LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1328/1994 depositato il 8 febbraio 1994 avverso avv. di liquidazione - Registro; contro ufficio delle entrate di Bologna 1 (Reg. di Bologna Pubblici proposto da: Pasquino Gianfranco residente a Bologna in Viale Silvani n. 15 Ritenuto in fatto Il sig. Gianfranco Pasquino ha presentato ricorso in data 8 febbraio 1994 iscritto al R. G. R. n. 1328/1994 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato in data 3 dicembre 1993, con il quale l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bologna ha liquidato l'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale, soprattassa e interessi dovute per l'acquisto di un appartamento avvenuto in data 18 giugno 1991, reg. il 5 luglio 1991 al n. 7813, per il quale il ricorrente ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e successive modifiche e proroghe, poiche' trattasi di immobile non di lusso e da adibire a prima casa. L'Ufficio ha emesso l'avviso di liquidazione perche' ritiene decaduti i benefici fiscali di cui sopra in capo al ricorrente, in quanto l'agevolazione sarebbe stata richiesta due volte, in data 1983 e 1991. Il ricorrente, rappresentato e difeso anche in udienza dalla prof. Avv. Piera Filippi sostiene la correttezza della propria richiesta visto che l'immobile acquistato nel 1983, per cui si erano chieste le agevolazioni ex legge 168 del 22 aprile 1982, e' stato donato in data 13 settembre 1989, reg. il 3 ottobre 1989; al momento dell'acquisto del secondo immobile (18 giugno 1991) non risultava, quindi, titolare di alcun diritto di proprieta' su altri immobili destinati ad abitazione principale siti nel comune di residenza. Continua sottolineando come l'art, 2, primo comma, della legge 118/1985 dispone la revoca delle agevolazioni se si e' gia' usufruito delle stesse richiamate dalla medesima legge e non previste da norme precedenti; in assenza di una esplicita previsione normativa che sancisca l'inapplicabilita' delle agevolazioni fiscali (ex legge n. 118/1985) nei confronti di coloro che hanno gia' usufruito di quelle contenute nelle precedente legge n. 168/1982, ritiene infondato il rilievo mosso dall'Ufficio del Registro. Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato. Con memorie illustrative depositate il 15 febbraio 2000 sottolinea come oltre a numerose decisioni emesse dalle varie Commissioni Tributarie e dalla Cassazione, la legge 448/1998, art. 7, comma 9, ha sancito la cumulabilita' delle agevolazioni previste dalla legge 118/1985 e dalla 168/1982, in quanto leggi tra loro autonome, sempre che l'acquirente fosse in possesso dei requisiti previsti dai decreti-legge. Viene sollevata in questa sede l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 10, ove viene stabilito che nei rapporti tributari ancora da definirsi, qualora si siano pagate le maggiori imposte richieste dal registro, non si possa ottenere il rimborso delle stesse. Nel caso in esame il ricorrente era in possesso dei requisiti richiesti nel momento in cui ha beneficiato delle agevolazioni e nel settembre 1996 ha provveduto al pagamento dell'imposta iscritta a ruolo solo in via cautelativa, per evitare, provvedimenti esecutivi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, chiede quindi che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7, comma 10, nella parte in cui nega la possibilita' di ottenere il rimborso di imposte che sono risultate non dovute in virtu' di sopravvenute disposizioni legislative, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'Ufficio del Registro di Bologna in data 29 maggio 1996 ha depositato controdeduzioni del 23 maggio 1996, prot. n. 2713 in cui chiede conferma del proprio operato in quanto la legge n. 118/1985 deve essere intesa come un prolungamento della legge n. 168/1982 e quindi l'aver usufruito delle agevolazione per l'acquisto della prima casa esclude la possibilita' di giovarsi delle stesse agevolazioni per l'acquisto di una "seconda casa". Motivazione della decisione In udienza e' presente iI difensore del contribuente, prof. avv. Piera Filippi, che ribadisce quanto gia' esposto in atti. La commissione, esaminato il fascicolo, in prima istanza osserva come la materia in esame oggi sia disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7. Come recita l'art. 7, comma 9, ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzionidi fabbricati destinati ad uso abitativo, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, competono i benefici fiscali anche qualora l'acquirente abbia gia' usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Corte di Cass. sez. I Civ. sent. n. 4309 del 29 aprile 1999; Corte di Cass. sez. I Civ. sent. n. 4840 del 20 maggio 1999; Corte di Cass. sez. I sent. 12 ottobre 1999, n. 11429 (25 giugno 1999); Corte di Cass. sez. I sent. n. 12162 del 29 ottobre 1999, ecc...). Il comma 10 della legge su citata continua dicendo "le disposizioni di cui al comma 9 applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge"; appare quindi di tutta evidenza la legittimita' della richiesta del ricorrente che ha correttamente ritenuto di poter usufruire dei benefici fiscali sanciti a chi acquista un immobile destinato a prima abitazione. Si ritiene infatti che la norma che ha stabilito una volta per tutte la cumulabilita' dei benefici di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 per chi aveva gia' usufruito di quelli di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168 non abbia il carattere di novita', ma sia espressione della volonta' del legislatore di porre fine ad un contenzioso giudiziario, che si sarebbe trascinato inutilmente per moltissimo tempo. Tale norma di legge, pero', se da un lato chiarisce senza ombra di dubbio la materia in esame che, in precedenza ha dato luogo a duplici interpretazioni ora inibendo, ora consentendo la duplice fruizione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, dall'altro prevede anche il non diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato. La lettera e lo spirito della norma consentirebbero una risoluzione a favore del contribuente, ma in virtu' del comma 10 dello stesso articolo, visto che il ricorrente per cautelarsi ed evitare azioni esecutive da parte dell'amministrazione finanziaria ha provveduto al versamento di quanto richiesto dall'Ufficio del Registro, non puo' di fatto usufruire delle norme dettate dalla legge n. 448/1998, cosa che sarebbe stata possibile se avesse omesso il pagamento. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 5/2001). 01C0061