IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura di convalida del trattenimento ex art. 14, d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di Naji Hisham nato a Benimellal (Marocco) nel 1982. Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 il prefetto di Forli' - Cesena disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera in caso di inottemperanza, nei confronti del soprannominato straniero. Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata. Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza di via Corelli in Milano, poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, nonche' alla necessita' di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato tempestivamente. Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine tempestivamente depositati presso la cancelleria del tribunale entro il termine di 48 ore. A questo giudice, a norma dell'art. 14, d.lgs. citato, e' dunque demandato di convalidare il provvedimento di trattenimento. D i r i t t o Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'art. 14, d.lgs. n. 286/1998, e' finalizzato nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettivita' alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Sul punto il d.lgs. n. 286/1998 contiene diversi riferimenti: l'accompagnamento alla frontiera puo' trovare fondamento in un provvedimento del prefetto (art. 13, comma 4/b, comma 5 e comma 6), oppure essere disposto dal questore (art. 13, comma 4/a). In ogni caso la previsione dell'accompagnamento coatto costituisce, unitamente alla presenza delle condizioni di fatto considerate al primo comma dell'art. 14, fondamentale presupposto per l'adozione del provvedimento di trattenimento presso il centro di permanenza. L'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, e' misura che innegabilmente incide sulla liberta' personale, intesa come autonomia e disponibilita' della propria persona, liberta' tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione. Distinguendo l'ambito di operativita' degli artt. 13 e 16 Cost., la Corte costituzionale ha individuato nell'assoggettamento all'altrui potere, l'elemento qualificante della restrizione della liberta' personale in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus (cfr. sent. 69/64). In tale prospettiva la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 TULPS 773/31 (sent. 2/56), nella parte in cui consentiva all'autorita' di P.S. di ordinare la traduzione del rimpatriando, ed e' stato piu' volte ribadito dalla stessa Corte che "... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o limitato nella sua liberta' ..., se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato ... se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ..." (cfr. 11/56 e 419/1994 e tutte le decisioni in questa richiamate). La prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale inerente alla persona, compete anche allo straniero. La Corte costituzionale ha affermato che il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Carta vale, quando si tratta del rispetto di diritti fondamentali, anche nei confronti dello straniero (sent. 120/67) e, proprio con specifico riferimento alla liberta' personale, che il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero (sent. 62/1994). Pertanto, anche per questi, ogni restrizione della liberta' personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione ed e' soggetto alle assolute riserve di legge e di giurisdizione. Con riferimento alla possibilita' ammessa dalla Corte costituzionale (sent. 104/69 e 62/1994) di una normativa differenziata tra cittadini e stranieri anche in tema di diritti fondamentali e restando sul piano della riserva di giurisdizione, pare difficile ravvisare nelle ipotesi in esame ed in quella che si valutera', elementi che giustifichino e legittimino costituzionalmente una disciplina differente per cui la privazione della liberta' personale degli stranieri resti sottratta ad un effettivo controllo giurisdizionale. Questioni di legittimita' costituzionale Pare alla scrivente che l'accompagnamento alla frontiera, non conseguente ad un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, violi la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dia le ragioni di quella misura. La violazione della riserva di giurisdizione, di immediata rilevabilita' nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica (di cio' il giudice non verra' nemmeno informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, presso il centro di permanenza infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui l'art. 13 dello stesso decreto, e' evidente che il giudice e' chiamato a convalidare il solo "... provvedimento ... di trattenimento presso il centro". Lo confermano oltre che il testo letterale dell'art. 14, comma 4 - che usa il singolare facendo riferimento al solo provvedimento del questore -, nonche' il rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul permanente vigore del provvedimento di espulsione con accompagnamento che continua a gravare sullo straniero. Pare dunque che anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalita' esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, comma 4/a) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, la convalida del trattenimento non possa implicare convalida del disposto accompagnamento che resta dunque fuori dal controllo giurisdizionale. Qualora invece, dovesse ritenersi che la convalida del trattenimento abbia in qualche modo ad oggetto l'accompagnamento, sussisterebbe il dubbio di costituzionalita' in relazione alla omessa previsione che la mancata convalida del trattenimento, a causa dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, faccia venir meno gli effetti del provvedimento di accompagnamento. L'attribuzione all'interessato del potere di proporre ricorso all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'ottavo comma, ovvero - nell'ipotesi di accompagnamento preceduto dal provvedimento di trattenimento - ai sensi dell'art. 13, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 risulta insufficiente a sanare la violazione della norma, identificandosi tale potere in un controllo rimesso alla mera discrezionalita' dell'interessato e non attribuito all'autorita' giudiziaria in relazione alla generalita' dei provvedimenti di accompagnamento nel termine costituzionale di 48 ore. Il presente giudizio di convalida non puo' essere portato a compimento in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalita' gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice deve accertare la ricorrenza dei presupposti di validita' ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. La ritenuta violazione della riserva di giurisdizione non consente, infatti, di valutare l'esistenza di eventuali vizi del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento - essendo tale provvedimento emesso in base a normativa che per le ragioni suesposte presenta profili di incostituzionalita' - con conseguente venir meno dell'ineludibile presupposto del trattenimento presso il centro di via Corelli. Per tali ragioni, e considerato che il sacrificio del bene "liberta'" non appare giustificato dalla realizzazione o protezione di altri valori costituzionali di pari rango, il dubbio di costituzionalita' appare non manifestamente infondato e la questione di indubbia rilevanza nel presente giudizio di convalida del trattenimento. Per i rilievi svolti il presente giudizio deve essere sospeso.