LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza 03/01/ord. nel giudizio di
pensione  civile  iscritto  al  n. 117571C del registro di segreteria
promosso  ad  istanza di Zinnanti Luigi, rappresentato e difeso dagli
avv.ti  G. Nastasi e V. Bianco, nei confronti della Regione Siciliana
-  Direzione  Regionale  per  i  servizi  di quiescenza, assistenza e
previdenza per il personale.
    Visto  l'atto  introduttivo  del  giudizio depositato il 6 aprile
2000, con contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato.
    Vista la propria ordinanza n. 366/00/ord. del 25 settembre 2000;
    Vista  la  nuova istanza di fissazione di camera di consiglio per
l'esame depositata il 12 luglio 2000.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Udito  nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000 il relatore
consigliere  Pino  Zingale;  non  rappresentato  il  ricorrente e non
costituita la Regione Siciliana.

F a t t o

    La  Direzione regionale per i servizi di quiescenza, assistenza e
previdenza  per  il personale della Regione Siciliana con decreto n .
2958  del 29 giugno 1994, notificato all'interessato con nota n. 6217
del  12 agosto 1994, determinava la quota di pensione conseguibile ed
il  "quantum"  dei  contributi  da  versare  a  seguito di istanza di
ricongiunzione  di  servizi  ai  sensi  della  legge 7 febbraio 1979,
n. 29.
    Il  signor  Luigi Zinnanti, con atto depositato il 6 aprile 2000,
ha  impugnato  il  suddetto provvedimento lamentandone, sotto diversi
profili   l'illegittimita'  e  ne  ha  chiesto,  preliminarmente,  la
sospensione  degli  effetti per quanto riguarda le ritenute afferenti
il contributo a carico del lavoratore ivi determinato.
    Nella  camera  di  consiglio del 24 maggio 2000 questa sezione ha
rigettato  l'istanza  di  sospensione,  con  ordinanza n. 366/00/ORD,
poiche'  il decreto di fissazione dell'udienza camerale non risultava
notificato  all'amministrazione  regionale  a cura del ricorrente sul
quale gravava il relativo onere.
    Il  ricorrente  con atto depositato il 12 luglio 2000 chiedeva la
fissazione  di una nuova camera di consiglio per il nuovo esame della
sospensiva.
    Il  Presidente  di  questa  sezione  con decreto del 29 settembre
2000,  ritualmente  notificato alle parti, ha fissato la nuova camera
per l'8 novembre 2000.
    Nell'odierna  camera  di  consiglio,  non  costituita  la Regione
Siciliana e non rappresentato il ricorrente, la domanda di sospensiva
e' stata posta in decisione.

