IL GIUDICE

    Letti  gli  atti  e  sciogliendo  la  riserva,  ha pronunciato la
seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 5540/1997 RG ex Pretura
(cui  e' riunita quella iscritta al n. 7/1999 RG ex Pretura) promosso
da  V.A.B.  -  Vigilanza  Antincendio  Boschivo  contro  il comune di
Firenze.
    La  V.A.B.  -  Vigilanza  Antincendio  Boschivo  ha proposto, con
citazioni  notificate  al comune di Firenze in data 7 novembre 1997 e
17  dicembre  1998,  due opposizioni (poi riunite ex art. 274 c.p.c.)
alle  esecuzioni  fondate su alcune cartelle esattoriali di pagamento
relative a canoni per la concessione in uso di bene demaniale, emesse
sulla base del rinvio operato dagli articoli 63 e seguenti del d.P.R.
26  gennaio 1988, n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei
tributi  e  di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
sensi  dell'art.  1,  comma  1,  legge  4 ottobre 1986, n. 657") alla
procedura  di  riscossione coattiva, delle imposte dirette, assumendo
che  di  poter  dimostrare  "da una parte di aver adempiuto ai propri
obblighi    di    conduttrice   e   dall'altra   di   aver   ottenuto
dall'amministrazione stessa l'esenzione dal pagamento di un canone.
    In  materia  di  canoni  per  la  locazione di immobili demaniali
trovano  applicazione  le  norme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
("Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul reddito"), stante
il  rinvio  operato dall'art. 63, comma 4, del d.P.R. n. 43 del 1988,
ai  sensi del quale "Per la riscossione anche coattiva delle entrate,
di  cui  ai commi 1, 2 e 3" (ossia tributi ed "altre entrate", fra le
quali  quella  relativa  al  canone  in  esame  di  cui  all'art. 69)
"continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni contenute nel d.P.R. 29
settembre  1973, n. 602 e successive modificazioni"; ad essa provvede
il concessionario del servizio (art. 69, comma 1).
    Tale  normativa  -  applicabile ai casi di specie, trattandosi di
opposizioni  proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche al
d.P.R.  n. 602/1973  introdotte  dal  d.lgs.  n. 46/1999  (che non e'
applicabile   alla   fattispecie,  ex  art. 5  c.p.c.)  -  disponendo
espressamente   all'art. 54,   comma   2,   che   non   sono  ammesse
l'opposizione  all'esecuzione  e  quella  agli atti esecutivi innanzi
all'autorita'  giudiziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 615
e  617  e  seguenti  c.p.c., ma soltanto l'opposizione di terzo ed il
ricorso   all'intendente   di  finanza  avverso  gli  atti  esecutivi
dell'esattore  (art. 53, comma 1), non consente al soggetto esecutato
di  contestare l'esistenza del credito e dunque di esperire un'azione
di  accertamento  negativo,  possibile  soltanto  "dopo il compimento
dell'esecuzione  stessa"  (art. 54).  E'  prevista  quindi una tutela
soltanto  risarcitoria (salvo il ricorso all'autorita' amministrativa
suddetta).
