Ricorso  della  Regione  Siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore  on.  dott.  Vincenzo Leanza, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
presente  atto,  dall'avv.  Michele  Arcadipane  e dall'avv. Giovanni
Carapezza   Figlia,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  la  sede
dell'ufficio  della  Regione  Siciliana  in Roma, via Marghera n. 36,
autorizzato   a  proporre  ricorso  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 12 del 26 gennaio 2001,
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro-tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, del capo V, artt. 23 e 25, e dell'art. 67
della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)" pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre
2000.

F a t t o

    La  legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)" contiene una serie di disposizioni che, attraverso
sgravi  fiscali  per le famiglie, riduzioni del carico tributario per
le  imprese  e  misure  di  razionalizzazione del sistema tributario,
appaiono     finalizzate    allo    stimolo    degli    investimenti,
dell'occupazione  e  dei consumi, oltreche' ad una ridistribuzione di
risorse alle famiglie ed alle imprese.
    Tra  di  esse  rilevano  in  particolare,  ai  fini  del presente
ricorso,  quelle contenute nell'articolo 5, nel capo V, articoli 23 e
25, e nell'articolo 67.
    L'articolo 5, rubricato "Emersione di basi imponibili e riduzione
del carico tributario sui redditi d'impresa", dispone che le maggiori
entrate  -  quali  risulteranno  determinate con decreto del Ministro
delle  finanze  -  risultanti  dall'aumento delle basi imponibili dei
tributi erariali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per
favorire  l'emersione,  di  cui  all'articolo 116 della stessa legge,
sono  destinate  ad  un fondo istituito presso lo stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  finalizzato,  con  appositi provvedimenti, alla riduzione,
con priorita' temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10
dell'articolo  7, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
    Il  Capo  V,  recante  "Disposizioni  in  materia  di  tassazione
dell'energia"   dispone  numerose  riduzioni  dell'accisa  su  alcuni
prodotti  a fini di tutela ambientale, per alcuni impieghi agevolati,
sui  prodotti  petroliferi,  sul  gasolio  per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto
impiegati  in  particolari  zone  geografiche;  nell'ambito  di  tale
disposizioni  gli  articoli  23  e  25  prevedono,  in  particolare e
rispettivamente,   che  tali  agevolazioni  "sono  concesse  mediante
crediti   d'imposta   da   utilizzare   in   compensazione  ai  sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta", e che il
rimborso di quanto spettante possa essere ottenuto "anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni".
    L'articolo   67,   infine,   dopo  aver  previsto,  al  comma  3,
l'istituzione, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, di una
compartecipazione  al  gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche   e  dopo  aver  disposto,  al  comma  4,  la  riduzione  dei
trasferimenti  erariali  ai  medesimi  enti in misura pari al gettito
spettante  dalla compartecipazione, statuisce, al comma 6, che "Per i
comuni  delle  regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3
si provvede in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi
statuti,  anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra
Stato, regioni e comuni"
    Le   richiamate  disposizioni  si  appalesano  costituzionalmente
illegittime  e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni
dell'autonomia  finanziaria  della  Regione  Siciliana,  nonche'  del
principio   costituzionale   di   uguaglianza  e  dell'obbligo  della
copertura finanziaria, per le seguenti ragioni di
                            D i r i t t o

    Violazione dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana
e  del  correlato  articolo  2  delle  norme di attuazione in materia
finanziaria  approvate  con  d.P.R.  26 luglio 1965, n. 1074, nonche'
degli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.
    Ed  invero  -  considerato  preliminarmente  che dalle previsioni
recate dall'articolo 36 dello Statuto e dall'articolo 2 del d.P.R. 26
luglio  1965,  n. 1074  emerge la regola generale secondo la quale, a
parte   talune   individuate   eccezioni,   tra   le  quali  sono  da
ricomprendere   le  nuove  entrate  tributarie  il  cui  gettito  sia
destinato  con  apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri diretti a
soddisfare  particolari  finalita'  contingenti  o continuative dello
Stato   specificate  nelle  leggi  medesime,  spettano  alla  Regione
Siciliana   oltre   alle  entrate  tributarie  da  essa  direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del  suo  territorio,  dirette  o indirette, comunque denominate - si
osserva  che  il  richiamato articolo 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  non  configura  ne' una imposta di nuova istituzione ne' una
entrata   derivante   da   un   aumento  di  aliquota  di  un'imposta
preesistente,  ma  detta  una specifica disciplina nel presupposto di
una   emersione  di  basi  imponibili,  le  quali,  qualora  tutti  i
contribuenti   avessero   correttamente   adempiuto   gli   obblighi,
precipuamente  tributari,  sugli  stessi  gravanti, avrebbero gia' da
tempo  costituito  presupposto  di imposte di spettanza regionale; il
considerare  riservato  allo Stato il conseguente gettito comporta un
pregiudizio  economico  per la Regione, violandone le attribuzioni in
materia  finanziaria,  in  quanto  in  tal  modo  configura, in buona
sostanza,  una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con
una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato.
