IL GIUDICE DI PACE

    Preliminarmente,  rilevato  che  l'art. 142  C.d.S.  pone  limiti
velocita'  per  le  strade  urbane ed extraurbane, dando potesta' con
regolamento  di  esecuzione  alle  competenti  forze  dell'Ordine  di
accertare,  tramite  autovelox,  le eventuali presunte infrazioni sul
presupposto  della  fede  pubblica  di  detto  strumento  e della sua
probatorieta' juris et de jure.
    Rilevato  altresi' che, pero', non risulta esservi obbligo per le
case  costruttrici  di moto e autoveicoli di installare a bordo degli
stessi  analoghi  strumenti,  che  consentano  altrettanta,  idonea e
precisa  misurazione  tachimetrica,  cosi'  impedendo sia il corretto
esercizio  del potere del controllo del veicolo, sia l'evidente minor
godimento  dello  stesso (non potendosi, quindi, circolare nei limiti
delle  velocita'  consentite, con esatta cognizione di causa), sia il
contraddittorio  difensivo con le forze dell'ordine, che dispongono -
unilateralmente  -  di  uno strumento di controllo, la cui precisione
scientifica  deve  presumersi  appunto  con  valore  di  prova legale
assoluta.
    Rilevato   che   tale   disparita'   non  trova  giustificazione,
difettando  nella  specie  la parita' di presupposti accertativi e di
controllo, in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione.
    Rilevato,  inoltre,  che  tale  disparita' appare vieppiu' iniqua
allorche'  il  cittadino  venga  sanzionato  per valori tachimetrici,
relativamente,  modesti,  in  relazione  alla  velocita' circolatoria
odierna  e  alla struttura dei veicoli d'oggigiorno (si pensi al caso
di  circolazione  urbana,  in  cui  si venga sanzionati per un valore
tachimetrico   di   56 km/h,  pacificamente  inapprezzabili  con  gli
strumenti   di   bordo  in  dotazione  al  parco  auto-motociclistico
mondiale,   non   risultando   alcuna   casa  costruttrice  vincolata
all'obbligo di dotazione di strumenti tachimetrici di si' sofisticata
precisione).