    La  legittimita'  costituzionale  di  tale  sistema,  che prevede
l'inapplicabilita'  dell'opposizione  all'esecuzione e di quella agli
atti esecutivi in materia di riscossione delle imposte (oltre che, ma
nella  fattispecie  cio'  non  rileva,  non  essendo stata richiesta,
l'inammissibilita' della sospensione cautelare da parte del giudice),
piu'  volte  confermata  dalla  Consulta  che  ha  respinto,  perche'
infondate,  le eccezioni di incostituzionalita' sollevate avverso gli
articoli 53 e 54 del menzionato decreto in base all'esigenza primaria
di  garantire  il  regolare  svolgimento  dell'attivita'  dello Stato
mediante  l'afflusso  delle  entrate finanziarie necessarie, e' stata
viceversa  negata  dallo  stesso  giudice  delle leggi nelle ipotesi,
sottoposte  al suo vaglio, in cui tale sistema veniva applicato anche
alla riscossione coattiva di crediti non aventi natura tributaria, di
cui  il  soggetto  passivo  contestasse l'esistenza o l'ammontare. Le
disposizioni  che,  come  quelle  oggi portate all'esame della Corte,
rinviavano  per  la  riscossione di entrate non tributarie alle norme
relative  all'esazione  delle  imposte  dirette  sono  state  percio'
dichiarate   costituzionalmente   illegittime   nella  parte  in  cui
impedivano  "al  debitore, nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o
l'entita' del credito, di proporre apposizione all'esecuzione dinanzi
all'autorita'   giudiziaria"  (Cost.  18  luglio  1997,  n. 239,  con
riferimento   ai  contributi  previdenziali  obbligatori  versati  da
ingegneri e architetti).
    Poiche'  con  riferimento all'esazione di canone dovuto per l'uso
di  un  bene  demaniale  la  questione  si  pone in termini del tutto
analoghi   e   quelli   che   hanno   portato  alla  declaratoria  di
incostituzionalita'  delle  disposizioni  suddette,  ne  consegue  la
necessita'  di  sollevare la questione di legittimita' costituzionale
in  via  incidentale dell'art. 63, comma 4, in combinato disposto con
il comma 1 e con l'art. 69, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988, nella
parte  in  cui, rinviando alle norme per la riscossione delle imposte
dirette,  non  consentono  di  proporre  l'opposizione all'esecuzione
dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
    La  questione  e' non manifestamente infondata, considerate anche
le  declaratorie  di  incostituzionalita'  delle  norme  che,  per la
riscossione di entrate di natura non tributaria, facevano rinvio alla
procedura prevista per l'esazione delle imposte dirette.
    Le disposizioni richiamate appaiono in contrasto con gli articoli
3 e 24 della Costituzione:
      per  disparita'  di  trattamento, sotto il profilo della tutela
giurisdizionale,  tra  coloro  che  pagano  un  canone  a  titolo  di
locazione  di  bene  demaniale  e  sono  assoggettati  al  sistema di
riscossione esattoriale, ed i soggetti passivi dell'esazione di altri
crediti  non  aventi  natura  tributaria,  che  sono sottratti a tale
disciplina e che godono di una tutela giurisdizionale piena.
    Tale  disparita' emerge ulteriormente rafforzata sotto il profilo
della  avvenuta  introduzione,  con  l'art. 29  del  d.lgs.  46/1999,
dell'ammissibilita'  della  opposizione  all'esecuzione (ed agli atti
esecutivi)  per  le  entrate non tributarie, mediante espressa deroga
all'art.   57   del   d.P.R.   n. 602/1973   (come   ivi   novellato)
corrispondente  -  in  sostanza -  al  vecchio testo dell'art. 53 del
d.P.R. n. 602/1973 che le vieta.
      per  difetto  di  ragionevolezza, in quanto il fondamento della
disciplina  contenuta  nel  d.P.R.  n. 602 del 1973, limitativa della
tutela  giurisdizionale  in  considerazione  del preminente interesse
dello  Stato  a  riscuotere  le  entrate  necessarie allo svolgimento
regolare  delle  proprie  funzioni  non  sussiste  con riferimento ai
crediti  di  natura  non  tributaria  con  conseguente ingiustificato
sacrificio del soggetto passivo ad essa sottoposto;
    La  questione  e'  rilevante,  perche'  per  potersi  pronunciare
ricorso occorre in via pregiudizievole affermare la giurisdizione del
giudice ordinario, cio' che e' espressamente escluso dalla richiamata
normativa.
    Visto  l'art. 23  legge  11  marzo  1953,  n. 67, il tribunale di
Firenze,  in  composizione  monocratica  in persona del giudice dott.
Domenico Paparo;