Ricorso  per  questioni  di  legittimita' costituzionale proposto
dalla  regione  Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente "pro
tempore"   della  Giunta  regionale,  giusta  delibera  della  Giunta
regionale  19  gennaio  2001, n. 115, rappresentata e difesa, come da
mandato   a  margine  del  presente  atto,  dagli  avv.  prof.  Mario
Bertolissi di Padova e Luigi Manzi di Roma, elettivamente domiciliata
presso  lo  studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5,
contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, in persona del
Presidente  "pro-tempore" del Consiglio dei ministri, rappresentata e
difesa  "ex  lege"  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato, per la
declatoria  di illegittimita' costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3
e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre  2000,  avente  ad oggetto "Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili".

                           Fatto e diritto

    1. -   Con  decreto-legge  24  novembre 2000, n. 346, lo Stato e'
nuovamente  intervenuto  nell'ambito  materiale designato dei "lavori
socialmente  utili":  dunque, in un campo riservato alle attribuzioni
proprie,  per  cio'  solo  regolabili  con assoluta discrezionalita'.
Nell'avvalersi della fronte normativa precaria dell'atto avente forza
di  legge  previsto  dall'art. 77  Cost., ha principalmente integrato
quanto  stabilito  dall'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144,   e   dal   decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n. 81,
quest'ultimo  riguardante  "integrazioni e modifiche della disciplina
dei  lavori  socialmente  utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144".

    2. - L'art. 2  del  decreto-legge  n. 346/2000 dispone - oltre al
differimento  della data di presentazione della domanda di ammissione
alla   contribuzione  volontaria  (comma  1)  -  che  possono  essere
stipulate  le  convenzioni  di  cui  all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo   n. 81/2000,   nonche'   convenzioni  ulteriori  tra  il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale e le Regioni, "nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione"  e  "in riferimento a situazioni straordinarie" (comma
2).
    Cio'  che  conta  e'  che  il  testo del decreto-legge, invece di
limitarsi  alla  previsione  dello  strumento  negoziale  (com'e', ad
esempio,    nell'art. 8    del   decreto   legislativo   n. 81/2000),
predetermina  il  contenuto  delle  convenzioni,  dal  momento che le
medesime  debbono  necessariamente prevedere (come si desume dall'uso
del predicato verbale "prevedono"):
        "a)  la realizzazione, da parte delle regioni di programmi di
stabilizzazione  dei  soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del citato
decreto  legislativo  n. 81/2000,  con  l'indicazione  di  una  quota
predeterminata  di  soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per
il primo anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del numero
dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono
essere  annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli
obiettivi  di  stabilizzazione  dei soggetti di cui al citato art. 2,
comma 1;
        b)  le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i
soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di
quelli   impegnati   in   attivita'   progettuali  interregionali  di
competenza  nazionale  e  dei  soggetti che maturino il cinquantesimo
anno   di   eta'  entro  il  31  dicembre  2000,  anche  a  copertura
dell'erogazione  della  quota  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del
citato   decreto  legislativo  n. 81  del  2000,  del  50  per  cento
dell'assegno   per  prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili  e
dell'intero  ammontare  dell'assegno  al  nucleo  familiare,  che  le
Regioni  si  impegnano  a  versare all'I.N.P.S.; nonche', nell'ambito
delle  risorse  disponibili  a valere sul Fondo per l'occupazione, un
ulteriore  stanziamento  di  entita'  non  inferiore  al  precedente,
finalizzato   ad   incentivare   la   stabilizzazione   dei  soggetti
interessati  da  situazioni  di  straordinarieta';  a tale scopo, per
l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni,
ai  sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del
2000,   tenendo   conto  dei  conguagli  derivanti  dall'applicazione
dell'art. 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999;
        c)  la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle
risorse  del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita'
socialmente  utili  e  non impegnate per il pagamento di assegni, per
misure  aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro
e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'".
    A  cio'  si aggiunga che l'attivazione delle convenzioni comporta
che  sia  trasferita alle Regioni la "responsabilita' di destinazione
delle  risorse  finanziarie"  (comma  3),  ed  e'  infine prevista la
facolta',  per  regioni  ed  enti  locali,  di  effettuare,  a  certe
condizioni,   "assunzioni   di   soggetti   collocati   in  attivita'
socialmente utili" (comma 5).

    3. - La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha  ritenuto  il citato
decreto-legge    n. 346/2000    lesivo    di   proprie   attribuzioni
costituzionalmente previste e garantite e ha proposto, nei termini di
legge, impugnativa dinanzi a codesta Ecc.ma Corte (doc. 2).

