IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, trattenuta in decisione alla udienza del 17 luglio 2000 nella causa n. 1723/1999, vertente tra Marrone Antonio, elettivamente domiciliato in Cassino (FR), via Riccardo Da S. Germano n. 28, presso lo studio dell'avv. Raffaele Manfellotto, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale opponente e servizio riscossione tributi della provincia di Frosinone sportello di Cassino - gestito dalla Banca di Roma S.p.a., elettivamente domiciliata in Cassino (FR) Via E. De Nicola 151 13, presso lo studio dell'avv. Pietro A. Ranaldi, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, opposto. Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale. Svolgimento del processo Con ricorso del 17 dicembre 1998 l'opponente Marrone Antonio propone opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale intrapresa dal S.R.T. di Cassino nei confronti del coniuge per un debito erariale, connesso alla sua attivita' imprenditoriale esclusiva. Deduce l'opponente di essere coniugato in regime di comunione, sicche', essendo il pignoramento avvenuto nella casa coniugale, i beni rinvenuti devono ritenersi ricadenti nel regime di comunione legale. Di conseguenza, quale comproprietario, egli non solo e' legittimato a proporre opposizione di terzo, ma ha anche diritto ad eccepire la mancata previa escussione dei beni personale del coniuge e comunque la necessita' di procedere ex art. 599 c.p.c. Costituendosi in giudizio, il S.R.T. eccepisce il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., poiche' alla stregua dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 l'opposizione del coniuge non e' ammissibile quando trattisi di mobili pignorati in casa del debitore, di tal che, nella specie, sarebbe applicabile l'art. 53 stesso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede un'opposizione in via amministrativa dinanzi alla Direzione generale delle entrate. Deduce altresi' il S.R.T. che la prova dell'appartenenza dei mobili al terzo opponente puo' essere offerta solo nei limiti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 cit. Sulle confliggenti conclusioni delle parti, la causa e' stata introitata in decisione. Motivi della decisione Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 164 /2001). 01c0242