ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto  23  dicembre  1997  emanato  dal  Ministro delle finanze, di
concerto   con   il  Ministro  del  tesoro,  recante:  "Modalita'  di
attuazione  delle  riserve all'erario dal 1o gennaio 1997 del gettito
derivante  dagli  interventi  in materia di entrate finanziarie della
Regione  Sicilia,  emanati  dal  1992",  promosso  con  ricorso della
Regione   Sicilia,  notificato  il  15  maggio  1998,  depositato  in
cancelleria  il  23  successivo  ed  iscritto  al  n. 13 del registro
conflitti 1998.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  gennaio  2001  il giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi l'avv. Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana e
l'avvocato  dello  Stato  Giancarlo  Mando'  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che  con  ricorso  notificato  il  15  maggio  1998  e
depositato  il  23  maggio  1998  la  Regione  siciliana  ha promosso
conflitto  di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei  ministri,  in riferimento al decreto del Ministro delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  23  dicembre 1997
(Modalita' di attuazione delle riserve all'erario dal 1o gennaio 1997
del   gettito  derivante  dagli  interventi  in  materia  di  entrate
finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992);
        che   la  Regione  ricorrente  impugna  il  predetto  decreto
ministeriale  ritenendolo  lesivo  delle  attribuzioni  regionali  in
materia  finanziaria  di  cui  all'art. 36  dello  statuto speciale e
all'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26
luglio  1965, n. 1074, chiedendone l'annullamento "nella parte in cui
sottrae  alla  Regione  siciliana,  con  effetto dal 1o gennaio 1997,
quote  di  gettito  tributario  arbitrariamente  incluse tra le nuove
entrate  riservate  all'erario  statale,  in  forza dei provvedimenti
normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione";
        che,   secondo  la  Regione  siciliana,  l'impugnato  decreto
estenderebbe   indebitamente   le   previsioni   normative  alla  cui
attuazione   esso  e'  inteso,  e  relative  alla  riserva  a  favore
dell'erario   statale  delle  nuove  entrate  derivanti  da  numerosi
provvedimenti   legislativi   succedutisi   dal   1992   al  1996,  e
interpreterebbe  dette previsioni in modo contrastante con lo statuto
e  le  norme  di  attuazione,  sottraendo cosi' alla Regione medesima
quote di gettito tributario ad essa spettanti;
        che   la   ricorrente   chiede  altresi'  preliminarmente  di
sospendere  l'esecuzione  dell'atto  impugnato, ai sensi dell'art. 40
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
        che si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che siano rigettati il ricorso e l'istanza di
sospensione;
        che  questa  Corte,  con  separata  ordinanza  in  pari data,
provvede   a  rimettere  innanzi  a  se'  questione  di  legittimita'
costituzionale   delle   disposizioni  legislative  cui  si  e'  data
attuazione con il decreto impugnato, nella parte in cui non prevedono
la partecipazione della Regione siciliana al procedimento per la loro
attuazione.
    Considerato  che  sussistono le gravi ragioni che giustificano la
sospensione,  ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dell'esecuzione   dell'atto   che  ha  dato  luogo  al  conflitto  di
attribuzione  fra Stato e Regione, in pendenza del relativo giudizio:
cio'  in  considerazione  del fatto che il decreto impugnato, tuttora
operante,  estende  i  suoi effetti anche alle riscossioni di tributi
"per  gli  anni  2000  e  seguenti", disponendo che in detti anni gli
incaricati  della  riscossione  versino  all'erario  statale,  per  i
tributi  indicati,  la  percentuale prevista dal medesimo decreto per
l'anno  1999  (art. 3  d.m.  23  dicembre  1997), e tenendo conto sia
dell'entita'  del  pregiudizio  finanziario  lamentato  dalla Regione
ricorrente,  sia  delle  ulteriori  more del giudizio derivanti dalla
sospensione del medesimo a seguito dell'ordinanza di questa Corte che
rimette  innanzi a se' questione di legittimita' costituzionale delle
disposizioni legislative cui l'atto impugnato da' attuazione.
    Visti  l'art. 40  della  legge  11  marzo 1953, n. 87 e l'art. 28
delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale.