IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. La eccezione preliminare sollevata dalla difesa in ordine alla questione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 449 c.p. e' fondata e va accolta. Invero la fattispecie colposa di incendio oggi in esame viene equiparata quoad peonam a tutta una serie di altre ipotesi delittuose di disastro colposo che sotto il diverso profilo doloso presentano invece delle pene ben piu' severe rispetto all'incendio doloso, e cio' appare corretto giuridicamente e nella sostanza. Se si pone mente ad esempio al delitto di strage, di disastro ferroviario, aviatorio, di naufragio, non si spiega in effetti quale ragione logico giuridica differenzi tali ipotesi dall'incendio, quando si versi in tema di dolo, mentre invece sotto il diverso profilo della colpa tale diversificazione non operi piu'. Cio' contrasta evidentemente col principio di ragionevolezza della norma penale, che la Corte costituzionale ha piu' volte ribadito in tema di bilanciamento delle pene rispetto al disvalore sociale delle singole ipotesi criminose. Tale sproporzione appare di ulteriore evidenza se si rifletta sul fatto che il minimo edittale di un anno di reclusione, per l'ipotesi de quo, di cui all'art. 449 c.p., consente di ritenerla piu' grave della fattispecie di omicidio colposo, per esempio, per la quale il minimo edittale e' dimezzato (sei mesi): tale ultimo reato, contro la persona, appare ictu oculi di portata ben piu' ponderante rispetto all'incendio colposo, reato di pericolo contro l'incolumita' pubblica. A questo punto il principio di bilanciamento degli interessi da tutelare rispetto al disvalore sociale delle varie fattispecie finora citate impone un'operazione di riesame sotto il profilo della gravita' della pena per l'incendio nella sua forma colposa, non consentendo il minimo edittale succitato nemmeno di proporzionare la pena al fatto a seconda della minore o maggiore gravita' del fatto medesimo, e cio' nuovamente contrasta col principio di ragionevolezza della norma penale, lo stesso che ha gia' indotto la Corte a pronunciarsi sul minimo edittale previsto per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ad esempio, (oggi ormai abrogato ) ritenendolo non adeguato e proporzionato rispetto ad altre fattispecie piu' gravi e sanzionate meno severamente.