IL TRIBUNALE

    Visti   gli  atti  del  procedimento  di  opposizione  a  decreto
ingiuntivo  promosso  da  Pozzi  Luciano  nei  confronti  della Banca
Popolare  Vicentina  e della ditta Maga' di Mazza Massimo, iscritto a
ruolo al n. 1738/1999 R.G.

                            O s s e r v a
    L'opponente  contesta  la  legittimita'  del  decreto  ingiuntivo
notificatogli  il  25  giugno  1999  (con  cui gli viene ingiunto, in
qualita'  di  fidejussore  della  ditta  Maga'  di  Mazza Massimo, il
pagamento di L. 90.305.200 in favore della Banca Popolare Vicentina),
in  quanto  "gli  interessi  risultano  calcolati  ed  addebitati con
capitalizzazione   trimestrale,  operazione  non  consentita  secondo
giurisprudenza recente della Corte Suprema".
    L'ingiungente   opposta  replica  che  "il  rilievo  e'  superato
dall'art.  25 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (nella Gazzetta Ufficiale 4
ottobre   1999   n. 233)   che   prevede   la  piena  validita'  fino
all'emanazione di apposito provvedimento del C.I.C.R., delle clausole
relative  alla  produzione  di  interessi  sugli  interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entra in
vigore  di  tale provvedimento." La delibera del C.I.C.R. non risulta
ad oggi entrata in vigore.
    La   predetta  norma  trova  dunque  immediata  applicazione  nel
giudizio  in  corso,  ai  fini  della  decisione  sulla  richiesta di
provvisoria  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo opposto, nonche' ai
fini della desicione della causa.
    Infatti,  in  mancanza  dell'art.  25  d.lgs. n. 342/1999, questo
giudice dovrebbe valutare secondo i normali criteri ermeneutici se le
clausole  del  contratto  intercorso  tra  le  parti,  relative  alla
possibilita'  di anatocismo su base trimestrale, siano o meno valide,
e  dovrebbe tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di
Cassazione che con sentenze n. 2374 del 16 marzo 1999, Sez. III, e 30
marzo  1999  n. 3096,  Sez. I, ha ritenuto la nullita' delle clausole
che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
    Tale  indagine  e'  preclusa  dalla  norma  citata,  che dichiara
retroattivamente la validita' delle clausole gia' stipulate.
    Orbene,  ritiene  questo  giudice  che  l'art.  25 comma 3 d.lgs.
n. 342/1999  contrasti  con  l'art.  76  della  Costituzione sotto il
profilo dell'eccesso di delega.
    Infatti la legge delega 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria)
all'art.  1,  comma  5,  delegava  il Governo ad emanare disposizioni
integrative  e  correttive  del decreto legislativo 1o settembre 1993
n. 385  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei princi'pi e
criteri   direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura  indicati
nell'art.  25  della  legge 19 febbraio 1992 n. 142, sulla base della
quale   sono   stati  emanati  il  d.lgs.  n. 481/1992  e  il  d.lgs.
n. 385/1993.  Nessuna  delle  predette  fonti  abilita il legislatore
delegato  ad  intervenire nella materia dell'anatocismo, regolata dal
Codice civile, ne' si ravvisano ragionevoli necessita' di intervenire
sul punto nell'ambito della finalita' integrativa e correttiva di una
disciplina  che  e'  stata organicamente riformata proprio col d.lgs.
n. 385/1993.
    La  norma  in esame appare percio' eccedere dalla delega per aver
disciplinato  l'anatocismo bancario nonostante tale materia non fosse
ricompresa  nella  delega  data dall'art. 1, comma 5, legge 24 aprile
1998  n. 128,  ne' desumibile dai princi'pi e criteri direttivi dalla
stessa   indicati,   e   cio'   in  contrasto  con  l'art.  76  della
Costituzione.
    Ritenuta   la   rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  della norma in esame, ai
sensi  dell'art.  23  legge  costituzionale  11  marzo 1953, n. 87 il
presente procedimento va sospeso con trasmissione degli atti di causa
alla Corte costituzionale.