ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n. 342  (Modifiche al decreto
legislativo  1o  settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),  promossi con ordinanze
emesse  il  17 aprile e il 2 marzo 2000 dal giudice istruttore presso
il  tribunale  di  Imperia,  il  18  marzo  2000 (n. 3 ordinanze) dal
giudice  istruttore  presso  il tribunale di Milano e il 2 marzo 2000
dal    giudice   istruttore   presso   il   tribunale   di   Imperia,
rispettivamente  iscritte  ai  nn.  510, 525, 538, 539, 540 e 541 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 40 e 41 - 1a serie speciale - dell'anno 2000.
    Visti  l'atto  di  costituzione  della Banca Commerciale Italiana
S.p.a.  nonche'  gli  atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  giudizi  di opposizione allo stato
passivo del fallimento di clienti di banche, nei quali si controverte
sulla  validita',  ai  sensi  dell'art.  1283  cod. civ., di clausole
anatocistiche  contenute  nei  contratti stipulati tra le banche ed i
clienti,  il  giudice  istruttore presso il tribunale di Imperia (con
tre   ordinanze,   una  in  riferimento  agli  artt.  3  e  76  della
Costituzione:  r.o.  n. 510  del 2000; le altre due in riferimento al
solo  art.  76  della Costituzione: r.o. nn. 525 e 541 del 2000) e il
giudice  istruttore presso il tribunale di Milano (con tre ordinanze,
in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione:
r.o.  nn.  538,  539  e  540  del  2000) hanno sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  25,  comma  3,  del  decreto
legislativo  4  agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1o  settembre  1993,  n. 385,  recante  il testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia),  in  vigore  dal  19  ottobre 1999
[erroneamente  indicato  come  "comma  3  dell'art.  120  del decreto
legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'art. 25, capoverso,
del  decreto  legislativo n. 342 del 1999" nelle ordinanze registrate
ai nn. 510, 525 e 541 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le
clausole  relative  alla  produzione  di  interessi  sugli  interessi
maturati,  contenute  nei contratti stipulati anteriormente alla data
di  entrata  in  vigore della delibera del Comitato interministeriale
per  il  credito  e il risparmio (CICR) relativa alle modalita' ed ai
criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni  poste  in  essere  nell'esercizio dell'attivita' bancaria
[delibera  poi  emessa  il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22
aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di
essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere
solo  dal  cliente - al disposto della delibera, secondo le modalita'
ed i tempi in questa previsti;
        che   nel  giudizio  registrato  al  n. 25  del  2000  si  e'
costituita  la  banca  opponente,  la  quale,  in via preliminare, ha
eccepito  l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza
e, nel merito, ne ha chiesto la declaratoria di infondatezza;
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilita'
(per  i  giudizi  registrati  ai  nn. 538, 539, 540 e 541 del 2000) o
comunque  di  infondatezza  della  proposta  questione (per i giudizi
registrati ai nn. 510 e 525 del 2000);
        che  con  successiva  memoria la banca ha ribadito la propria
posizione.
    Considerato  che  i  sei  giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i
menzionati  errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 510, 525 e
541  del  2000  non  rendono  incerta  l'individuazione  della  norma
effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
        che  il  giudizio  di  opposizione  allo  stato  passivo  del
fallimento  e'  riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale
del  tribunale  (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48
del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art.
14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis cod. proc.
civ.,  introdotto  dall'art.  56 del citato decreto legislativo n. 51
del  1998  e modificato dall'art. 98 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270);
        che,  pertanto,  il giudice istruttore, in tale giudizio, non
e'  legittimato  a  sollevare  questioni  incidentali di legittimita'
costituzionale  di  norme  -  come  quella  denunciata  - applicabili
esclusivamente  dal  collegio  nella  fase  della  decisione  (v., da
ultimo, sentenza n. 204 del 1997 e ord. n. 552 del 2000);
        che   la   norma   denunciata,   comunque,   non   vive  piu'
nell'ordinamento  giuridico perche' questa Corte, con sentenza n. 425
del  2000,  successiva  all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  per  violazione  dell'art. 76 della
Costituzione;
        che  dunque  la  sollevata  questione  deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.