IL GIUDICE DI PACE
    Ha emesso la presente ordinanza.
                              In fatto
    Con  verbale  di  contestazione  del  26 giugno 2000 agenti della
stazione   carabinieri  di  Galliera  (BO)  hanno  accertato  che  il
ricorrente circolava alla guida della propria autovettura Ford Sierra
targata  FE/403046  munito  di  patente  scaduta il 1o giugno 2000 in
violazione della norma di cui all'art. 126, comma settimo, del codice
della  strada  e,  oltre  all'accertamento della sanzione pecuniaria,
provvedevano  al  ritiro  immediato  del  documento e con contestuale
verbale,  redatto  ai  sensi dell'art. 126, settimo comma e 214 primo
comma,  del  predetto  codice, disponevano il fermo amministrativo ed
affidamento  in  custodia  del  veicolo  per 60 giorni. Il verbale di
"fermo" ometteva di indicare le tariffe inerenti le spese di custodia
previste col decreto prefettizio di ricognizione annuale.
    Con  ricorso  ex  artt. 22  e 22 bis della legge 24 novembre 1981
n. 689,  depositato  il  30  giugno  2000,  il ricorrente eccepiva la
gravosita'   della   sanzione  accessoria  del  fermo  amministrativo
dell'autoveicolo  che  a  suo  dire era necessaria per accompagnare a
Ferrara  la  sorella  convivente,  bisognosa  di cure giornaliere, in
quanto invalida civile.
    Col   decreto  14 luglio  2000  si  fissava  l'udienza  di  prima
comparizione   per  il  giorno  16  novembre  2000,  questo  giudice,
sospendeva   i   provvedimenti  opposti  disponendo  la  restituzione
dell'autovettura.
    All'udienza  del 26 novembre 2000 il ricorrente riferiva di avere
assolto  al pagamento della sanzione pecuniaria, di avere corrisposto
le  spese  di custodia dell'autoveicolo e di avere ottenuto, in breve
tempo,  la  restituzione  del  documento  di  guida,  tanto da potere
nuovamente circolare.
    Se  non  che'  proprio  tale  circostanza,  prospettava  a questo
giudice,  una  grave  discrasia normativa tale da indurlo a sollevare
questione di legittimita' costituzionale.
    Infatti   la  restituzione  della  patente  e  cioe'  del  titolo
necessario  per la guida di un veicolo a motore, non si armonizza con
il contestuale fermo del veicolo.

                             In diritto

    La   questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 126,
settimo  comma  e  dell'art. 214,  comma  secondo e sesto, del codice
della strada, appare rilevante e non manifestamente infondata.
    L'art. 126,  settimo  comma, citato, come novellato dall'art. 19,
comma  3,  del  d.lgs.  30  dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione
della  sanzione  accessoria  del fermo amministrativo del veicolo per
due  mesi, appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza
che  impone  a  situazioni  simili uguale trattamento, cosa che nella
fattispecie  non si e' verificato. Infatti l'art. 126, settimo comma,
prevede  il fermo amministrativo del veicolo mentre tale sanzione non
e'  stabilita  in  ipotesi  con  uguale  o superiore potenzialita' di
pericolo per la circolazione stradale.
    Raffrontando   la   previsione  qui  richiamata  con  quella  del
successivo  art. 128, secondo comma, cui chi senza essersi sottoposto
agli esami o accertamenti disposti dalle autorita' competenti oppure,
pur   dichiarato   temporaneamente  inidoneo  alla  guida  a  seguito
dell'accertamento  sanitario,  continui  a  circolare  soggiace a una
sanzione  pecuniaria  edittale  inferiore  nel  minimo e nel massimo,
senza   che   a  cio'  consegua  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo   del  veicolo,  cosi'  rilevando,  la  disparita'  di
trattamento.
    Invero la circolazione con patente scaduta di validita', comporta
una  sanzione  sotto il profilo punitivo - afflittivo - piu' grave di
quella   che  viene  comminata  a  chi  guida  nonostante  sia  stato
dichiarato temporaneamente inidoneo o abbia omesso di sottoporsi agli
accertamenti richiesti.
    Ne consegue che la norma appare censurabile sotto l'aspetto della
illogicita',   ragionevolezza   e   proporzionalita'   delle   misure
sanzionatorie  in  quanto  risulta esattamente delineato il contrasto
tra la maggiore afflittivita' del cumulo della sanzione principale ed
accessorie  riferite  ad  un unico fatto, per altro colposo, quale e'
quello  di circolare alla guida di un autoveicolo con patente scaduta
(per   dimenticanza),  rapportato  ad  un  comportamento  chiaramente
illecito  di  colui  che  si  mette  invece alla guida, nonostante la
dichiarata inidoneita'.
    Sotto  altro  profilo  rileva  la  violazione  del  principio  di
uguaglianza  e  proporzionalita',  laddove la sanzione accessoria del
ritiro  della  patente  obbliga alla regolarizzazione del documento e
perdura  fino  a  tale  momento,  mentre  cio'  non  accade col fermo
amministrativo  dell'autoveicolo, pur essendo venuta meno la esigenza
cautelare  della sanzione accessoria. Da qui la illogicita' del fermo
amministrativo che non appare in armonia con il disegno del codice.
    Inoltre  l'art. 214,  sesto comma, del codice della strada appare
in  contrasto  con  gli  artt. 3  e  24 della Costituzione in quanto,
secondo  la  previsione,  che  la  restituzione  del veicolo non puo'
avvenire  se non dopo il rigetto dell'opposizione, verrebbe ad essere
completamente interdetto il diritto alla difesa e, qualora esercitato
in  via  cautelare,  impedito  al  giudice  di  sospendere  il  fermo
amministrativo del mezzo.
    Va aggiunto che la disposizione che inibisce al giudice il potere
di  dispone, nelle more di giudizio, la sospensione del provvedimento
di  fermo  amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva anche
perche'  il  procedimento  ordinario non puo' intervenire prima di 60
giorni  stante  la  norma  di cui all'art. 23 della legge 24 novembre
1981,  n. 689,  come  novellato  dall'art. 99  del d.lgs. 30 dicembre
1999, n. 507.
    Infine,   premesso   che   l'art. 214,  secondo  comma,  prevede,
nell'ipotesi  di  fermo amministrativo del veicolo il pagamento delle
spese   di  custodia,  rinviando  per  la  pratica  attuazione  della
sanzione,  all'art. 396  del d.lgs. 10 settembre 1993 (regolamento di
esecuzione c.d.s.) che richiama, per quanto compatibili, le norme sul
sequestro  dei veicoli di cui all'art. 394, si rileva che la custodia
del  veicolo e' disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui
appartiene  l'organo  accertatore  della violazione. Qualora cio' non
sia  possibile  (ipotesi  prevalente)  il  preposto ufficio o comando
dispone  che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad
uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente
predisposto dal prefetto competente.
    Ne  consegue  che  le sopra individuate disposizioni, laddove non
prevedono l'obbligo da parte dell'organo accertatore di indicare, nel
rispetto  del principio di tassativita' della sanzione, le tariffe di
liquidazione,  delle  spese  di  custodia  (che conseguono in uno col
fermo   amministrativo   del   veicolo)   stabilite  col  decreto  di
ricognizione  del  prefetto competente, appaiono, per tale motivo, in
contrasto con gli artt. 24 e 97 della Costituzione.