IL GIUDICE Nella causa civile iscritta al n. 738/98 R.G. promossa da Schillaci Alfio nato a Giussano (MI) il 24 agosto 1973 ivi res. te in Via Pastore n. 62 c.f. SCHLFA73M24E063S, rappresentato e difeso giusta delega a margine del ricorso in opposizione dagli avv. S. Falcini e M. Starni ed elettivamente domiciliato in Forli presso lo studio dei medesimi, opponente; Contro: CO.RI.T. Rimini e Forli'-Cesena S.p.a. concessionaria del Servizio Riscossione Tributi - Provincia di Forli' e Rimini, con sede in C.so D'Augusto n. 62 in persona dell'amministratore delegato Rag. M. Bianchi, rappresentato e difeso giusta delega in calce alla comparsa di risposta dagli avv. G. e P. Volpi ed elettivamente domiciliata in Forli' presso lo studio dei medesimi, creditore procedente; Suriani Pompeo nato a Cesano Maderno (MI) il 12 marzo 1962 res. te in Forli' Via Ravegnana n. 353, debitore contumace; In punto a: opposizione di terzo all'esecuzione; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con atto di pignoramento del 22 aprile 1998 l'Ufficiale giudiziario su istanza del Servizio riscossione Tributi Concessionario CO.RI.T Rimini Forli' Cesena pignorava alcuni mobili per inadempienza di Suriani Pompeo Rosario. Il verbale di pignoramento conteneva peraltro beni la cui proprieta' era rivendicata da soggetto terzo, Schillaci Alfio, il quale documentava sia l'esistenza di contratto di locazione dell'immobile datato 1o marzo 1997, sia contratto di comodato di mobili in data 22 dicembre 1997, cui seguiva richiesta di registrazione all'Ufficio competente che ne prendeva atto come da modulo in fotocopia allegato al fascicolo. Proponeva pertanto opposizione di terzo lo Schillaci Alfio rilevando essere il rapporto contrattuale di cui sopra di data antecedente il pignoramento e come tale opponibile al creditore, tant'e' che gia' all'Ufficiale giudiziario era stato eccepito dal debitore Suriani la proprieta' del terzo rispetto al alcuni mobili pignorati, e dettagliatamente menzionati nel richiamato contatto di comodato alle prime cinque voci dello stesso. Si costituiva la CO.RI.T. rilevando la infondatezza della opposizione in quanto l'art. 65 del d.P.R. n. 603 del 1972, modificato dal decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 poi convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30 ha statuito la impignorabilita' dei beni appartenenti a persona diversa dal debitore solo se il titolo di proprieta' che viene opposto sia anteriore "all'anno cui si riferisce il tributo". Quest'ultimo era stato iscritto a ruolo nel 1995 e si riferiva a credito fiscale di anno antecedente per cui non poteva ritenersi idoneo il documento posto a base della opposizione, e costituito da scritture private di comodato di mobili con annessa registrazione. La controversia pone un problema di natura costituzionale che merita di essere posto al vaglio della Corte di legittimita' in relazione all'elemento temporale imposto dalla norma la' dove ritiene valida la prova della reclamata proprieta' del terzo solo se detta proprieta' risulti datata prima dell'insorgere del tributo. Trattasi invero di prova che attinge la sfera della occasionalita' che sfugge alla previsione e al controllo del terzo proprietario. Si oppone infatti a questi un dato temporale estraneo al rapporto contrattuale ed estraneo alla stessa conoscenza del contraente locatore e comodante. Al quale non puo' rimproverarsi mancata diligenza o affidamento colpevole dal momento che non e' facultato a richiedere notizie all'Ente impositore di tributi sulla posizione fiscale dell'altro contraente. L'esistenza di un debito pregresso da tributo pertanto, da un lato resta ignota al proprietario, dall'altro assurge al tempo stesso ad elemento essenziale per la inopponibilita' del titolo di proprieta' al creditore pignorante, che puo' vantarne una priorita' nel vincolare e sottrarre beni anche in danno del terzo proprietario solo perche' questi, ignaro della situazione debitoria in essere, ha trasferito la detenzione di propri beni ad un contribuente moroso.