IL GIUDICE Letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 5540/1997 RG ex Pretura (cui e' riunita quella iscritta al n. 7/1999 RG ex Pretura) promosso da V.A.B. - Vigilanza Antincendio Boschivo contro il comune di Firenze. La V.A.B. - Vigilanza Antincendio Boschivo ha proposto, con citazioni notificate al comune di Firenze in data 7 novembre 1997 e 17 dicembre 1998, due opposizioni (poi riunite ex art. 274 c.p.c.) alle esecuzioni fondate su alcune cartelle esattoriali di pagamento relative a canoni per la concessione in uso di bene demaniale, emesse sulla base del rinvio operato dagli articoli 63 e seguenti del d.P.R. 26 gennaio 1988, n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657") alla procedura di riscossione coattiva, delle imposte dirette, assumendo che di poter dimostrare "da una parte di aver adempiuto ai propri obblighi di conduttrice e dall'altra di aver ottenuto dall'amministrazione stessa l'esenzione dal pagamento di un canone. In materia di canoni per la locazione di immobili demaniali trovano applicazione le norme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), stante il rinvio operato dall'art. 63, comma 4, del d.P.R. n. 43 del 1988, ai sensi del quale "Per la riscossione anche coattiva delle entrate, di cui ai commi 1, 2 e 3" (ossia tributi ed "altre entrate", fra le quali quella relativa al canone in esame di cui all'art. 69) "continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni"; ad essa provvede il concessionario del servizio (art. 69, comma 1). Tale normativa - applicabile ai casi di specie, trattandosi di opposizioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche al d.P.R. n. 602/1973 introdotte dal d.lgs. n. 46/1999 (che non e' applicabile alla fattispecie, ex art. 5 c.p.c.) - disponendo espressamente all'art. 54, comma 2, che non sono ammesse l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi innanzi all'autorita' giudiziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 615 e 617 e seguenti c.p.c., ma soltanto l'opposizione di terzo ed il ricorso all'intendente di finanza avverso gli atti esecutivi dell'esattore (art. 53, comma 1), non consente al soggetto esecutato di contestare l'esistenza del credito e dunque di esperire un'azione di accertamento negativo, possibile soltanto "dopo il compimento dell'esecuzione stessa" (art. 54). E' prevista quindi una tutela soltanto risarcitoria (salvo il ricorso all'autorita' amministrativa suddetta). La legittimita' costituzionale di tale sistema, che prevede l'inapplicabilita' dell'opposizione all'esecuzione e di quella agli atti esecutivi in materia di riscossione delle imposte (oltre che, ma nella fattispecie cio' non rileva, non essendo stata richiesta, l'inammissibilita' della sospensione cautelare da parte del giudice), piu' volte confermata dalla Consulta che ha respinto, perche' infondate, le eccezioni di incostituzionalita' sollevate avverso gli articoli 53 e 54 del menzionato decreto in base all'esigenza primaria di garantire il regolare svolgimento dell'attivita' dello Stato mediante l'afflusso delle entrate finanziarie necessarie, e' stata viceversa negata dallo stesso giudice delle leggi nelle ipotesi, sottoposte al suo vaglio, in cui tale sistema veniva applicato anche alla riscossione coattiva di crediti non aventi natura tributaria, di cui il soggetto passivo contestasse l'esistenza o l'ammontare. Le disposizioni che, come quelle oggi portate all'esame della Corte, rinviavano per la riscossione di entrate non tributarie alle norme relative all'esazione delle imposte dirette sono state percio' dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui impedivano "al debitore, nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito, di proporre apposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria" (Cost. 18 luglio 1997, n. 239, con riferimento ai contributi previdenziali obbligatori versati da ingegneri e architetti). Poiche' con riferimento all'esazione di canone dovuto per l'uso di un bene demaniale la questione si pone in termini del tutto analoghi e quelli che hanno portato alla declaratoria di incostituzionalita' delle disposizioni suddette, ne consegue la necessita' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 63, comma 4, in combinato disposto con il comma 1 e con l'art. 69, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, rinviando alle norme per la riscossione delle imposte dirette, non consentono di proporre l'opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. La questione e' non manifestamente infondata, considerate anche le declaratorie di incostituzionalita' delle norme che, per la riscossione di entrate di natura non tributaria, facevano rinvio alla procedura prevista per l'esazione delle imposte dirette. Le disposizioni richiamate appaiono in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione: per disparita' di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra coloro che pagano un canone a titolo di locazione di bene demaniale e sono assoggettati al sistema di riscossione esattoriale, ed i soggetti passivi dell'esazione di altri crediti non aventi natura tributaria, che sono sottratti a tale disciplina e che godono di una tutela giurisdizionale piena. Tale disparita' emerge ulteriormente rafforzata sotto il profilo della avvenuta introduzione, con l'art. 29 del d.lgs. 46/1999, dell'ammissibilita' della opposizione all'esecuzione (ed agli atti esecutivi) per le entrate non tributarie, mediante espressa deroga all'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 (come ivi novellato) corrispondente - in sostanza - al vecchio testo dell'art. 53 del d.P.R. n. 602/1973 che le vieta. per difetto di ragionevolezza, in quanto il fondamento della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 602 del 1973, limitativa della tutela giurisdizionale in considerazione del preminente interesse dello Stato a riscuotere le entrate necessarie allo svolgimento regolare delle proprie funzioni non sussiste con riferimento ai crediti di natura non tributaria con conseguente ingiustificato sacrificio del soggetto passivo ad essa sottoposto; La questione e' rilevante, perche' per potersi pronunciare ricorso occorre in via pregiudizievole affermare la giurisdizione del giudice ordinario, cio' che e' espressamente escluso dalla richiamata normativa. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 67, il tribunale di Firenze, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Domenico Paparo;