IL TRIBUNALE

    Sulla  richiesta di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da
  Simioni  Gianfranco  nato  a  Mortara  (PV)  il 16 settembre 1957 e
  detenuta  presso  la  Casa Circondariale di "San Vittore" Milano ed
  imputato  di  rapina  ed  altro  nel  procedimento penale n. 1/1998
  pendente dinanzi a questo tribunale.

                            O s s e r v a

    La  domanda,  siccome  intesa ad ottenere la nomina del difensore
  avv.  Luigi Colaleo del foro di Milano, andrebbe rigettata ai sensi
  dell'art. 9  legge  30  luglio 1990 n. 217 che limita la scelta del
  difensore  tra  gli  iscritti  ad uno degli albi degli avvocati del
  distretto  di  Corte d'appello il cui ha sede il giudice davanti al
  quale pende il procedimento.
    Tuttavia    questo    tribunale    dubita    della   legittimita'
  costituzionale  di  tale  norma  in  riferimento agli artt. 3 e 24,
  comma  2  e 3, della Costituzione anche per effetto dell'entrata in
  vigore  della  legge  27/1997  che  ha  abolito  la distinzione tra
  avvocati e procuratori legali.
    In   effetti  la  limitazione  contenente  nell'art. 9  in  esame
  comporta  una  differenziazione  tra  persone  "abbienti e non" nel
  senso  che  le  prime possono avvalersi dell'opera professionale di
  legali  di  qualsiasi  posto, mentre le seconde dovranno giocoforza
  sceglierlo entro una rosa piu' ristretta.
    Sotto questo profilo e' innegabile la discriminazione tra persone
  in virtu' delle loro condizioni economiche rispetto all'esigenza di
  assicurare   a   tutti   la   difesa   giudiziaria   attraverso  un
  patrocinatore (art. 24 Cost.) fiduciario (legge 217/1990).
    La   normativa  sul  gratuito  patrocinio  e'  stata  creata  per
  assicurare  appunto  la  difesa  del  cittadino  non  abbiente  con
  assunzione  degli  oneri  economici  a  carico  dello Stato. Orbene
  limitare   la   scelta  del  difensore  di  fiducia  ad  un  ambito
  territoriale significa svuotare di contenuto e di effettivita' tale
  istituto:  la  difesa  non  e'  piu'  inviolabile qualora la scelta
  fiduciaria  debba  essere  fatta tra i professionisti iscritti agli
  albi del distretto del giudice procedente.
    Ogni limitazione di tale facolta' si traduce in un sacrificio del
  relativo  diritto  e  quindi  in  una  lesione  dell'inviolabilita'
  prevista nel secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
    Per  le  suesposte  ragioni  gli  atti vanno trasmessi alla Corte
  costituzionale  perche'  giudichi  sulla  legittimita'  dell'art. 9
  legge  30  luglio  1990  n. 217, in relazione all'art. 3 e 24 della
  Costituzione.
    La questione e' rilevante poiche' l'istanza presentata da Simioni
  Gianfranco  contiene  tutti  gli elementi sostanziali e formali per
  essere accolta.