IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   presente   ordinanza   sul  ricorso  R.G.
n. 3322/1994  proposto  da  Salvatore  Tundo,  rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco  Galluccio  Mezio,  come da mandato a margine del
ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, piazza Mazzini n. 72
elettivamente domiciliato.
    Contro  il  comune  di Galatina, in persona del sindaco in carica
pro-tempore,  rappresentato  e difeso, in virtu' di mandato a margine
dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M.,
dall'avv. A.  Lino Spedicato, presso lo studio dello stesso in Lecce,
via  Calabria  n. 1,  elettivamente  domiciliato,  per l'annullamento
della  deliberazione  della  Giunta comunale di Galatina n. 809 del 5
agosto  1994  e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e
conseguenziale,  per  la declaratoria del diritto del ricorrente alla
percezione  delle  differenze  retributive  tra  la  terza  qualifica
funzionale,    qualifica    di   inquadramento   formale   e   quella
corrispondente   alle  mansioni  svolte,  riconducibili  alla  quarta
qualifica   funzionale,  a  far  tempo  dal  lo  maggio  1983,  oltre
rivalutazione  monetaria  e  interessi  fino  alla  data di effettivo
soddisfo,  nonche'  per la declaratoria perdurando lo svolgimento dei
compiti  superiori,  del  diritto  del ricorrente alla percezione del
trattamento    economico   corrispondente   alla   quarta   qualifica
funzionale.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
resistente;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udito  all'udienza  del  28  giugno 2000, il relatore dott. Luigi
Viola;  uditi  altresi',  l'avv. Persico in sostituzione di Galluccio
Mezio  per il ricorrente e l'avv. Aprile in sostituzione di Spedicato
per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Il  ricorrente, dipendente di ruolo del comune di Galatina con la
qualifica  di  operatore-usciere,  inquadrato  nella  terza qualifica
funzionale  e  utilizzato  come  messo notificatore ha impugnato, sul
presupposto  di  aver  svolto  mansioni  superiori (riconducibii alla
quarta  qualifica funzionale) dal 1o maggio 1983 in seguito a formale
incarico,  la  deliberazione  di  G.M.  n. 809/1994 (emessa a seguito
dell'attivazione  della  procedura  di constatazione dell'illegittimo
silenzio  della  p.a.  su  precedente  istanza  e reiettiva delle sue
richieste)  ed  ha chiesto l'accertamento dell'espletamento, da parte
sua,   delle  suddette  mansioni  superiori  con  riconoscimento  dei
conseguenti benefici economici.
    In particolare, la difesa del Tundo ha sostenuto che l'atto della
Giunta   municipale   del  comune  di  Galatina  sarebbe  affetto  da
illegittimita' per:
        1) violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 268/1987, eccesso di
potere  per  erronea  interpretazione dei princi'pi giuridici e delle
norme  operanti,  nel  comparto  degli  enti  pubblici,  in  tema  di
esercizio   di  mansioni  superiori  rispetto  a  quelle  di  formale
inquadramento:  dalla  disposizione  richiamata, dalla giurisprudenza
del  Consiglio  di  Stato  e  della  Corte  costituzionale ed infine,
dall'art. 2103  del codice civile (come modificato dall'art. 13 della
legge  20  maggio  1970,  n. 300)  emergerebbe  infatti  un  generale
principio  di  retribuibilita'  delle  mansioni  superiori svolte dal
dipendente pubblico;
        2)  eccesso di potere per travisamento dei fatti: la delibera
avrebbe infatti errato nell'assumere, a base delle determinazioni, il
presupposto   della  richiesta  di  un  formale  inquadramento  nella
qualifica  formale  superiore  e  non invece la reale richiesta della
corresponsione   del  solo  trattamento  economico  corrispondente  a
quest'ultima;
        3)  violazione  di  legge  ed  eccesso  di potere per erronea
interpretazione  dei  princi'pi applicabili, nel settore del pubblico
impiego, in tema di prescrizione: l'intervenuta prescrizione rilevata
dalla  delibera  impugnata con riferimento al periodo anteriore al 15
aprile  1988,  contrasterebbe  infatti  con  il pacifico insegnamento
giurisprudenziale   che   attribuisce   valore   interruttivo   della
prescrizione  al riconoscimento, da parte dell'Ente, della fondatezza
della pretesa;
        4)  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  dell'azione
amministrativa:  il diniego del trattamento economico della qualifica
funzionale    superiore   contrasterebbe   infatti   con   precedenti
manifestazioni  dell'amministrazione  (soprattutto ordini di servizio
del  sindaco  di  Galatina)  che  avrebbero attribuito e riconosciuto
l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quella di inquadramento.
    Si   e'   costituita   l'amministrazione  comunale  di  Galatina,
controdeducendo  sul  merito  della pretesa di controparte e comunque
eccependo,   in   via  subordinata,  la  prescrizione  delle  pretese
economiche anteriori al 15 aprile 1988.
    All'udienza  del  16 novembre  1994  la  sezione ha respinto, con
l'ordinanza  n. 1869/1994, la richiesta di tutela cautelare formulata
dal ricorrente.
    Dopo   l'esecuzione,   da   parte   dell'amministrazione,   degli
incombenti  istruttori  disposti  dalla  sezione  con  la sentenza 1o
luglio  1999, n. 1036, il ricorso e' passato in decisione all'udienza
del 28 giugno 2000.

                            D i r i t t o


    1. -    La  decisione  del  ricorso  dipende  strettamente  dalla
risoluzione  della  problematica della retribuibilita' delle mansioni
superiori  svolte  dal  dipendente  pubblico,  in  ottemperanza  alle
prescrizioni   (soprattutto   ordini   di  servizio)  in  materia  di
organizzazione del servizio emanati dal datore di lavoro pubblico.
    In punto di fatto, la documentazione depositata in giudizio dalle
parti  e  l'istruttoria disposta dalla sezione hanno infatti chiarito
come il Tundo abbia svolto, a decorrere dal maggio del 1983 e fino al
30  giugno  1998  (termine  ultimo del rapporto conoscibile da questo
tribunale  in adempimento della previsione dell'art. 45, comma 17 del
d.Lgs.  31  marzo  1998  n. 80),  mansioni superiori a quelle proprie
della  qualifica di inquadramento (IV qualifica funzionale); mansioni
superiori  svolte sulla base di precise disposizioni del responsabile
del  servizio (come da numerose certificazioni in atti) e per coprire
una carenza di posti previsti in pianta organica.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello    dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord
n. 133/2001).
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