ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 173 del d.P.R.
29 marzo   1973,   n. 156   (Approvazione   del   testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni),  come  modificato  dall'art. 1  del decreto-legge
30 settembre  1974,  n. 460  (Modifica  dell'art. 173 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni,  approvato  con  d.P.R.  29 marzo  1973,  n. 156),
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  25 novembre 1974, n. 588
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974,
n. 460,  concernente  modifica  dell'art. 173  del  testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni,  approvato  con  d.P.R.  29 marzo  1973,  n. 156),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  16 luglio 1999 dal tribunale di
Napoli  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Aliperti  Rosa e il
Ministero  del  tesoro  ed  altri,  iscritta  al  n. 647 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 - 1a serie speciale - dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Aliperti Rosa e della Poste
Italiane  S.p.a.  nonche'  l'atto  di  intervento  del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16 gennaio  2001  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  gli avvocati Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa e Marcello
Mole'  per  Poste italiane S.p.a. e l'avvocato dello Stato Gian Paolo
Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che  il  tribunale  di  Napoli  -  nel  corso  di  una
controversia  tra  il  titolare di alcuni buoni postali fruttiferi da
una   parte,   ed   il  Ministero  del  tesoro,  il  Ministero  delle
comunicazioni  e  la  Poste  italiane  S.p.a.  dall'altra,  avente ad
oggetto  la  richiesta,  formulata  dal titolare dei buoni, di sentir
dichiarare  il  suo  diritto  a  percepire  gli  interessi secondo la
tabella  riportata  sul  verso dei titoli in suo possesso e non sulla
base  dei  saggi,  meno favorevoli, indicati nel decreto ministeriale
13 giugno  1986  - ha sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1999, in
riferimento  agli  articoli  3,  43,  47  e  97  della  Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 173 del d.P.R.
29 marzo   1973,   n. 156   (Approvazione   del   testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni),  come  modificato  dall'art. 1  del decreto-legge
30 settembre  1974,  n. 460  (Modifica  dell'art. 173 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni,  approvato  con  d.P.R.  29 marzo  1973,  n. 156),
convertito,  con  modificazioni,  in  legge  25 novembre 1974, n. 588
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974,
n. 460,  concernente  modifica  dell'art. 173  del  testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);
        che  la  norma viene censurata nella parte in cui consente la
estensione della intervenuta variazione del saggio di interesse anche
alle  serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza
che  di  tale  variazione  vi  sia  previsione  e  sottoscrizione per
accettazione  del  titolare  dei  buoni  e  senza  che la intervenuta
variazione  del saggio di interesse sia stata comunicata al domicilio
del  titolare  dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio del
diritto di recesso;
        che,  secondo il giudice rimettente, nel rapporto concernente
i  buoni postali fruttiferi l'operato del gestore del servizio non si
discosta,  per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi
servizi    offerti    dal   sistema   bancario,   rendendo   pertanto
incostituzionale la diversita' di disciplina tra i due servizi;
        che,   prosegue   il   rimettente,   il  decreto  legislativo
1o settembre  1993,  n. 385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria  e creditizia), prevede, all'art. 117, che sia espressamente
indicata,  con  clausola da approvare specificamente, la possibilita'
di  variare in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse
che   ogni  altro  prezzo  e  condizione,  e,  all'art. 118,  che  le
variazioni  sfavorevoli  siano  comunicate  al  cliente  al  fine  di
consentirgli l'esercizio del diritto di recesso senza penalita';
        che,  secondo  l'avviso del giudice a quo la norma impugnata,
diversamente  regolando  la  materia,  ingenera una ingiustificata ed
irragionevole  disparita'  di  trattamento fra gli utenti di analoghi
servizi  determinando,  altresi',  "un  assoluto  scoraggiamento  del
risparmio" (scilicet: postale), privo delle garanzie di trasparenza e
chiarezza   tecnico-formale   apprestate   "per   il   risparmio   ed
investimento presso istituti di credito";
        che  nel  presente  giudizio  si  e' costituita, con atto del
5 ottobre 1999, l'attrice del giudizio a quo chiedendo l'accoglimento
