LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento civile
introdotto  con  reclamo  in data 25 ottobre 2000 da W. D. M. e G.E.,
avverso  il  provvedimento del tribunale per i minorenni di Torino 13
aprile  2000, depositato il 30 giugno 2000, che, a mente dell'art. 44
legge  4  maggio  1983 n. 184 dichiarava farsi luogo all'adozione del
minore  G. A. da parte del signor W. D. M. e dichiarava inammissibile
l'istanza  per  l'assunzione  da  parte  del minore del cognome W. in
sostituzione di quello materno.
                            O s s e r v a
    1. -   Con decreto 13 aprile 2000 il tribunale per i minorenni di
Torino ha dichiarato farsi luogo all'adozione in casi particolari del
minore  G.  A.,  figlio  naturale  riconosciuto di G. E. da parte del
signor  W.  D. M., coniuge di essa G. E., versandosi nella situazione
di cui 44, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184.
    L'adottante  e la madre del bambino avevano formalmente richiesto
che  il  tribunale  per i minorenni attribuisse all'adottando il solo
cognome  W.,  dell'adottante, sostituendolo al proprio, per non porlo
in  una posizione differenziata, se non deteriore, rispetto all'altro
loro figlio W. S. C. il quale porta il cognome paterno.
    Il  Tribunale  per  i  minorenni ha dichiarato inammissibile tale
istanza cosi' motivando: "La giurisprudenza di questo Tribunale per i
minorenni  ritiene  che non sia derogabile il disposto degli artt. 55
legge  n. 184/1983  e 299 cod. civ., nel senso che l'adozione in casi
particolari   comporta   l'assunzione   del  cognome  dell'adottante,
anteposto  a  quello del minore. Alle esigenze richiamate nel ricorso
introduttivo   potranno  eventualmente  far  fronte  ricorrendo  alla
disciplina generale prevista per il cambio del cognome"
    Con  siffatta concisa argomentazione il tribunale per i minorenni
ha voluto significare quattro punti relativamente all'attribuzione di
cognome nell'adozione in casi particolari:
      a)  che  la  legge  prevede  regole  rigide  e  automatiche  di
attribuzione del cognome;
      b) che pronunciata tale adozione tocca percio' all'ufficiale di
stato  civile  di  provvedere  alla  modifica  del  cognome secondo i
criteri  automatici  di  legge  e non al tribunale per i minorenni di
scegliere  il  cognome con una propria valutazione dell'interesse del
minore  (di  qui  l'inammissibilita' dell'istanza di attribuzione del
cognome che era stata rivolta al tribunale per i minorenni);
      c)  che comunque per il figlio naturale riconosciuto da un solo
genitore  e  poi adottato dal coniuge di quel genitore e' applicabile
la  disciplina dell'art. 299, comma 1, del codice civile ("L'adottato
assume  il  cognome  dell'adottante  e lo antepone al proprio") e non
quella dell'art. 299, comma 2, ult. parte che per "il figlio naturale
che  sia stato riconosciuto dai propri genitori" (secondo l'implicita
interpretazione  del tribunale per i minorenni di Torino, da entrambi
i genitori) prevede "l'assunzione del cognome dell'adottante";
      d)  che  stante  tale  automatismo, per attribuire al minore il
cognome  che  corrisponde al suo migliore interesse i genitori, quali
suoi  legali  rappresentanti,  devono ricorrere alla comune procedura
amministrativa di cambiamento del cognome.
    Contro la decisione hanno presentato reclamo l'adottante W. D. M.
e  la  madre  G.  E.,  chiedendo  espressamente  che  in  riforma del
provvedimento  impugnato  la  sezione  per i minorenni della Corte di
appello  dichiari ammissibile l'istanza di attribuzione di cognome e,
quindi,  nell'interesse  del  minore  disponga  la  sostituzione  del
cognome W. al cognome G.
    2. - Al  riguardo questa Corte non puo' che porre preliminarmente
la  questione se il rinvio che l'art. 55 legge 4 maggio 1983, n. 184,
fa   all'art. 299,   comma   1,  del  codice  civile,  stabilendo  un
automatismo  di  attribuzione da parte dell'ufficiale di stato civile
del cognome al minore adottato in casi particolari, sia conforme alla
Costituzione  o  se invece il tribunale per i minorenni al momento in
cui  pronuncia  l'adozione in casi particolari non debba decidere sul
cognome  quando  ravvisi  che  sia  interesse  del minore assumere il
cognome  in forma diversa da quella prevista dall'art. 299 del codice
civile.
