IL TRIBUNALE

    In   esito   all'udienza   di   dicembre  2000  nel  procedimento
n. 885/2000 E - ha pronuciato la seguente ordinanza.
    Con  decreto  pronunciato a sensi dell'art. 7 legge n. 39/1990 il
prefetto  di  Sassari  disponeva  l'espulsione,  nei  confronti dello
straniero Hassine Ayari nato il 12 luglio 1965 a Tunisi (Tunisia).
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata in data 8 agosto 1996.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
"trattenimento"  di tale persona nel centro di via Corelli in Milano,
poiche'  il  questore  (barrando  la casella apposita) aveva ritenuto
sussistente  il  presupposto  relativo alla mancanza di vettore, alla
necessita'  di  accertamenti ulteriori e di un acquisire un documento
per  l'espatrio.  Questo secondo decreto veniva notificato in data 19
dicembre 2000.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
cancelleria del tribunale in data 20 dicembre 2000.
    A  questo  giudice,  a  norma  dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora
demandato di convalidare il provvedimento di "trattenimento".
                            D i r i t t o

    Ritenuto,  come gia' osservato da altro giudice di questa sezione
(ord.   tribunale  Milano  19  dicembre  2000),  che  la  misura  del
trattenimento  dell'immigrato irregolare presso il centro di raccolta
(di  cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, gia' art. 12 legge
6  marzo  1998  n. 40)  consista  in  una  notevole restrizione della
liberta'  personale,  la  cui  concreta afflittivita' non differisce,
sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare,
anzi,   maggiore   rispetto   a  quella  di  altre  misure  cautelari
processualpenalistiche,  quale,  per  es.,  la  misura  degli arresti
domiciliari;  considerato  che,  per l'art. 13 della Costituzione "la
liberta'  personale  e' inviolabile" e "Non e' ammessa - forma alcuna
di  detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi
altra  restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato
dell'autorita'  giudiziaria  e  nei  soli  casi e modi previsti dalla
legge";  ritenuto  che  tale  norma  fondamentale  (e caratterizzante
l'ordinamento  giuridico  italiano in senso effettivamente liberale e
"garantista")  debba  applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e
quindi  -  come  gia' affermato dalla Corte costituzionale in tema di
diritti   fondamentali  -  anche  allo  straniero,  la  cui  liberta'
personale, percio', costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al
pari  di  quello  del  cittadino;  osservato  che l'art. 14 del T.U -
286/1998  non  consente  al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi
del  comma  4  del  cit.  art. 14)  il provvedimento di trattenimento
disposto   dal   questore,  di  determinare  "il  tempo  strettamente
necessario"  al  compimento  delle attivita' indicate dal primo comma
del  medesimo  art. 14  (soccorso dello straniero, accertamenti sulla
sua  identita'  o  nazionalita',  acquisizione  di  documenti  per il
viaggio)  ovvero  al  reperimento  di  vettore disponibile, ma affida
invece  all'autorita'  amministrativa (comma 5) la scelta del momento
in  cui  e'  "possibile"  eseguire  l'espulsione  e quindi assegna al
questore  la  concreta determinazione della durata del trattenimento;
ritenuto  non  manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina
contrasti  con  il  citato art. 13, comma secondo della Costituzione,
nella  parte  in  cui non prevede che la durata del trattenimento sia
stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria;
    Ritenuto  che  (anche  per  la mancanza di una norma che consenta
all'interessato,  che  si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di
chiedere all'a.g. la verifica del superamento del "tempo strettamente
necessario"  di  cui  al  primo  comma  dell'art. 14  TU)  neppure la
previsione  di  un  termine  massimo  di  efficacia  della convalida,
fissato   dal   cit.  comma  5o  in  venti  giorni  di  trattenimento
(prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di
costituzionalita',  poiche'  anche un solo giorno di privazione della
liberta'  personale  deve  (per  l'art. 13 della Costituzione secondo
comma)  fondarsi su motivato provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e  il  limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera
che  e' di gran lunga superiore ai limiti minimi stabiliti dal codice
penale per le pene detentive);
    Ritenuto  inoltre  come gia' osservato da altro giudice di questo
tribunale,  che  "l'art. 14  comma  3  del  medesimo  T.U. e del pari
l'art. 20 del regolamento (d.P.R 394/1999) omettono di imporre che il
questore   (contestualmente   alla   trasmissione   degli  atti  alla
cancelleria  del  giudice della convalida) provveda anche a informare
dell'avvenuto  inizio  del  "trattenimento"  (ossia dell'inizio della
detenzione  amministrativa)  il  difensore  di  fiducia eventualmente
nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi
appositi  (ord.  tribunale  Milano,  9  novembre  2000); ritenuto non
manifestamente   infondato  il  dubbio  che  tale  omessa  previsione
costituisca    violazione    dell'art. 24    Cost.   che   garantisce
l'effettivita'  e  l'inviolabilita' del diritto di difesa, poiche' la
non  tempestivita'  dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le
possibilita' di questo di approntare una idonea difesa;
    Ritenuta  la  rilevanza  delle  questioni sopra svolte, poiche' i
dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve
fare  applicazione  nel  presente procedimento; ritenuto infatti che,
nella  fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del
provvedimento   del   questore,   essendo   risultato   che   non  e'
immediatamente  disponibile  idoneo  vettore e rusultano rispettati i
termini di legge.
    Ritenuto  che  alla  convalida  del  trattenimento  disposto  dal
questore   conseguirebbe   l'automatica  rimessione  a  questo  della
determinazione   della   concreta   durata  del  trattenimento  dello
straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per
la  tardivita'  dell'avviso  al  difensore;  ritenuto che il presente
procedimento  deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge
n. 87/1953;