LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 106/00 depositato il 23 febbraio 2000 avverso S/RIF su I. rimb. n. IST. 30 settembre 1999 - IRAP, 1998; Contro Ufficio delle Entrate di Piacenza, proposto da: Bernardi Stefano residente a Podenzano (PC) in frazione S. Polo, via Colombo n. 4. Il ricorrente pone a base del suo ricorso esclusivamente una serie di rilievi di costituzionalita'. All'evidenza rilevanti nella controversia, nei confronti del tributo di cui trattasi paiono alla Commissione non manifestamente infondate le eccezioni di cui infra, sollevate dalla parte o d'ufficio. A. - Art. 2, d.lgs. n. 446/1997, nel combinato disposto con l'art. 3, comma 1, lett. c), stesso d.lgs. Violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto l'imposta e' diretta a colpire una forma di capacita' che non e' riscontrabile nelle professioni liberali (a differenza che nelle attivita' imprenditoriali). Al pari, violazione (da parte della stessa norma, e specificatamente - comunque - da parte della seconda) dell'art. 3 Cost., atteso che l'imposta discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente. B. - Art. 4 precitato d.lgs. Violazione, sotto altri profili da quello sopraillustrato, dell'art. 53 predetto, atteso che il contribuente viene sottoposto a imposizione in base ad una sua capacita' economica astratta (ed assurdamente presupposta), che potrebbe anche rilevarsi meramente tale. C. - Art. 45, comma 3, precitato d.lgs. Violazione dell'art. 23 della Costituzione venendo l'acconto Irap a dipendere, in concreto, da disposizioni di rango inferiore alla legge. D. - Art. 36 precitato d.lgs. Violazione, sotto nuovi profili, degli artt. 3 e 53 Cost., per il diretto collegamento stabilito fra istituzione del tributo di cui trattasi e abolizione del contributo al Servizio sanitario nazionale, con conseguente spostamento del relativo carico da tutte le persone in precedenza incise ad una sola categoria di contribuenti (pur non i soli - tra l'altro, e perdippiu' - ad avvalersi del Servizio in questione). E. - Art. 1, comma 2, piu' volte precitato d.lgs. Violazione art. 3 Cost. (sotto nuovo, concorrente, e pur autonomamente valido, motivo) per la stabilita indetraibilita' del tributo, sotto il pretesto (puramente nominalistico, mancando semplicemente la res!) che si sia in presenza di imposta reale, con aggravamento dell'iniquita' del tributo medesimo. F. - D.lgs. medesimo, nel suo complesso. Violazione art. 76 Cost. (pur, da ultimo, costantemente - ed altrettanto impunemente - oltraggiato) atteso che - paradossalmente, e a non credere - la legge delega (art. 3, comma 143, legge n. 662/1996) indicava al legislatore delegato di ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo: col risultato che si e' fatto esattamente il contrario, perche' il tributo di cui trattasi accresce invece (e notevolmente) il carico tributario per i professionisti.