    4. - Non  in  apposita  legge  di  conversione,  ma  in  sede  di
formulazione  del  testo  della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria   2001),   il   Parlamento   ha  creduto  di  intervenire
ulteriormente  nel campo dei "lavori socialmente utili", riproducendo
ed  integrando  l'art. 2  del  decreto-legge  n. 346/2000, attraverso
l'art. 78.
    Piu'  precisamente,  le modifiche apportate, sotto il profilo qui
considerato, sono le seguenti:
        a)  quanto  ai  termini  per  adempimenti:  il termine per la
stipula  delle  convenzioni (imposte dallo Stato) tra il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  le regioni, relativamente a
situazioni  straordinarie  che  non  consentono di esaurire il bacino
regionale  dei lavoratori socialmente utili, di cui all'art. 2, comma
1,  del decreto legislativo n. 81/2000, fissato dall'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge  n. 346/2000,  al  31  dicembre  2000,  e'  stato
soppresso, con la conseguenza che, dall'entrata in vigore della legge
n. 388/2000,  le convenzioni suddette potranno essere stipulate senza
limiti  di  tempo  (art. 78,  comma  2,  prima  parte,  in  relazione
all'art. 2, comma 2, prima parte, del decreto-legge n. 346/2000).
    Da  cio'  una  serie  di  corollari  a cascata: il termine del 30
aprile  2001,  indicativo  della  data  di riferimento entro la quale
stabilizzare  i  lavoratori  socialmente  utili  e  dalla  quale  far
decorrere le situazioni di straordinarieta', e' stato prorogato al 30
giugno  2001  (ivi);  del pari, la data ultima per il pagamento degli
assegni  e dei sussidi nella misura del 50% (di cui all'art. 8, comma
3, del decreto legislativo n. 81/2000) e' stata riferita al 30 giugno
2001  (ivi);  infine, la durata massima del rinnovo delle prestazioni
in attivita' socialmente utili (originariamente prevista dall'art. 4,
comma  2,  del  decreto  legislativo n. 81/2000 in sei mesi) e' stata
stabilita in otto mesi (ivi);
        b)  a  proposito della facolta' di rinnovo delle convenzioni:
e' aggiunto l'inciso "anche in base ai risultati raggiunti" (art. 78,
comma   2,   lettera   a,  in  relazione  all'art. 2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 346/2000);
        c)  con  riguardo  alle risorse finanziarie: si precisa che i
conguagli  (derivanti  dall'applicazione dell'art. 45, comma 6, della
legge  n. 144/1999)  "saranno  erogati  a seguito della stipula delle
convenzioni"   (art. 78,   comma  2,  lettera  b,  del  decreto-legge
n. 346/2000);
        d)  con  disposizione  nuova,  ulteriore  rispetto  a  quelle
contenute    nel   decreto-legge   n. 346/2000:   e'   prevista   "la
possibilita',   nei  limiti  delle  risorse  preordinate  allo  scopo
nell'ambito  del  Fondo  per  l'occupazione,  per  i soggetti, di cui
all'art. 2,  comma  1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
che   abbiano   compiuto,   alla   data  del  31  dicembre  2000,  il
cinquantesimo  anno  di  eta',  di  continuare a percepire in caso di
prosecuzione  delle  attivita'  da  parte  degli  enti  utilizzatori,
l'assegno  per prestazioni in attivita' socialmente utili e l'assegno
per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1
gennaio  2001  e sino al 31 dicembre 2001" (art. 78, comma 2, lettera
c);
        e)  alla  regione sono attribuite, oltre alle responsabilita'
di  destinazione delle risorse finanziarie, anche le "responsabilita'
di  programmazione",  ed  e'  contemplato, altresi', che "ai fini del
rinnovo  delle  convenzioni  di  cui  al comma 2, lettera a), saranno
previste,  a  partire  dall'anno  2002, apposite risorse a tale scopo
preordinate,   nell'ambito   delle   disponibilita'   del  Fondo  per
l'occupazione, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo  n. 81  del  2000,  di  pertinenza  del bacino regionale,
inclusi  i  soggetti  di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati
entro il 31 dicembre 2001" (art. 78, comma 3).
    Il  Parlamento  ha disposto, infine, che "restano validi gli atti
ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere
dal 27 gennaio 2001" (art. 78, comma 33).