                            D i r i t t o

    Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
la  Corte  dei  conti  in  materia  di  ricorsi  pensionistici civili
militari  e  di  guerra,  in  primo  grado  giudica  in  composizione
monocratica  attraverso  un  magistrato  alla sezione giurisdizionale
competente  per  territorio  in  funzione  di  giudice unico. In sede
cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
    In forza della suddetta norma, pertanto, questo collegio e' stato
chiamato a pronunciare sull'istanza cautelare in epigrafe, sebbene la
competenza  per il merito appartenesse, ormai, al giudice unico delle
pensioni.
    Tale residua competenza in capo al collegio, solo per l'esame dei
provvedimenti  cautelari, desta, pero', alcune perplessita' di ordine
costituzionale.
    Non  vi  e'  dubbio che al legislatore debba riconoscersi la piu'
ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali
e   nell'articolazione   del   processo,   fermo   il   limite  della
ragionevolezza  (Corte  cost.,  ord.  16  aprile  1999, n. 128). Tale
limite, pero', nel caso di specie sembrerebbe superato.
    Se  per un verso, infatti, la garanzia cautelare non costituisce,
alla stregua una componente essenziale della funzione giurisdizionale
(Corte  cost., ord. 26 novembre 1987, n. 427; sentenza n. 63 del 1982
e  ordinanze  nn. 68  e  288  del 1986), tuttavia costituisce dato di
agevole  constatazione  la  presenza  nel  vigente ordinamento di una
linea  di  condotta  normativa  secondo  la  quale  laddove  essa sia
attribuita  al  giudice  e'  intestata  allo  stesso  organo  che  e'
competente per la pronuncia di merito o, in taluni casi, ad un organo
(monocratico)  che  offre  minori  garanzie  di  quello  (collegiale)
competente  per il merito, ed i cui provvedimenti sono assoggettati a
possibili gravame innanzi a quest'ultimo.
    Anche  nel vigente ordinamento processuale innanzi a questa Corte
in  tema  di  giudizi  di responsabilita' e' un giudice monocratico a
pronunciare  in materia cautelare, salvo il possibile reclamo innanzi
al   collegio;   ed   il   rilievo   patrimoniale   dei   giudizi  di
responsabilita'    amministrativa    per    la   parte   privata   e'
indubitabilmente  e di gran lunga piu' ampio di quello dei giudizi in
materia pensionistica.
    Persino   nel  rito  del  lavoro,  in  parte  ora  esplicitamente
richiamato  nel  processo  pensionistico  innanzi  a questa Corte, ai
sensi  dell'art. 5,  comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, non
si prevede, per la cautela, alcuna deroga alla competenza del giudice
unico competente per il merito.
    Sulla   base  di  tali  considerazioni,  l'esaminata  "eccezione"
afferente il processo cautelare pensionistico innanzi a questa Corte,
difforme   da   quello   che,  invece,  parrebbe  essere  l'archetipo
processuale  seguito  dal legislatore nella generalita' dei casi, non
sembrerebbe  essere  supportata  da giustificazione alcuna e, quindi,
non  appare  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 5,  comma 1, ultimo periodo, della legge 21
luglio 2000, n,205, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Ma   un   altro   aspetto,  forse  anche  di  maggiore  evidenza,
sembrerebbe  emergere  dall'esame  della  disposizione  in  esame con
quella  di  cui all'art. 9, comma 1 cpv. 1 e 2, e comma 3 della legge
21 luglio 2000, n. 205.
    In forza della norma citata il Collegio potrebbe, nella camera di
consiglio  fissata  per l'esame dell'istanza cautelare, dcidere anche
il  merito  con  sentena succintamente motivata, laddove riconoscesse
che  il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile,
inammissibile o improcedibile.
    Cio' significa che sulla base di una valutazione del ricorso piu'
ampia,  rispetto  alla  sola  cautela,  il Collegio proprio in quanto
giudice  della  cautela,  potrebbe  spostare  in  proprio  favore  la
competenza per la decisione del merito, sottraendola al giudice unico
precostituito   per   legge   cio'   non   sulla  base  di  parametri
oggettivamente  certi e verificabili "a priori", ma in ragione di una
libera  scelta del ricorrente (l'attivazione della domanda cautelare)
e di quella componente soggettiva del giudizio che risponde al libero
convincimento  del  giudice,  sindacabile  "a  posteriori"  solo  con
riferimento all'eventuale vizio di motivazione.
    E'  noto, infatti, come debba essere considerato giudice naturale
precostituito  per  legge,  ai  sensi  dell'art. 25  Cost.,  l'organo
giudicante  istituito  in base a criteri generali fissati in anticipo
dalla  legge  (Corte  Cost.,  21  aprile  1994,  n. 149)  e come tale
principio  per  essere  pienamente  rispettato non possa dipendere di
volta in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilita' o meno di
norme  giuridiche,  ma  da criteri obbiettivi (Cass. civ., Sez. lI, 3
luglio  1998,  n. 6492), ne', tanto meno, dalla volonta' delle parti,
non  potendosi  ammettere  che  il  mutamento  del  rito  (innanzi al
Collegio  il  rito  e'  ora diverso da quello del Giudice unico delle
pensioni,  essendo previsto, tra l'altro, solo innanzi a quest'ultimo
il  tentativo  obbligatorio  di conciliazione) e della competenza sia
opera di una sceIta finalizzata del ricorrente (cfr. Cass. civ., sez.
lav. 19 dicembre 1996, n. 11390).
    Orbene   se  appare  del  tutto  coerente  con  le  fanalita'  di
accelerazione processuale e, quindi, di giustizia non solo formale ma
anche  sostanziale (qui intesa nel senso di sollecita) che il giudice
in  sede di esame dell'istanza cautelare possa subito rilevare quegli
elementi  che  ictu  oculi consentono di definire anche nel merito il
giudizio  -  norma  che,  pertanto,  appare  del  tutto  legittima  e
ragionevole  - non cosi', invece, sembra per quella disposizione che,
identificando il giudice della cautela in un organo diverso da quello
del  merito, assume l'attitudine ad un arbitrario sovvertimento delle
competenze  e,  quindi,  alla sottrazione della potestas decidendi al
giudice  al  quale  l'ordinamento  l'attribuisce  per il merito e con
quelle peculiari garanzie processuali proprie del rito pensionistico.
    Sulla  base  di  tali considerazioni la questione di legittimita'
costituzionale   appare   non   manifestamente   infondata  pure  con
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
    La   questione   e'  rilevante  al  fine  del  decidere,  poiche'
dall'accoglimento  della  questione  di costituzionalita' nei termini
qui  prospettati  deriverebbe  l'incompetenza  di  questo  giudice  a
decidere in ordine alla domanda cautelare proposta dal ricorrente.
    Il  processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  e  gli atti rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio di competenza.