Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale proposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale, giusta delibera della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 115, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi di Padova e Luigi Manzi di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente "pro-tempore" del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa "ex lege" dalla Avvocatura generale dello Stato, per la declatoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, avente ad oggetto "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili". Fatto e diritto 1. - Con decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, lo Stato e' nuovamente intervenuto nell'ambito materiale designato dei "lavori socialmente utili": dunque, in un campo riservato alle attribuzioni proprie, per cio' solo regolabili con assoluta discrezionalita'. Nell'avvalersi della fronte normativa precaria dell'atto avente forza di legge previsto dall'art. 77 Cost., ha principalmente integrato quanto stabilito dall'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, quest'ultimo riguardante "integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144". 2. - L'art. 2 del decreto-legge n. 346/2000 dispone - oltre al differimento della data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria (comma 1) - che possono essere stipulate le convenzioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, nonche' convenzioni ulteriori tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni, "nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione" e "in riferimento a situazioni straordinarie" (comma 2). Cio' che conta e' che il testo del decreto-legge, invece di limitarsi alla previsione dello strumento negoziale (com'e', ad esempio, nell'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2000), predetermina il contenuto delle convenzioni, dal momento che le medesime debbono necessariamente prevedere (come si desume dall'uso del predicato verbale "prevedono"): "a) la realizzazione, da parte delle regioni di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81/2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1; b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attivita' progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le Regioni si impegnano a versare all'I.N.P.S.; nonche', nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita' non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarieta'; a tale scopo, per l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999; c) la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'". A cio' si aggiunga che l'attivazione delle convenzioni comporta che sia trasferita alle Regioni la "responsabilita' di destinazione delle risorse finanziarie" (comma 3), ed e' infine prevista la facolta', per regioni ed enti locali, di effettuare, a certe condizioni, "assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili" (comma 5). 3. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto il citato decreto-legge n. 346/2000 lesivo di proprie attribuzioni costituzionalmente previste e garantite e ha proposto, nei termini di legge, impugnativa dinanzi a codesta Ecc.ma Corte (doc. 2). 4. - Non in apposita legge di conversione, ma in sede di formulazione del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il Parlamento ha creduto di intervenire ulteriormente nel campo dei "lavori socialmente utili", riproducendo ed integrando l'art. 2 del decreto-legge n. 346/2000, attraverso l'art. 78. Piu' precisamente, le modifiche apportate, sotto il profilo qui considerato, sono le seguenti: a) quanto ai termini per adempimenti: il termine per la stipula delle convenzioni (imposte dallo Stato) tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, relativamente a situazioni straordinarie che non consentono di esaurire il bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, fissato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 346/2000, al 31 dicembre 2000, e' stato soppresso, con la conseguenza che, dall'entrata in vigore della legge n. 388/2000, le convenzioni suddette potranno essere stipulate senza limiti di tempo (art. 78, comma 2, prima parte, in relazione all'art. 2, comma 2, prima parte, del decreto-legge n. 346/2000). Da cio' una serie di corollari a cascata: il termine del 30 aprile 2001, indicativo della data di riferimento entro la quale stabilizzare i lavoratori socialmente utili e dalla quale far decorrere le situazioni di straordinarieta', e' stato prorogato al 30 giugno 2001 (ivi); del pari, la data ultima per il pagamento degli assegni e dei sussidi nella misura del 50% (di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2000) e' stata riferita al 30 giugno 2001 (ivi); infine, la durata massima del rinnovo delle prestazioni in attivita' socialmente utili (originariamente prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 in sei mesi) e' stata stabilita in otto mesi (ivi); b) a proposito della facolta' di rinnovo delle