    5. - Ove  si  coordinino l'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge
n. 346/2000 e l'art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge 388/2000, ci si
avvede  immediatamente  delle  concordanze  e  delle  modificazioni a
carattere   integrativo   apportate  da  quest'ultima  nei  confronti
dell'atto  avente  forza di legge, la cui operativita' e' fatta salva
dalla norma di cui al citato comma 33.

    6. - Per  questa  elementare ragione, valgono anche nei confronti
della  legge  n. 388/2000  (art. 78, commi 2, 3 e 33) le eccezioni di
illegittimita'    costituzionale   prospettate   nei   riguardi   del
decreto-legge n. 346/2000 (art. 2, commi 2 e 3).
        a)   Sotto   un  primo  profilo,  l'analitica  e  unilaterale
puntualizzazione  del  contenuto  della  convenzione,  nel  prevedere
azioni  da  compiere da parte della Regione, attraverso l'utilizzo di
proprio  personale  e  di  proprie  strutture,  finisce  per porsi in
contrasto  con  il  dettato  dell'art. 4,  n. 1),  dello  Statuto  di
autonomia  (approvato  con  legge costituzionale n. 1/1963), il quale
attribuisce  alla  potesta' legislativa regionale primaria la materia
dell'"ordinamento   degli   uffici  e  degli  enti  dipendenti  dalla
Regione".
    E'  evidente,  infatti,  che tale contenuto convenzionale imposto
esclude  che  la  Regione possa valutare autonomamente l'incidenza e,
quindi,  la  ricaduta  sulle  proprie strutture degli obbiettivi piu'
generali  e  delle  opzioni piu' concrete unilateralmente individuati
dallo Stato: il quale, se ha il diritto di avvalersi dell'ordinamento
dei  livelli substatali di governo ha il dovere, tuttavia, di operare
nel  rispetto  del  principio costituzionale di leale collaborazione,
evitando  intromissioni che, ove considerate sul piano organizzativo,
sono  lesive  delle accennate, sicure prerogative costituzionali, che
oltretutto  "non  incontrano  il limite degli interessi" (come rileva
Paladin Diritto regionale, Padova, 2000, 126).
        b) Sotto un secondo e connesso profilo, le censure suindicate
comportano la violazione, altresi', dell'art. 97 Cost.: nel senso che
le  disposizioni  della  legge  sono  suscettibili  di  incidere  sul
funzionamento  ottimale  degli  uffici  regionali,  la'  dove appunto
l'art. 2  del  testo normativo indica, relativamente ai "programmi di
stabilizzazione"  dei  "soggetti  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente  utili"  (ex  art. 2,  comma  1,  del decreto legislativo
81/2000),  quantita' di persone e ammontari di risorse, senza che sia
possibile   individuarne  la  ricaduta  nell'ambito  di  un  rapporto
Stato-Regioni  reciprocamente  libero,  come  deve  essere  quando si
misurano  l'autonomia di una parte con l'autonomia della controparte.
Ed  e'  qui'  che  si concretizza una evidente lesione dell'autonomia
funzionale della Regione.
        c)  Sotto  un  terzo  rilevante  profilo,  e' l'insieme delle
previsioni   dell'art. 78,  commi  2  e  3,  riguardanti  l'autonomia
finanziaria,  a  collidere  con  quanto  stabilito dall'art. 48 dello
Statuto,  la'  dove  questo  prevede  che  "la Regione ha una propria
finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi
della solidarieta' nazionale ....".
    Infatti,  come  si  avra'  modo  di  chiarire  in  una successiva
memoria,  il  vincolo  delle risorse posto dall'art. 78, comma 2, (si
tratta  dell'inciso  "nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito    del   Fondo   per   l'occupazione"),   combinato   con
determinazioni  quantitative  di  interventi rigide (sub lettera a si
parla  di  "indicazione  di  una  quota predeterminata di soggetti da
avviare  alla  stabilizzazione  che,  per  il  primo anno, non potra'
essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti
al  bacino  regionale")  e  con  l'attribuzione  alla  Regione  della
"responsabilita' ....  di  destinazione  delle  risorse  finanziarie"
(art. 78,   comma   3),   finisce  per  interferire  con  le  scelte,
sicuramente  riservate  dallo  statuto  alla regione, di modulare gli
interventi sopportabili con le risorse disponibili: le quali, ultime,
neppure certe e non commisurabili alla percentuale rigida di soggetti
appartenenti  al  bacino  regionale  possono,  a  conti fatti, essere
inadeguate,   comportando,   per   cio'   solo,  pure  la  violazione
dell'art. 81, comma 4, Cost.