LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 385/99 depositato
il 16 marzo 1999 avverso accertamento n. 70659 - TOSAP. 97;
    Contro:  Provincia di Alessandria, proposto da: ENEL societa' per
azioni,  direzione  distribuzione Piemonte, residente a Torino in via
Bertola n. 40, difeso da: Carmignani Giuseppe, residente a Torino, in
via Bertola n. 40.
    La Commissione:
        esaminata   la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 47  del  d.lgs.  15  novembre  1993  n. 507,  proposta  dal
ricorrente  con  riferimento all'art. 76 Cost., che si assume violato
perche'  il Governo non si sarebbe conformato all'indirizzo contenuto
nell'art. 4  comma  4  lett. b, punto 1, secondo periodo, della legge
delega n. 421 del 1992;
        rilevato che la Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del
24 marzo 1999, depositata il 2 aprile 1999, avendo esaminata identica
questione ad essa rimessa da alcune commissioni tributarie (con varie
ordinanze,  specificamente  indicate  nel predetto provvedimento), ha
disposto  la  restituzione  degli  atti ai Giudici rimettenti perche'
valutino, sotto il profilo della perdurante rilevanza della sollevata
questione di costituzionalita', l'eventuale incidenza della normativa
sopravvenuta;
        considerato   che  detta  remissione  presuppone,  a  livello
delibativo, un giudizio di non manifesta infondatezza della questione
sottoposta,  poiche' in caso contrario sarebbe stato inutile valutare
la persistenza della rilevanza;
        ritenuto  che,  in  effetti,  non  sembra  che il legislatore
delegato, nel determinare la tassa de qua, abbia rispettato i criteri
fissati  dall'art. 4  comma  4 sopra citato, posto che si e' attenuto
unicamente  al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione ben
oltre  il  50%, come appare dal confronto fra le attuali misure delle
tasse e quelle precedentemente in vigore;
        attesa  la  rilevanza  della  questione dedotta poiche' della
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale deriverebbe il venir
meno  dell'efficacia  della  legge  in  forza  della quale sono stati
emessi   gli  atti  di  accertamento  oggetto  di  impugnazione,  con
conseguente   nullita'  degli  stessi  per  difetto  dei  presupposti
dell'imposizione;
        atteso  altresi'  che  detta rilevanza non risulta, in questo
giudizio, essere venuta meno per effetto dello ius superveniens.