996 ha provveduto al pagamento dell'imposta iscritta
  a  ruolo  solo  in  via  cautelativa,  per  evitare,  provvedimenti
  esecutivi  da parte dell'Amministrazione Finanziaria, chiede quindi
  che  venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7,
  comma  10,  nella  parte in cui nega la possibilita' di ottenere il
  rimborso  di  imposte  che  sono  risultate non dovute in virtu' di
  sopravvenute  disposizioni  legislative,  perche'  in contrasto con
  l'art. 3 della Costituzione.
    L'Ufficio  del  Registro  di  Bologna  in  data 29 maggio 1996 ha
  depositato controdeduzioni del 23 maggio 1996, prot. n. 2713 in cui
  chiede  conferma del proprio operato in quanto la legge n. 118/1985
  deve  essere intesa come un prolungamento della legge n. 168/1982 e
  quindi  l'aver  usufruito  delle  agevolazione per l'acquisto della
  prima  casa  esclude  la  possibilita'  di  giovarsi  delle  stesse
  agevolazioni per l'acquisto di una "seconda casa".
                     Motivazione della decisione
    In   udienza   e'   presente   iI   difensore  del  contribuente,
  prof. avv. Piera  Filippi,  che  ribadisce  quanto  gia' esposto in
  atti.
    La  commissione, esaminato il fascicolo, in prima istanza osserva
  come  la  materia  in  esame  oggi  sia  disciplinata  dalla  legge
  23 dicembre 1998, n. 448, art. 7.
    Come  recita l'art. 7, comma 9, ai trasferimenti a titolo oneroso
  di  fabbricati  o porzionidi fabbricati destinati ad uso abitativo,
  per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2
  del  decreto-legge  7 febbraio  1985,  n. 12,  convertito  in legge
  5 aprile  1985,  n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste
  dallo  stesso  decreto-legge,  competono  i  benefici fiscali anche
  qualora   l'acquirente  abbia  gia'  usufruito  delle  agevolazioni
  previste  dall'art. 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Corte di
  Cass.  sez. I Civ. sent. n. 4309 del 29 aprile 1999; Corte di Cass.
  sez. I Civ. sent. n. 4840 del 20 maggio 1999; Corte di Cass. sez. I
  sent.  12 ottobre  1999,  n. 11429 (25 giugno 1999); Corte di Cass.
  sez. I sent. n. 12162 del 29 ottobre 1999, ecc...).
    Il   comma   10  della  legge  su  citata  continua  dicendo  "le
  disposizioni  di cui al comma 9 applicano ai rapporti tributari non
  ancora  definiti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
  legge";  appare  quindi  di  tutta  evidenza  la legittimita' della
  richiesta  del  ricorrente  che  ha correttamente ritenuto di poter
  usufruire  dei  benefici fiscali sanciti a chi acquista un immobile
  destinato a prima abitazione.
    Si  ritiene  infatti  che la norma che ha stabilito una volta per
  tutte  la  cumulabilita'  dei  benefici  di cui alla legge 5 aprile
  1985,  n. 118  per  chi  aveva gia' usufruito di quelli di cui alla
  legge  22 aprile 1982, n. 168 non abbia il carattere di novita', ma
  sia  espressione della volonta' del legislatore di porre fine ad un
  contenzioso  giudiziario, che si sarebbe trascinato inutilmente per
  moltissimo tempo.
    Tale  norma  di legge, pero', se da un lato chiarisce senza ombra
  di  dubbio  la  materia in esame che, in precedenza ha dato luogo a
  duplici  interpretazioni  ora  inibendo, ora consentendo la duplice
  fruizione  delle  agevolazioni  fiscali  per l'acquisto della prima
  casa, dall'altro prevede anche il non diritto al rimborso di quanto
  eventualmente pagato.
    La   lettera   e  lo  spirito  della  norma  consentirebbero  una
  risoluzione  a  favore  del contribuente, ma in virtu' del comma 10
  dello  stesso  articolo,  visto che il ricorrente per cautelarsi ed
  evitare  azioni esecutive da parte dell'amministrazione finanziaria
  ha  provveduto  al  versamento di quanto richiesto dall'Ufficio del
  Registro,  non  puo'  di  fatto usufruire delle norme dettate dalla
  legge  n. 448/1998,  cosa  che  sarebbe  stata  possibile se avesse
  omesso il pagamento.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 5/2001).
01C0061