ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse il 17 aprile e il 2 marzo 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Imperia, il 18 marzo 2000 (n. 3 ordinanze) dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano e il 2 marzo 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Imperia, rispettivamente iscritte ai nn. 510, 525, 538, 539, 540 e 541 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 41 - 1a serie speciale - dell'anno 2000. Visti l'atto di costituzione della Banca Commerciale Italiana S.p.a. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che nel corso di giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento di clienti di banche, nei quali si controverte sulla validita', ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati tra le banche ed i clienti, il giudice istruttore presso il tribunale di Imperia (con tre ordinanze, una in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione: r.o. n. 510 del 2000; le altre due in riferimento al solo art. 76 della Costituzione: r.o. nn. 525 e 541 del 2000) e il giudice istruttore presso il tribunale di Milano (con tre ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101 della Costituzione: r.o. nn. 538, 539 e 540 del 2000) hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'art. 25, capoverso, del decreto legislativo n. 342 del 1999" nelle ordinanze registrate ai nn. 510, 525 e 541 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalita' ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria [delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le modalita' ed i tempi in questa previsti; che nel giudizio registrato al n. 25 del 2000 si e' costituita la banca opponente, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza e, nel merito, ne ha chiesto la declaratoria di infondatezza; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilita' (per i giudizi registrati ai nn. 538, 539, 540 e 541 del 2000) o comunque di infondatezza della proposta questione (per i giudizi registrati ai nn. 510 e 525 del 2000); che con successiva memoria la banca ha ribadito la propria posizione. Considerato che i sei giudizi, in quanto propongono questioni analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i menzionati errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 510, 525 e 541 del 2000 non rendono incerta l'individuazione della norma effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi; che il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento e' riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale del tribunale (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998 e modificato dall'art. 98 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270); che, pertanto, il giudice istruttore, in tale giudizio, non e' legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale di norme - come quella denunciata - applicabili esclusivamente dal collegio nella fase della decisione (v., da ultimo, sentenza n. 204 del 1997 e ord. n. 552 del 2000); che la norma denunciata, comunque, non vive piu' nell'ordinamento giuridico perche' questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione; che dunque la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.