    La  questione  nella fattispecie e' rilevante perche', se fossero
conformi alla Costituzione queste disposizioni di legge che prevedono
un  automatismo  di  attribuzione  del  cognome  all'adottato in casi
particolari,  il  Tribunale  per i minorenni non avrebbe il potere di
attribuire  il  cognome,  sicche' si dovrebbe confermare la decisione
impugnata  di  dichiarare  inammissibile  la  domanda - riproposta in
questo  grado  di  appello  -  dei signori W. D. M. e G. E. rivolta a
ottenere   che   sia  l'autorita'  giudiziaria  minorile  a  decidere
nell'interesse   del   minore   sul  cognome  dell'adottato  in  casi
particolari e pertanto, ravvisata la propria competenza, a deliberare
la sostituzione del cognome W. al cognome G.
    3. - Oltre  che rilevante, la questione non appare manifestamente
infondata  perche'  la  disciplina legislativa sembra contrastare per
alcuni  aspetti  con i principi di protezione dei minori riconosciuti
dalla Costituzione.
    Innanzi  tutto  non  c'e'  una  spiegazione  ragionevole  perche'
nell'adozione  in  casi  particolari  dei  minori si faccia un rinvio
generalizzato,   per   l'attribuzione  del  cognome,  alla  normativa
dell'adozione degli adulti, uniformando su questo punto la disciplina
di  due  istituti  che,  sebbene  abbiano  in  comune  la  natura non
legittimante,  appaiono e sono completamente diversi. Infatti, mentre
l'adozione degli adulti comporta essenzialmente la scelta di un erede
che  assume un cognome e riceve poi quale erede i beni, l'adozione in
casi  particolari  risponde  sempre  ad  un bisogno di famiglia di un
minore e fa sorgere il dovere dell'adottante di mantenere, istruire e
educare  l'adottato  (art. 48 legge n. 184/1983) istituendo un legame
di effettiva genitorialita'.
    L'assimilazione  per  la  disciplina del cognome dell'adozione in
casi  particolari  alla normativa dell'adozione degli adulti parifica
dunque  condizioni  profondamente  dissimili  senza  tenere conto che
nell'adozione  in casi particolari abbiamo un minorenne per il quale,
secondo  un  principio  generale,  bisogna valutare nella fattispecie
concreta  quale sia il suo interesse, adeguando la scelta del cognome
alla   particolare  identita'  sociale  che  egli  assume  a  seguito
dell'adozione.  Gia'  sotto  questo  profilo  puo'  ritenersi, per il
trattamento  uguale  di situazioni cosi' diverse e per la sottrazione
del  minore  adottato in casi particolari ad una valutazione di quale
cognome  risponda  al  suo  interesse,  che  ci  sia violazione della
Costituzione  negli  artt. 2  (mancato riconoscimento del diritto del
minore  al  cognome  piu'  opportuno  per  la  formazione  della  sua
personalita' nella famiglia adottiva), 3, secondo comma, (impedimento
del  pieno  sviluppo  della  personalita'  del  minore  attraverso il
cognome  che  identifichi  la sua appartenenza familiare o adottiva),
30,  terzo  comma,  (tutela  dei  diritti  dei  figli  nati fuori del
matrimonio quando l'adozione in casi particolare si riferisca a figli
naturali   riconosciuti)  e  31,  secondo  comma,  (protezione  della
gioventu'  favorendo  gli  istituti  necessari  a tale scopo, fra cui
l'attribuzione  del cognome che meglio risponda all'identita' sociale
che,  attraverso l'inserimento nella famiglia adottiva, egli viene ad
assumere).

    4. - Il tema della conformita' alla Costituzione della disciplina
dell'attribuzione  del cognome al minore adottato in casi particolari
merita   di   essere  ancora  approfondito  sotto  il  profilo  della
congruita'  di  tale  disciplina all'interesse del minore e della sua
rispondenza  a  criteri  di  ragionevolezza  nella  diversita'  delle
situazioni per cui interviene l'adozione in casi particolari.
    La  prima  situazione  e' l'adozione di minore orfano da parte di
parenti  o  di  persone con un rapporto significativo con esso minore
preesistente  alla  perdita  dei  genitori  (art. 44, lett. a), della
legge n. 184/1983). Nel caso che adottanti siano parenti (i casi piu'
frequenti  sono  l'adozione  da  parte  di  nonni  o  zii)  spesso si
desidera,  ed  e'  interesse del minore, che egli conservi il cognome
che  ricorda  le  sue  radici,  in  contrasto  con la rigidita' della
statuizione  dell'art. 299  del codice civile. Quanto all'adozione da
parte  di persone con un preesistente rapporto stabile e duraturo con
il   minore,  possono  prospettarsi  come  piu'  opportune  tutte  le
possibilita',  dalla  sostituzione  del cognome precedente con quello
adottivo se il minore era gia' in stato di abbandono, al mantenimento
del  precedente  cognome  quando  gli  adottanti  vivono nello stesso
contesto  sociale dei genitori defunti e il cognome per il bambino e'
elemento  costitutivo ormai definitivo della sua identita' personale,
all'aggiunta   o  all'anticipo  del  cognome  degli  adottanti  nelle
situazioni   intermedie;   e'   evidente  che  la  disciplina  rigida
dell'attribuzione  del cognome dell'art. 299 del codice civile non si
avvicina a rispondere a queste richieste e non permette di attuare il
migliore interesse del minore.
