IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la presente ordinanza. In fatto Con verbale di contestazione del 26 giugno 2000 agenti della stazione carabinieri di Galliera (BO) hanno accertato che il ricorrente circolava alla guida della propria autovettura Ford Sierra targata FE/403046 munito di patente scaduta il 1o giugno 2000 in violazione della norma di cui all'art. 126, comma settimo, del codice della strada e, oltre all'accertamento della sanzione pecuniaria, provvedevano al ritiro immediato del documento e con contestuale verbale, redatto ai sensi dell'art. 126, settimo comma e 214 primo comma, del predetto codice, disponevano il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per 60 giorni. Il verbale di "fermo" ometteva di indicare le tariffe inerenti le spese di custodia previste col decreto prefettizio di ricognizione annuale. Con ricorso ex artt. 22 e 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, depositato il 30 giugno 2000, il ricorrente eccepiva la gravosita' della sanzione accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo che a suo dire era necessaria per accompagnare a Ferrara la sorella convivente, bisognosa di cure giornaliere, in quanto invalida civile. Col decreto 14 luglio 2000 si fissava l'udienza di prima comparizione per il giorno 16 novembre 2000, questo giudice, sospendeva i provvedimenti opposti disponendo la restituzione dell'autovettura. All'udienza del 26 novembre 2000 il ricorrente riferiva di avere assolto al pagamento della sanzione pecuniaria, di avere corrisposto le spese di custodia dell'autoveicolo e di avere ottenuto, in breve tempo, la restituzione del documento di guida, tanto da potere nuovamente circolare. Se non che' proprio tale circostanza, prospettava a questo giudice, una grave discrasia normativa tale da indurlo a sollevare questione di legittimita' costituzionale. Infatti la restituzione della patente e cioe' del titolo necessario per la guida di un veicolo a motore, non si armonizza con il contestuale fermo del veicolo. In diritto La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, settimo comma e dell'art. 214, comma secondo e sesto, del codice della strada, appare rilevante e non manifestamente infondata. L'art. 126, settimo comma, citato, come novellato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi, appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza che impone a situazioni simili uguale trattamento, cosa che nella fattispecie non si e' verificato. Infatti l'art. 126, settimo comma, prevede il fermo amministrativo del veicolo mentre tale sanzione non e' stabilita in ipotesi con uguale o superiore potenzialita' di pericolo per la circolazione stradale. Raffrontando la previsione qui richiamata con quella del successivo art. 128, secondo comma, cui chi senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalle autorita' competenti oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito dell'accertamento sanitario, continui a circolare soggiace a una sanzione pecuniaria edittale inferiore nel minimo e nel massimo, senza che a cio' consegua la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, cosi' rilevando, la disparita' di trattamento. Invero la circolazione con patente scaduta di validita', comporta una sanzione sotto il profilo punitivo - afflittivo - piu' grave di quella che viene comminata a chi guida nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo o abbia omesso di sottoporsi agli accertamenti richiesti. Ne consegue che la norma appare censurabile sotto l'aspetto della illogicita', ragionevolezza e proporzionalita' delle misure sanzionatorie in quanto risulta esattamente delineato il contrasto tra la maggiore afflittivita' del cumulo della sanzione principale ed accessorie riferite ad un unico fatto, per altro colposo, quale e' quello di circolare alla guida di un autoveicolo con patente scaduta (per dimenticanza), rapportato ad un comportamento chiaramente illecito di colui che si mette invece alla guida, nonostante la dichiarata inidoneita'. Sotto altro profilo rileva la violazione del principio di uguaglianza e proporzionalita', laddove la sanzione accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura fino a tale momento, mentre cio' non accade col fermo amministrativo dell'autoveicolo, pur essendo venuta meno la esigenza cautelare della sanzione accessoria. Da qui la illogicita' del fermo amministrativo che non appare in armonia con il disegno del codice. Inoltre l'art. 214, sesto comma, del codice della strada appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto, secondo la previsione, che la restituzione del veicolo non puo' avvenire se non dopo il rigetto dell'opposizione, verrebbe ad essere completamente interdetto il diritto alla difesa e, qualora esercitato in via cautelare, impedito al giudice di sospendere il fermo amministrativo del mezzo. Va aggiunto che la disposizione che inibisce al giudice il potere di dispone, nelle more di giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva anche perche' il procedimento ordinario non puo' intervenire prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Infine, premesso che l'art. 214, secondo comma, prevede, nell'ipotesi di fermo amministrativo del veicolo il pagamento delle spese di custodia, rinviando per la pratica attuazione della sanzione, all'art. 396 del d.lgs. 10 settembre 1993 (regolamento di esecuzione c.d.s.) che richiama, per quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli di cui all'art. 394, si rileva che la custodia del veicolo e' disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Qualora cio' non sia possibile (ipotesi prevalente) il preposto ufficio o comando dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal prefetto competente. Ne consegue che le sopra individuate disposizioni, laddove non prevedono l'obbligo da parte dell'organo accertatore di indicare, nel rispetto del principio di tassativita' della sanzione, le tariffe di liquidazione, delle spese di custodia (che conseguono in uno col fermo amministrativo del veicolo) stabilite col decreto di ricognizione del prefetto competente, appaiono, per tale motivo, in contrasto con gli artt. 24 e 97 della Costituzione.