    Ancor   piu',   tenuto  conto  che  della  preventivata,  futura,
riduzione   dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  ne subirebbe le
conseguenze,  in termini di minor gettito percepito, anche la Regione
Siciliana,  ulteriormente illegittimo appare il destinare ad un fondo
istituito  presso  ilMinistero  del  tesoro  l'intero maggior gettito
tributario  derivante  dall'emersione  di  tutte  le basi imponibili,
senza  dunque  considerare  le  riconosciute  spettanze della Regione
Siciliana  sul  gettito  relativo  per  quanto  riscosso  nel proprio
territorio.
    Ed anche gli articoli 23 e 25 della stessa legge 388 del 2000 non
appaiono  tenere  conto  delle  attribuzioni della Regione in materia
finanziaria,  e,  indebitamente  ed  illegittimamente,  attraverso la
compensazione  prevista, sottraggono quote di gettito tributario alla
stessa  spettanti  violando  le  sovraordinate  norme statutarie e di
attuazione.
    Va  infatti  rilevato  che  il  sistema  della  compensazione del
relativo  importo  (relativo, giova ricordare, a tributi di esclusiva
spettanza  statale  trattandosi di accise, qualificabili come imposte
di   fabbricazione   e   pertanto  di  competenza  statale  ai  sensi
dell'art. 36,  secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana e
dell'art. 2,  secondo  comma,  delle correlate norme di attuazione in
materia  finanziaria)  con  altri  tributi dovuti, incide, per quanto
attiene  ai  tributi  erariali  riscossi  nell'ambito  della  Regione
Siciliana, su risorse di pertinenza della Regione medesima.
    La  compensazione  prevista  ha come conseguenza una decurtazione
del  gettito  di  spettanza regionale e, in mancanza di una esplicita
previsione  di  un  trasferimento  di  somme  in favore della Regione
Siciliana,  e  a  carico  dello Stato, di un importo pari a quanto da
restituire in via compensativa con tributi di spettanza della Regione
medesima,  concreta  una diretta diminuzione delle entrate tributarie
regionali   e   quindi   una   altrettanto  immediata  lesione  delle
attribuzioni  della  Regione  Siciliana e della autonomia finanziaria
della  stessa,  risolvendosi  in  una  ingiustificata  ed illegittima
riduzione  delle  risorse  disponibili  da destinare all'assolvimento
delle funzioni di competenza.
    Si   evidenzia  dunque  che  manca  quella  "garanzia  di  ordine
quantitativa"  dell'autonomia finanziaria regionale cui codesta Corte
ha  avuto  modo  di  riferirsi  nella  sentenza  n. 405  del  2000  -
riscontrandone  la  sussistenza nella previsione recata dall'articolo
28,  comma  16, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 - che imporrebbe
l'attribuzione    alla   Regione,   nell'esercizio   finanziario   di
competenza,  di  un  ammontare  identico alle minori entrate affluite
all'erario  regionale  per  effetto  delle  compensazioni operate dai
contribuenti.
    E  sotto  tale  profilo  si  lamenta  altresi'  una  lesione  del
principio   costituzionale  di  uguaglianza  -  destinato  a  trovare
applicazione  non  soltanto  nei confronti delle persone fisiche, ma,
secondo  un  processo  di astrazione, anche degli oggetti, dei fatti,
delle  situazioni  e  degli  istituti  giuridici  - quale puo' essere
individuato  nel  divieto  discriminazioni  arbitrarie  ed  ingiuste,
postulando  di  contro la ragionevolezza di qualsiasi parificazione o
distinzione  di situazioni (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del
1993).
    Considerato  appunto  che  in  altre  occasioni (restituzione del
contributo straordinario per l'Europa) e' stato statuito l'obbligo di
tenere  conto  -  per  procedere  conseguentemente  ad  una integrale
restituzione  - del minor gettito percepito dalla Regione a fronte di
disposte  compensazioni, la mancanza di una siffatta previsione nelle
disposizioni   censurate   configura  tale  ulteriore  illegittimita'
costituzionale.