    La   seconda   situazione  e'  che  il  coniuge  adotti  in  casi
particolari  il  figlio  dell'altro coniuge (art. 44, lett. b), legge
n. 184/1983).  Anche in questo caso possono ipotizzarsi come conformi
all'interesse  del  minore delle attribuzioni di cognome diverse, che
dipendono  dal  grado  di  presenza o di lontananza del padre o della
madre,  legittimi  o  naturali,  di  cui il genitore adottivo-coniuge
occupa  il  posto  (in  alcuni casi il padre legittimo non e' neppure
ricordato  dal  figlio  o da tempo e' sparito senza esercitare piu' i
suoi  doveri,  sicche'  pare preferibile toglierne il cognome), dalla
morte  del  primo  genitore,  dalla  condizione  di  adottato  figlio
naturale  di  ragazza-madre,  dall'esistenza  di fratelli con diverso
cognome, dalla conoscenza ormai nota nei rapporti sociali del cognome
attuale  come qualita' della personalita' e autonomo segno distintivo
dell'identita' personale (come nel caso del ragazzo gia' grandicello,
orfano  di  padre  adottato  dal  nuovo  marito della madre, il quale
chiede di continuare il suo cognome). A queste ragioni molteplici non
rispondono  i  criteri  di  attribuzione dettati dall'art. 299 codice
civile.
    La  terza situazione (art. 44, lett. c), della legge n. 184/1983)
e'   l'impossibilita'  che  si  possa  procedere  ad  un  affidamento
preadottivo  (e  alla  successiva  adozione) di un bambino presso una
coppia  genitoriale  che risponda ai requisiti legislativi, o perche'
non si trovano persone idonee all'adozione che accettino quel bambino
(perche',  ad esempio, affetto da grave handicap) o perche' il minore
e'  gia'  ben  inserito  in  una  famiglia  non  avente  i  requisiti
legislativi con cui ha instaurato una relazione profonda: in entrambi
i  casi  abbiamo un minore abbandonato dalla famiglia di origine, che
ha  bisogno  di  una  nuova famiglia definitiva e il cui interesse e'
quasi sempre di avere il solo cognome dell'adottante, a fronte di una
disciplina  dettata  dall'art. 299 del codice civile che detta regole
diverse  per  l'attribuzione  del  cognome  in  relazione  allo stato
precedente   all'abbandono   di  figlio  legittimo,  figlio  naturale
riconosciuto  o  figlio  naturale non riconosciuto. Appare chiaro che
anche  in  questo  caso  la  correlazione  fra disciplina legislativa
dell'attribuzione  del cognome e condizione reale del minore e' priva
di fondata giustificazione.
    In   conclusione,   la   non   ragionevolezza   della  disciplina
dell'attribuzione del cognome dettata dall'art. 299 codice civile per
tutti  i casi di adozione in casi particolari e il contrasto dei suoi
automatismi  con  la  valutazione  di  quale possa essere in concreto
l'interesse  del  minore  fanno  ritenere che sia contrastante con la
Costituzione   il  rinvio  che  fa  ad  essa  l'art. 55  della  legge
n. 184/1983,  invece  di  prevedere  che il tribunale per i minorenni
possa, derogando, valutare quale possa essere in concreto il migliore
interesse del minore quanto all'attribuzione del cognome.

    5. - A  indurre  a  non  considerare  manifestamente infondata la
questione  di  costituzionalita' del rinvio che l'art. 55 della legge
dell'adozione  fa  all'art. 299  codice  civile per la disciplina del
cognome sono ancora due altre considerazioni.
