IL TRIBUNALE Osserva in punto di rilevanza Il presente giudizio di convalida del trattenimento non puo' essere portato a compimento in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalita' gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice deve accertare la ricorrenza dei presupposti di validita' ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998. In punto di non manifesta infondatezza Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'art. 14, d.lgs. n. 286/1998 e' finalizzato, nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettivita' alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi, che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Sul punto il decreto legislativo contiene diversi riferimenti: l'accompagnamento alla frontiera puo' trovare fondamento in un provvedimento del prefetto (art. 13, comma 4-b; comma 5 e comma 6); oppure essere disposto dal questore (art. 13, comma 4-a). In ogni caso, la previsione dell'accompagnamento coatto costituisce, unitamente alla presenza delle condizioni di fatto considerate al comma 1 dell'art. 14, fondamentale presupposto per l'adozione del provvedimento di trattenimento nel centro di permanenza. L'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, e' misura che innegabilmente incide sulla liberta' personale, intesa come autonomia e disponibilita' della propria persona, liberta' tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione. A conferma si richiama il costante orientamento della Corte costituzionale che, distinguendo la diversa sfera di operativita' dei precetti posti dall'art. 13 e dall'art. 16 della Carta, ha individuato, quale elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus ... (cfr. sent. 1964/68). Tale criterio di riferimento ha determinato la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 157 TULPS n. 773/1931 (cfr. sent. 1956/2), proprio nella parte in cui consentiva all'autorita' di p.s. di ordinare la traduzione del rimpatriando - fattispecie in tutto analoga all'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui al d.lgs. n. 286/1998 - ed e' stato piu' volte ribadito dalla Corte, secondo la quale "... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o limitato nella sua liberta' ... se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato ..., se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ..." (cfr. sent. 1956/11 e tutte le decisioni richiamate nella sentenza 1994/419). La prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero. Sempre la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato che, con riferimento alla liberta' personale, il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero, sicche' anche per questi ogni restrizione della liberta' personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione. Pare alla scrivente che i casi di accompagnamento alla frontiera, non conseguenti obbligatoriamente a provvedimenti di espulsione ordinati dall'autorita' giudiziaria, violino la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dia le ragioni di quella misura, preventivamente ex art. 13 della Costituzione, secondo comma; o successivamente mediante convalida entro quarantotto ore, a seguito di comunicazione da parte dell'autorita' di p.s., ex art. 13 della Costituzione, terzo comma. La violazione della riserva di giurisdizione, di immediata rilevabilita' nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica (di cio' il giudice non verra' nemmeno implicitamente informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, presso il centro di permanenza. Infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 dello stesso decreto, e' evidente che il giudice e' chiamato a convalidare il solo "... provvedimento ..." di trattenimento presso il centro. Lo confermano, oltre che la lettera dell'art. 14, comma 4, che usa il singolare facendo unico riferimento al provvedimento del questore (l'accompagnamento puo' essere invece oggetto di provvedimento del prefetto) e la conseguente richiesta da parte della questura di convalida "del provvedimento di trattenimento", il rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul permanente vigore del provvedimento di "espulsione con accompagnamento" che continuera' a gravare sullo straniero. Sicche', anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalita' esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, comma 4-a) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, ritiene la scrivente che la convalida del trattenimento non possa implicare convalida del disposto accompagnamento che resta cosi' fuori dal controllo giurisdizionale. La ritenuta violazione della riserva di giurisdizione non consente, quindi, di valutare l'esistenza di eventuali vizi del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento, in quanto tale provvedimento risulta emesso in base a normativa che, per le ragioni piu' sopra dette, presenta profili di incostituzionalita', con conseguente venir meno dell'ineludibile presupposto del trattenimento presso il centro di via Corelli. Deve percio' procedersi alla sospensione del presente giudizio.