IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura di convalida
del  trattenimento  ex  art. 14,  d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di
Naji Hisham nato a Benimellal (Marocco) nel 1982.
    Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998
il   prefetto   di   Forli'  -  Cesena  disponeva  l'espulsione,  con
accompagnamento   alla  frontiera  in  caso  di  inottemperanza,  nei
confronti del soprannominato straniero.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
trattenimento dello straniero nel centro di permanenza di via Corelli
in  Milano,  poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva
ritenuto   sussistente  il  presupposto  relativo  alla  mancanza  di
vettore,  nonche'  alla  necessita'  di  accertamenti  ulteriori e di
acquisire  un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva
notificato tempestivamente.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti    amministrativi   venivano   infine   tempestivamente
depositati presso la cancelleria del tribunale entro il termine di 48
ore.
    A  questo giudice, a norma dell'art. 14, d.lgs. citato, e' dunque
demandato di convalidare il provvedimento di trattenimento.
                            D i r i t t o

    Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento
di  espulsione  presso  i  centri  di  permanenza e assistenza di cui
all'art. 14,  d.lgs.  n. 286/1998,  e'  finalizzato nell'economia del
predetto  decreto,  ad assicurare effettivita' alla normativa in tema
di allontanamento e presuppone, quindi che all'espulsione debba farsi
luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.
    Sul  punto  il  d.lgs.  n. 286/1998 contiene diversi riferimenti:
l'accompagnamento  alla  frontiera  puo'  trovare  fondamento  in  un
provvedimento  del  prefetto (art. 13, comma 4/b, comma 5 e comma 6),
oppure essere disposto dal questore (art. 13, comma 4/a).
    In   ogni   caso   la   previsione   dell'accompagnamento  coatto
costituisce,  unitamente  alla  presenza  delle  condizioni  di fatto
considerate al primo comma dell'art. 14, fondamentale presupposto per
l'adozione  del  provvedimento  di  trattenimento presso il centro di
permanenza.
    L'accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza pubblica,
rendendo  suscettibile  di  coercitiva esecuzione il provvedimento di
espulsione,  e'  misura  che  innegabilmente  incide  sulla  liberta'
personale,  intesa  come  autonomia  e  disponibilita'  della propria
persona, liberta' tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso
inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.
    Distinguendo  l'ambito di operativita' degli artt. 13 e 16 Cost.,
la   Corte   costituzionale   ha   individuato   nell'assoggettamento
all'altrui  potere,  l'elemento  qualificante della restrizione della
liberta'  personale  in  cui  si concreta la violazione del principio
dell'habeas corpus (cfr. sent. 69/64).
    In  tale  prospettiva  la  Corte  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 157  TULPS 773/31 (sent. 2/56), nella parte
in cui consentiva all'autorita' di P.S. di ordinare la traduzione del
rimpatriando,  ed e' stato piu' volte ribadito dalla stessa Corte che
"... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o limitato nella sua
liberta'  ...,  se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato
...  se  non  vi  sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni
..."   (cfr.  11/56  e  419/1994  e  tutte  le  decisioni  in  questa
richiamate).
    La   prerogativa   costituzionale  dell'art. 13,  concernendo  un
diritto  inviolabile  e  fondamentale  inerente alla persona, compete
anche allo straniero.
    La   Corte  costituzionale  ha  affermato  che  il  principio  di
uguaglianza sancito all'art. 3 della Carta vale, quando si tratta del
rispetto di diritti fondamentali, anche nei confronti dello straniero
(sent.  120/67)  e,  proprio  con specifico riferimento alla liberta'
personale, che il principio costituzionale di eguaglianza non tollera
discriminazioni  tra  la  posizione  del  cittadino  e  quella  dello
straniero (sent. 62/1994).
    Pertanto,  anche  per  questi,  ogni  restrizione  della liberta'
personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione ed
e' soggetto alle assolute riserve di legge e di giurisdizione.
    Con   riferimento   alla   possibilita'   ammessa   dalla   Corte
costituzionale   (sent.   104/69   e   62/1994)   di   una  normativa
differenziata  tra  cittadini  e  stranieri  anche in tema di diritti
fondamentali  e  restando  sul  piano della riserva di giurisdizione,
pare  difficile  ravvisare nelle ipotesi in esame ed in quella che si
valutera',     elementi     che     giustifichino    e    legittimino
costituzionalmente  una  disciplina  differente per cui la privazione
della  liberta'  personale  degli  stranieri  resti  sottratta  ad un
effettivo controllo giurisdizionale.