    La  prima e' che il nostro ordinamento, nella fattispecie analoga
di  un nuovo esercente la potesta' che subentra, quella del padre che
riconosce  per  secondo  il  figlio naturale minore gia' riconosciuto
dalla madre, attribuisce nell'interesse del minore al tribunale per i
minorenni  la  decisione  circa  l'assunzione  del cognome (art. 262,
comma 3,  del codice civile). La Corte costituzionale con sentenza 23
luglio  1996,  n. 297,  ha  interpretato  nel  modo piu' ampio questo
potere  del  giudice,  il quale per costante giurisprudenza oggi puo'
sostituire  o mantenere il primo cognome, ovvero anteporre o posporre
al  primo  cognome  materno  quello  del  padre  che  per  secondo ha
riconosciuto.   Ci   si   chiede   allora   se   abbia   una  qualche
giustificazione   la  diversa  disciplina  del  cognome  dettata  per
l'adozione  in  casi  particolari  o se invece, per il fatto che sono
trattate in modo diverso situazioni cosi' vicine, non debba ritenersi
incostituzionale  l'art. 55  legge  n. 184/1983  nella  parte in cui,
facendo rinvio all'art. 299 del codice civile, non consente al minore
adottato  in casi particolari, o al suo adottante o agli esercenti la
potesta',  di  ottenere  dal  tribunale  per  i  minorenni, a seconda
dell'interesse  del  minore,  di  mantenere il precedente cognome del
minore  o  di  anteporre  o  aggiungere  o  di  sostituire il cognome
dell'adottante  al precedente, cosi' come avviene nell'ipotesi di cui
all'art. 262, comma 3, cod. civ.
    La  seconda  considerazione  e' che la giurisprudenza della Corte
costituzionale  ha  ormai  affermato  un  indirizzo  che, in ritenuto
contrasto  con  l'art. 2  della Costituzione, ha rotto alcune ipotesi
consolidate  di automatismo dell'attribuzione dei cognomi in presenza
di  interessi costituzionalmente protetti (quello della conservazione
del  cognome  come  elemento costitutivo dell'identita' personale del
singolo,  di  qualita' della sua personalita' e di proiezione esterna
di  essa),  consentendo  al  giudice  in  questi casi di attribuire o
mantenere  un  determinato  cognome diverso da quello che spetterebbe
secondo  la  disciplina  legislativa.  Si  tratta  della  gia' citata
sentenza n. 297/1996 relativa all'art. 262 cod. civ. e della sentenza
3  febbraio  1993,  n. 13,  di incostituzionalita' dell'art. 165 r.d.
n. 1238/1939.  Per  l'analogia  con  queste  due  ipotesi  appare non
manifestamente   infondata,   per   contrasto   con   l'art. 2  della
Costituzione,   la   questione  di  legittimita'  dell'art. 55  legge
n. 184/1983  dove,  dettando per il cognome una disciplina automatica
per  il  rinvio  all'art. 299  del codice civile, non consente quanto
meno   che   il  minore  gia'  grandicello  con  l'adozione  in  casi
particolari   possa   conservare   il   suo  cognome  quale  elemento
costitutivo  dell'identita'  personale gia' assunta, costringendolo a
scegliere  fra  adozione  o conservazione del cognome, ma non prevede
nemmeno  che,  in  presenza di accertato interesse del minore, i suoi
legali  rappresentanti  o  l'adottante  o  il  minore  stesso possano
ottenere  dal giudice che il minore abbia, in occasione dell'adozione
in  casi  particolari,  un  cognome diverso da quello che gli sarebbe
attribuito dall'ufficiale di stato civile, con una tutela della nuova
identita'  personale, familiare e sociale che potra' assumere come la
piu' propria.

    6. - Per  completezza  si  deve aggiungere che non puo' valere in
senso contrario l'argomento, addotto dal tribunale per i minorenni di
Torino  nel  caso  in  esame,  che  i  legali rappresentanti potrebbe
comunque ricorrere per la modifica del cognome - attribuito con cosi'
rigidi  automatismi  all'adottato  in  casi particolari - alla comune
procedura  amministrativa  di  cambiamento del cognome del figlio con
decreto del Presidente della Repubblica in base alla normativa di cui
all'art. 153  r.d. n. 1238/1939. Infatti, la decisione amministrativa
di   cambiamento   del   cognome   prescinde   da   una   valutazione
dell'interesse del minore ed e' assunta secondo parametri ben diversi
da  quello  di valutazione di un suo interesse sostanziale secondo la
cultura  dell'infanzia,  mentre  e' importante che il tribunale per i
minorenni  -  quando  n'e'  richiesto  -  attribuisca  il cognome nel
momento  in  cui  dichiara l'adozione in casi particolari ove ravvisi
che  corrisponda  ad  un  migliore interesse del minore derogare alla
disciplina  di  cui  all'art. 299  del  codice  civile, mantenendo al
minore  il  suo  precedente  cognome  o  anteponendo  o aggiungendo o
sostituendo il cognome dell'adottante al precedente.