IL GIUDICE DI PACE Preliminarmente, rilevato che l'art. 142 C.d.S. pone limiti velocita' per le strade urbane ed extraurbane, dando potesta' con regolamento di esecuzione alle competenti forze dell'Ordine di accertare, tramite autovelox, le eventuali presunte infrazioni sul presupposto della fede pubblica di detto strumento e della sua probatorieta' juris et de jure. Rilevato altresi' che, pero', non risulta esservi obbligo per le case costruttrici di moto e autoveicoli di installare a bordo degli stessi analoghi strumenti, che consentano altrettanta, idonea e precisa misurazione tachimetrica, cosi' impedendo sia il corretto esercizio del potere del controllo del veicolo, sia l'evidente minor godimento dello stesso (non potendosi, quindi, circolare nei limiti delle velocita' consentite, con esatta cognizione di causa), sia il contraddittorio difensivo con le forze dell'ordine, che dispongono - unilateralmente - di uno strumento di controllo, la cui precisione scientifica deve presumersi appunto con valore di prova legale assoluta. Rilevato che tale disparita' non trova giustificazione, difettando nella specie la parita' di presupposti accertativi e di controllo, in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione. Rilevato, inoltre, che tale disparita' appare vieppiu' iniqua allorche' il cittadino venga sanzionato per valori tachimetrici, relativamente, modesti, in relazione alla velocita' circolatoria odierna e alla struttura dei veicoli d'oggigiorno (si pensi al caso di circolazione urbana, in cui si venga sanzionati per un valore tachimetrico di 56 km/h, pacificamente inapprezzabili con gli strumenti di bordo in dotazione al parco auto-motociclistico mondiale, non risultando alcuna casa costruttrice vincolata all'obbligo di dotazione di strumenti tachimetrici di si' sofisticata precisione).