              Questioni di legittimita' costituzionale
    Pare  alla  scrivente  che  l'accompagnamento alla frontiera, non
conseguente  ad un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, violi la
riserva   di   giurisdizione   per   la   mancata  previsione  di  un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dia le ragioni di quella
misura.
    La  violazione  della  riserva  di  giurisdizione,  di  immediata
rilevabilita'   nell'ipotesi   in  cui  lo  straniero  espulso  venga
effettivamente  accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica
(di  cio'  il  giudice  non verra' nemmeno informato), sussiste anche
nell'ipotesi  in  cui  lo straniero, per l'impossibilita' di eseguire
con    immediatezza   l'espulsione,   venga   trattenuto   ai   sensi
dell'art. 14,  comma  1,  presso  il  centro  di  permanenza infatti,
nonostante   l'art. 14,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 286/1998,  faccia
riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui
l'art. 13  dello  stesso  decreto,  e'  evidente  che  il  giudice e'
chiamato   a   convalidare   il   solo   "...  provvedimento  ...  di
trattenimento presso il centro".
    Lo  confermano oltre che il testo letterale dell'art. 14, comma 4
-  che usa il singolare facendo riferimento al solo provvedimento del
questore   -,  nonche'  il  rilievo  che  la  mancata  convalida  del
trattenimento  non  incide sul permanente vigore del provvedimento di
espulsione   con   accompagnamento   che  continua  a  gravare  sullo
straniero.
    Pare dunque che anche quando l'accompagnamento sia previsto quale
modalita' esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia
trattenuto  indebitamente  nel territorio dello Stato (art. 13, comma
4/a)  e  sia  in quel senso richiamato dal questore nella motivazione
del  provvedimento  che  dispone  il  trattenimento, la convalida del
trattenimento    non   possa   implicare   convalida   del   disposto
accompagnamento che resta dunque fuori dal controllo giurisdizionale.
    Qualora   invece,   dovesse   ritenersi   che  la  convalida  del
trattenimento  abbia  in  qualche  modo ad oggetto l'accompagnamento,
sussisterebbe il dubbio di costituzionalita' in relazione alla omessa
previsione  che  la  mancata  convalida  del  trattenimento,  a causa
dell'insussistenza   dei   presupposti  di  cui  all'art. 13,  d.lgs.
n. 286/1998,  faccia  venir  meno  gli  effetti  del provvedimento di
accompagnamento.
    L'attribuzione  all'interessato  del  potere  di proporre ricorso
all'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  dell'ottavo  comma,  ovvero  -
nell'ipotesi   di  accompagnamento  preceduto  dal  provvedimento  di
trattenimento  -  ai  sensi dell'art. 13, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
risulta   insufficiente   a   sanare   la   violazione  della  norma,
identificandosi  tale  potere  in  un  controllo  rimesso  alla  mera
discrezionalita'  dell'interessato  e  non  attribuito  all'autorita'
giudiziaria  in  relazione  alla  generalita'  dei  provvedimenti  di
accompagnamento nel termine costituzionale di 48 ore.
    Il  presente  giudizio  di  convalida  non  puo' essere portato a
compimento  in  difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di
costituzionalita' gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera
disposto  in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice
deve  accertare  la  ricorrenza dei presupposti di validita' ai sensi
dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.
    La   ritenuta  violazione  della  riserva  di  giurisdizione  non
consente,  infatti,  di  valutare  l'esistenza  di eventuali vizi del
provvedimento  che  ha  disposto  l'accompagnamento  -  essendo  tale
provvedimento emesso in base a normativa che per le ragioni suesposte
presenta  profili di incostituzionalita' - con conseguente venir meno
dell'ineludibile  presupposto  del  trattenimento presso il centro di
via Corelli.
    Per  tali  ragioni,  e  considerato  che  il  sacrificio del bene
"liberta'"  non  appare giustificato dalla realizzazione o protezione
di   altri   valori  costituzionali  di  pari  rango,  il  dubbio  di
costituzionalita'  appare non manifestamente infondato e la questione
di   indubbia  rilevanza  nel  presente  giudizio  di  convalida  del
trattenimento.
    Per i rilievi svolti il presente giudizio deve essere sospeso.