della   questione   di  costituzionalita'  sulla  base  delle  stesse
argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione;
        che, con atto del 20 dicembre 1999, si e' altresi' costituita
la   Poste   Italiane  S.p.a.,  succeduta  all'Ente  Poste  Italiane,
concludendo  nel  senso della infondatezza della questione in base al
rilievo  che  l'attivita'  di  raccolta del risparmio e' svolta dagli
uffici  postali  per  conto  della Cassa depositi e prestiti e non e'
dunque   comparabile  con  quella  posta  in  essere,  con  finalita'
imprenditoriali,  dagli  istituti  di credito, e che, comunque, della
variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi viene
data adeguata informazione tramite la pubblicazione del provvedimento
che la dispone nella Gazzetta Ufficiale;
        che,  con  atto  del  20 dicembre  1999,  e'  intervenuto  in
giudizio  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo  per
l'infondatezza  della  questione in base all'assunto che la attivita'
di  raccolta  del danaro svolta dal servizio postale e quella operata
dalle  banche  hanno  diversita' tali che non consentono di istituire
fra  esse  una qualsiasi analogia, e che la tutela offerta ai clienti
degli  istituti  di  credito  non  e'  comunque  maggiore  di  quella
accordata  ai  sottoscrittori  dei  buoni  postali,  per  i  quali le
variazioni  sfavorevoli  possono  intervenire  solo  con  decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
reso conoscibile tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
        che,  in prossimita' dell'udienza, sia la difesa erariale che
quella della Poste Italiane S.p.a. hanno depositato memoria ribadendo
le gia' rassegnate conclusioni.
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  dubita  della legittimita'
costituzionale   dell'art. 173   del  d.P.R.  29 marzo  1973,  n. 156
(Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
materia   postale,   di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni),  come
modificato  dall'art. 1  del  decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460
(Modifica   dell'art. 173   del   testo   unico   delle  disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato   con   d.P.R.  29 marzo  1973,  n. 156),  convertito,  con
modificazioni,  in  legge  25 novembre  1974,  n. 588 (Conversione in
legge,   con  modificazioni,  del  decreto-legge  30 settembre  1974,
n. 460,  concernente  modifica  dell'art. 173  del  testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella
parte  in  cui  tale  norma,  a differenza di quanto previsto per gli
utenti  del  servizio  bancario  dagli  artt. 117  e  118 del decreto
legislativo  1o settembre  1993,  n. 385  (Testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia),  consente,  in assenza di apposita
previsione  contrattuale  oggetto di specifica sottoscrizione e senza
che  di  cio'  sia data comunicazione personale ai titolari dei buoni
postali,  che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali
fruttiferi   siano   estese   anche   alle  serie  di  buoni  postali
precedentemente emesse;
        che,  successivamente  alla  emissione della ordinanza con la
quale  e'  stata sollevata la presente questione, e' stato emanato il
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 284  (Riordino della Cassa
depositi  e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59),  il quale, all'art. 2, comma 2, prevede la determinazione con
decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  delle  caratteristiche e delle altre condizioni dei buoni
fruttiferi  postali  nonche'  l'emanazione  delle norme in materia di
pubblicita', trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori;
        che,  secondo quanto dispone l'art. 7, comma 3, del precitato
d.lgs.  n. 284  del 1999, la norma impugnata e' abrogata, a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove
caratteristiche  dei  buoni  fruttiferi postali, con la possibilita',
per  tali decreti, di disciplinare le modalita' di applicazione delle
nuove  norme  ai  rapporti  gia' in essere, al fine di consentire una
disciplina dei rapporti piu' favorevole ai risparmiatori;
        che,  in  data  27 dicembre  2000,  e'  entrato  in vigore il
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  del  19 dicembre  2000  recante  "Condizioni  generali  di
emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie
di buoni";
        che,  essendo  cosi'  mutato  il quadro normativo, si impone,
secondo   la   consolidata   giurisprudenza   di   questa  Corte,  la
restituzione  degli  atti al giudice a quo per una nuova valutazione,
alla  luce  dell'indicato  jus  superveniens,  della  rilevanza della
presente questione di costituzionalita'.