IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al ruolo il 22 novembre 1984 e segnata al n. 9434/1984 ruolo affari civili contenziosi al n. del ruolo del giudice istruttore. Promossa da Riomaggiore s.n.c. di Silvio Parigi & C. rappresentata e difesa daIl'avv. Franco Modena in unione con l'avv. Romano Pilli per mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio del primo, attrice. Contro Quinonero Maria rappresentata e difesa dall'avv. Enza Mannise Parducci e dall'avv. Paolo Barghigiani per mandato in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dei medesimi, convenuta, avente ad oggetto: risarcimento danni. Premesso in fatto Perdurando l'occupazione di un appartamento sito in Firenze, via del Romito n. 55, con atto notificato il 13 novembre 1984 la soc. Riomaggiore conveniva in giudizio l'occupante Quinonero Maria, per la condanna al risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio dell'appartamento alla data di scadenza (31 dicembre 1983), data in relazione alla quale il pretore di Firenze aveva dichiarato cessato il rapporto sull'accordo delle parti, danno la cui misura si riservava di precisare in corso di causa o che sarebbe stata ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi. Si costituiva con comparsa la convenuta, concludendo, in tesi, per la reiezione della domanda attrice, in ipotesi perche' il risarcimento venisse limitato a far tempo dalla significazione di sfratto ex art. 608 c.p.c.. La causa veniva istruita con la produzione di documenti, anche a seguito di deposito di memorie autorizzate. Assegnata la causa alla sezione stralcio, all'udienza dell'11 febbraio 2000 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. L'attrice concludeva per la condanna della convenuta al risarcimento del danno per il mancato rilascio corrispondente alla differenza tra quanto versato ed i maggiori corrispettivi che l'attrice avrebbe potuto percepire dalla locazione dell'immobile dal 1o gennaio 1984 alla data del rilascio, ovvero alla differenza tra quanto versato e l'importo dovuto e determinato in base all'originario contratto di locazione, in base alla clausola di rivalutazione di cui al punto 3 di detto contratto a decorrere dal 1o gennaio 1984 e fino al rilascio e comunque nella misura ritenuta di giustizia. La convenuta preliminarmente dichiarava di non accettare il contraddittorio in ordine alla domanda, da ritenersi nuova, di determinazione di risarcimento del danno per differenza tra quanto versato dalla convenuta e l'importo determinato in base alla clausola di rivalutazione dell'originario contratto del 30 aprile 1973; nel merito come in comparsa di risposta. In ipotesi denegata e subordinata, chiedeva limitare il risarcimento del danno tenendosi conto della sopravvenuta entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il cui art. 6, comma 6, limita il risarcimento del danno per ritardato rilascio alla misura del 20% anche per il periodo oggetto della presente controversia; richiedeva pertanto l'estensione della suindicata normativa sopravvenuta anche al periodo dal 1o gennaio 1984 fino all'effettivo rilascio. Sulle sopra riportate conclusioni, il G.O.A., nominato dal Presidente della sezione Stralcio nella persona dell'avv. Lucilio Lando Secchi Tarugi, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, cui provvedevano le parti; l'attrice depositava sola comparsa conclusionale ed ivi sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 431 del 1998. Osservato in diritto La norma impugnata (art. 6, comma 6, legge 431/1998) definisce l'entita' dell'indennita' di occupazione che i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 c.c., qualora, cessato de iure il contratto, durante i periodi di sospensione dell'esecuzione ivi stabiliti e comunque fino all'effettivo rilascio, sia impossibile (o sia stato impossibile) al locatore porre in esecuzione il titolo esecutivo al rilascio. La riferita norma precisa anche la misura della somma che l'occupante e' tenuto a corrispondere, determinandola in una somma mensile pari al canone dovuto alla cessazione del contratto, annualmente aggiornato in base agli indici Istat e maggiorato del 20%, specificando inoltre che la corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggiore danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. In relazione all'efficacia temporale di tale norma, della quale sia pure in via subordinata e denegata la convenuta chiede l'applicazione al periodo dal 1o gennaio 1984 fino all'effettivo rilascio, e' d'obbligo il riferimento all'art. 14, comma 5, legge n. 431/1998, che stabilisce, per il periodo transitorio, il principio dell'ultrattivita' delle previgenti norme in materia di locazione "ai giudizi in corso" alla data del 30 dicembre 1998 e non "nei giudizi in corso". Il giudice ritiene, sulla base di quanto osservato dai primi commentatori e dalla giurisprudenza (Pret. Napoli 3 maggio 1999; trib. Milano 2 luglio 1999), che il richiamato art. 14, comma 5, legge n. 431/1998 si riferisca alle sole regole procedurali, di talche' esso non impedisce l'applicabilita' della disposizione dell'art. 6, comma 6 legge n. 431/1998 anche nella controversia in esame. Il giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 431/1998. La questione ha rilevanza nel giudizio in corso perche' il risarcimento richiesto dall'attrice e' senza dubbio superiore a quello che verrebbe a determinarsi sulla base dell'applicazione della maggiorazione prevista dal meccanismo contenuto nell'art. 6, comma 6, legge n. 431/1998. La predeterminazione forfetaria del maggiore danno, stabilito dall'art. 1591 c.c., subito dal locatore, nella misura del 20% di maggiorazione del canone contenuta nella norma impugnata, impedisce al giudice di compiere la dovuta valutazione dell'effettivo e concreto pregiudizio risentito dal locatore, con la conseguenza che il risarcimento non si adegua al danno effettivamente subito cosicche' a taluno potra' derivarne un indebito vantaggio ad altri sacrifici non dovuti, con violazione del principio costituzionale stabilito dall'art. 3 Cost. in tema di eguaglianza fra i cittadini La norma appare in contrasto anche con l'art. 24 Cost., laddove non consente al proprietario di far valere in giudizio il vero ed effettivo pregiudizio risentito a seguito dell'indebita occupazione dell'immobile, pregiudizio che, all'evidenza, puo' ben essere di misura largamente superiore a quella predeterminata dalla norma impugnata in misura fissa e del tutto svincolata dal collegamento con le diverse realta' insorgenti dai diversi rapporti controversi. Sembra infine al giudice che la norma impugnata contrasti anche con l'art. 42 Cost., in quanto comprime il godimento legittimo della proprieta', presidio di liberta' e dignita' umana, non consentendo che il maggior danno, cui pure il sistema legislativo nell'art. 1591 c.c consente tutela, venga effettivamente e realmente sanzionato attraverso il giusto risarcimento.