IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1102 del 2000
  proposto  da  Ciardo  Antonella,  Serra Patrizia e Rosato Emanuela,
  rappresentate  e  difese dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente
  domiciliate in Lecce presso il suo studio alla via Salandra n. 30;
    Contro  Ministero  della  Pubblica  istruzione,  in  persona  del
  Ministro  pro-tempore,  nonche'  provveditore  agli studi di Foggia
  pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura dello Stato
  sede  distrettuale  di  Lecce,  presso  i cui uffici domiciliano ex
  lege, per l'annullamento:
        a) dei tre provvedimenti n. 924 del 10 marzo 2000 e nn. 920 e
  922  del  25  marzo 2000 tutti di identico contenuto e motivazione,
  con  cui  il  Ministero della pubblica istruzione ha respinto i tre
  ricorsi   prodotti   dalle   ricorrenti   avverso  gli  altrettanti
  provvedimenti   di  esclusione  dalla  sessione  riservata  per  il
  conseguimento della idoneita' per il personale docente nella scuola
  elementare  di  cui all'art. 2 della legge n. 124/1999 adottati dal
  Provveditore  agli  studi di Lecce con decreti, tutti similari, del
  19 gennaio 2000;
        b) di  ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato
  o conseguenziale, anche a carattere dispositivo, ivi compresi i tre
  predetti decreti di esclusione;
    Visti il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Amministrazione
  resistente;
    Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa.
    Udito il relatore Cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti
  F. Carrozzo e A. Tarentini.
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  il  ricorso  in esame, depositato in data 18 aprile 2000, le
  ricorrenti  impugnano  i  provvedimenti  di  cui  in  epigrafe e ne
  chiedono  l'annullamento.  Le  ricorrenti  sono state escluse dalla
  sessione riservata per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola
  elementare  ai  sensi  dell'O.M.  153/1999  in  quanto  il servizio
  d'insegnamento prestato nella scuola elementare privata non sarebbe
  utile per l'ammissione alla sessione riservata e al relativo corso.
    Le   ricorrenti,   a   seguito  della  proposizione  del  ricorso
  gerarchico,  sono  state  ammesse  con  riserva  alla frequenza del
  corso,  superando  infine  gli  esami  finali  e conseguendo dunque
  l'idoneita'.
    Con  gli  impugnati  provvedimenti di cui sub a) dell'epigrafe il
  Ministero della P.I. ha respinto i ricorsi gerarchici proposti.
    Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
        1)  Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 3
  maggio  1999  n. 124,  anche  in  relazione al precedente art. 1, e
  della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 nonche' della O.M. integrativa
  n. 33  del  7  febbraio  2000.  Eccesso  di  potere  per errore nei
  presupposti,    per   manifesta   illogicita',   irrazionalita'   e
  disparita'. Sviamento di potere. Violazione del d.lgs. 297/1994.
        2)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della  legge
  n. 124/1999   per   violazione   degli   artt.  3,  4  e  97  della
  Costituzione.
    In  data 5 maggio 2000 si sono costituite formalmente in giudizio
  le      amministrazioni     intimate,     chiedendo     dichiararsi
  l'inammissibilita'  del  ricorso e in subordine pervenirsi comunque
  alla reiezione dello stesso.
    In data 26 giugno 2000 le ricorrenti hanno depositato in atti una
  memoria conclusiva.
    All'udienza del 6 luglio 2000, in esito all'orale discussione, il
  ricorso e' stato per la decisione.

                            D i r i t t o


    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 113/2001).
01C0174