    Per cio' che concerne l'articolo 67 della legge finanziaria 2001,
si  osserva  che  il  relativo  disposto  - che appare rimettere alle
Regioni  a  statuto speciale, e tra di esse, ovviamente, alla Regione
Siciliana,  soltanto  l'attuazione  del  principio, gia' definito, di
compartecipazione   dei   comuni  ad  una  quota  del  gettito  IRPEF
territorialmente  imputabile  in  forza  del  domicilio  fiscale  dei
contribuenti - prefigura in realta' una attribuzione ad altri enti, e
specificatamente, per cio' che attiene al presente ricorso, ai comuni
della  Regione  Siciliana,  di quote del gettito tributario spettante
alla  Regione  medesima,  violando in tal modo le sovraordinate norme
statutarie e di attuazione e determinando altresi' uno squilibrio dei
conti pubblici regionali in dispregio dell'articolo 81, quarto comma,
della  Costituzione  che impone il principio generale dell'obbligo di
copertura  delle  nuove  o maggiori spese; obbligo che codesta ecc.ma
Corte  ha  sempre  ritenuto  estendersi oltre il bilancio dello Stato
persona  in  senso  stretto,  obbligando  viceversa  tutti  gli  enti
rientranti   nel   complesso  della  finanza  pubblica  allargata,  e
destinato   altresi'  ad  operare  non  soltanto  con  una  efficacia
circoscritta   all'interno   del   singolo   ente,   bensi'  tale  da
condizionare  anche  i  rapporti  che  intercorrono tra enti diversi,
reciprocamente ordinati.
    Il  principio  costituzionale sancito dall'art. 81, quarto comma,
non  consente  dunque  al  legislatore  nazionale  -  a  pena  di una
illegittima  elusione del principio medesimo - di addossare agli enti
rientranti  nella  cosi'  detta  finanza  pubblica allargata, nuove e
maggiori  spese  senza  contestualmente indicare i mezzi con cui fare
fronte  agli  oneri  imposti  (cfr.  Corte costituzionale 17 dicembre
1981,  n. 189  e  8  giugno  1981, n. 92); cio' anche nel presupposto
dell'esistente  collegamento  finanziario tra simili enti e lo Stato,
che appare in realta' "dare luogo ad un unico complesso".
    L'articolo    impugnato    incide   invero   direttamente   sulle
attribuzioni  regionali  prefigurando  una riduzione delle risorse di
competenza   ed   imponendo   altresi'   alla  Regione,  pur  con  la
salvaguardia   del  riferimento  alle  disposizioni  contenute  nello
Statuto della medesima, di provvedere all'attuazione del principio di
compartecipazione  dei  comuni  siciliani al gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
    La norma recata dall'articolo 67, comma 6, della legge n. 388 del
2000  appare dunque costituzionalmente illegittima, poiche' configura
in  capo  alla  Regione  Siciliana  un  onere  del  tutto  nuovo,  in
precedenza  sostenuto  dallo  Stato, senza determinare - in contrasto
con  l'art. 81,  quarto  comma,  della  Costituzione  -  una apposita
copertura  finanziaria, ed obbligandola quindi ad imputare al proprio
bilancio  di  previsione,  mediante  un  corrispondente  utilizzo  di
risorse proprie, la spesa occorrente, con la conseguente limitazione,
in  realta',  oltre  che dell'autonomia finanziaria sotto il versante
delle  uscite,  anche  dell'autonomia  legislativa, che, come effetto
indiretto, ne risulterebbe compressa.
    Si osserva inoltre che la competenza ascritta atterrebbe piu' che
al   regime  degli  enti  locali,  cui  ha  riguardo  la  lettera  o)
dell'articolo   14   dello   Statuto   della  Regione  Siciliana,  al
finanziamento  degli  stessi  enti, competenza di cui in atto risulta
titolare  lo  Stato  che  di conseguenza provvede agli indispensabili
trasferimenti erariali.
    Surrettiziamente dunque, e senza alcuna previsione di un adeguato
flusso  di  risorse  finanziarie  atte  a  consentire alla regione lo
svolgimento  della  cennata  competenza, si introduce un principio di
compartecipazione che si sostanzia in un vero e proprio finanziamento
dei comuni da parte della Regione ed in luogo dello Stato.