convenzioni: e' aggiunto l'inciso "anche in base ai risultati raggiunti" (art. 78, comma 2, lettera a, in relazione all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 346/2000); c) con riguardo alle risorse finanziarie: si precisa che i conguagli (derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 6, della legge n. 144/1999) "saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni" (art. 78, comma 2, lettera b, del decreto-legge n. 346/2000); d) con disposizione nuova, ulteriore rispetto a quelle contenute nel decreto-legge n. 346/2000: e' prevista "la possibilita', nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di eta', di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attivita' da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001" (art. 78, comma 2, lettera c); e) alla regione sono attribuite, oltre alle responsabilita' di destinazione delle risorse finanziarie, anche le "responsabilita' di programmazione", ed e' contemplato, altresi', che "ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001" (art. 78, comma 3). Il Parlamento ha disposto, infine, che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001" (art. 78, comma 33). 5. - Ove si coordinino l'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 346/2000 e l'art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge 388/2000, ci si avvede immediatamente delle concordanze e delle modificazioni a carattere integrativo apportate da quest'ultima nei confronti dell'atto avente forza di legge, la cui operativita' e' fatta salva dalla norma di cui al citato comma 33. 6. - Per questa elementare ragione, valgono anche nei confronti della legge n. 388/2000 (art. 78, commi 2, 3 e 33) le eccezioni di illegittimita' costituzionale prospettate nei riguardi del decreto-legge n. 346/2000 (art. 2, commi 2 e 3). a) Sotto un primo profilo, l'analitica e unilaterale puntualizzazione del contenuto della convenzione, nel prevedere azioni da compiere da parte della Regione, attraverso l'utilizzo di proprio personale e di proprie strutture, finisce per porsi in contrasto con il dettato dell'art. 4, n. 1), dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale n. 1/1963), il quale attribuisce alla potesta' legislativa regionale primaria la materia dell'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione". E' evidente, infatti, che tale contenuto convenzionale imposto esclude che la Regione possa valutare autonomamente l'incidenza e, quindi, la ricaduta sulle proprie strutture degli obbiettivi piu' generali e delle opzioni piu' concrete unilateralmente individuati dallo Stato: il quale, se ha il diritto di avvalersi dell'ordinamento dei livelli substatali di governo ha il dovere, tuttavia, di operare nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, evitando intromissioni che, ove considerate sul piano organizzativo, sono lesive delle accennate, sicure prerogative costituzionali, che oltretutto "non incontrano il limite degli interessi" (come rileva Paladin Diritto regionale, Padova, 2000, 126). b) Sotto un secondo e connesso profilo, le censure suindicate comportano la violazione, altresi', dell'art. 97 Cost.: nel senso che le disposizioni della legge sono suscettibili di incidere sul funzionamento ottimale degli uffici regionali, la' dove appunto l'art. 2 del testo normativo indica, relativamente ai "programmi di stabilizzazione" dei "soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili" (ex art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000), quantita' di persone e ammontari di risorse, senza che sia possibile individuarne la ricaduta nell'ambito di un rapporto Stato-Regioni reciprocamente libero, come deve essere quando si misurano l'autonomia di una parte con l'autonomia della controparte. Ed e' qui' che si concretizza una evidente lesione dell'autonomia funzionale della Regione. c) Sotto un terzo rilevante profilo, e' l'insieme delle previsioni dell'art. 78, commi 2 e 3, riguardanti l'autonomia finanziaria, a collidere con quanto stabilito dall'art. 48 dello Statuto, la' dove questo prevede che "la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale ....". Infatti, come si avra' modo di chiarire in una successiva memoria, il vincolo delle risorse posto dall'art. 78, comma 2, (si tratta dell'inciso "nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione"), combinato con determinazioni quantitative di interventi rigide (sub lettera a si parla di "indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale") e con l'attribuzione alla Regione della "responsabilita' .... di destinazione delle risorse finanziarie" (art. 78, comma 3), finisce per interferire con le scelte, sicuramente riservate dallo statuto alla regione, di modulare gli interventi sopportabili con le risorse disponibili: le quali, ultime, neppure certe e non commisurabili alla percentuale rigida di soggetti appartenenti al bacino regionale possono, a conti fatti, essere inadeguate, comportando, per cio' solo, pure la violazione dell'art. 81, comma 4, Cost.