LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza 03/01/ord. nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 117571C del registro di segreteria promosso ad istanza di Zinnanti Luigi, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Nastasi e V. Bianco, nei confronti della Regione Siciliana - Direzione Regionale per i servizi di quiescenza, assistenza e previdenza per il personale. Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 6 aprile 2000, con contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato. Vista la propria ordinanza n. 366/00/ord. del 25 settembre 2000; Vista la nuova istanza di fissazione di camera di consiglio per l'esame depositata il 12 luglio 2000. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000 il relatore consigliere Pino Zingale; non rappresentato il ricorrente e non costituita la Regione Siciliana. F a t t o La Direzione regionale per i servizi di quiescenza, assistenza e previdenza per il personale della Regione Siciliana con decreto n . 2958 del 29 giugno 1994, notificato all'interessato con nota n. 6217 del 12 agosto 1994, determinava la quota di pensione conseguibile ed il "quantum" dei contributi da versare a seguito di istanza di ricongiunzione di servizi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il signor Luigi Zinnanti, con atto depositato il 6 aprile 2000, ha impugnato il suddetto provvedimento lamentandone, sotto diversi profili l'illegittimita' e ne ha chiesto, preliminarmente, la sospensione degli effetti per quanto riguarda le ritenute afferenti il contributo a carico del lavoratore ivi determinato. Nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 questa sezione ha rigettato l'istanza di sospensione, con ordinanza n. 366/00/ORD, poiche' il decreto di fissazione dell'udienza camerale non risultava notificato all'amministrazione regionale a cura del ricorrente sul quale gravava il relativo onere. Il ricorrente con atto depositato il 12 luglio 2000 chiedeva la fissazione di una nuova camera di consiglio per il nuovo esame della sospensiva. Il Presidente di questa sezione con decreto del 29 settembre 2000, ritualmente notificato alle parti, ha fissato la nuova camera per l'8 novembre 2000. Nell'odierna camera di consiglio, non costituita la Regione Siciliana e non rappresentato il ricorrente, la domanda di sospensiva e' stata posta in decisione. D i r i t t o Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici civili militari e di guerra, in primo grado giudica in composizione monocratica attraverso un magistrato alla sezione giurisdizionale competente per territorio in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale. In forza della suddetta norma, pertanto, questo collegio e' stato chiamato a pronunciare sull'istanza cautelare in epigrafe, sebbene la competenza per il merito appartenesse, ormai, al giudice unico delle pensioni. Tale residua competenza in capo al collegio, solo per l'esame dei provvedimenti cautelari, desta, pero', alcune perplessita' di ordine costituzionale. Non vi e' dubbio che al legislatore debba riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza (Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 128). Tale limite, pero', nel caso di specie sembrerebbe superato. Se per un verso, infatti, la garanzia cautelare non costituisce, alla stregua una componente essenziale della funzione giurisdizionale (Corte cost., ord. 26 novembre 1987, n. 427; sentenza n. 63 del 1982 e ordinanze nn. 68 e 288 del 1986), tuttavia costituisce dato di agevole constatazione la presenza nel vigente ordinamento di una linea di condotta normativa secondo la quale laddove essa sia attribuita al giudice e' intestata allo stesso organo che e' competente per la pronuncia di merito o, in taluni casi, ad un organo (monocratico) che offre minori garanzie di quello (collegiale) competente per il merito, ed i cui provvedimenti sono assoggettati a possibili gravame innanzi a quest'ultimo. Anche nel vigente ordinamento processuale innanzi a questa Corte in tema di giudizi di responsabilita' e' un giudice monocratico a pronunciare in materia cautelare, salvo il possibile reclamo innanzi al collegio; ed il rilievo patrimoniale dei giudizi di responsabilita' amministrativa per la parte privata e' indubitabilmente e di gran lunga piu' ampio di quello dei giudizi in materia pensionistica. Persino nel rito del lavoro, in parte ora esplicitamente richiamato nel processo pensionistico innanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, non si prevede, per la cautela, alcuna deroga alla competenza del giudice unico competente per il merito. Sulla base di tali considerazioni, l'esaminata "eccezione" afferente il processo cautelare pensionistico innanzi a questa Corte, difforme da quello che, invece, parrebbe essere l'archetipo processuale seguito dal legislatore nella generalita' dei casi, non sembrerebbe essere supportata da giustificazione alcuna e, quindi, non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n,205, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Ma un altro aspetto, forse anche di maggiore evidenza, sembrerebbe emergere dall'esame della disposizione in esame con quella di cui all'art. 9, comma 1 cpv. 1 e 2, e comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205. In forza della norma citata il Collegio potrebbe, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, dcidere anche il merito con sentena succintamente motivata, laddove riconoscesse che il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile. Cio' significa che sulla base di una valutazione del ricorso piu' ampia, rispetto alla sola cautela, il Collegio proprio in quanto giudice della cautela, potrebbe spostare in proprio favore la competenza per la decisione del merito, sottraendola al giudice unico precostituito per legge cio' non sulla base di parametri oggettivamente certi e verificabili "a priori", ma in ragione di una libera scelta del ricorrente (l'attivazione della domanda cautelare) e di quella componente soggettiva del giudizio che risponde al libero convincimento del giudice, sindacabile "a posteriori" solo con riferimento all'eventuale vizio di motivazione. E' noto, infatti, come debba essere considerato giudice naturale precostituito per legge, ai sensi dell'art. 25 Cost., l'organo giudicante istituito in base a criteri generali fissati in anticipo dalla legge (Corte Cost., 21 aprile 1994, n. 149) e come tale principio per essere pienamente rispettato non possa dipendere di volta in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilita' o meno di norme giuridiche, ma da criteri obbiettivi (Cass. civ., Sez. lI, 3 luglio 1998, n. 6492), ne', tanto meno, dalla volonta' delle parti, non potendosi ammettere che il mutamento del rito (innanzi al Collegio il rito e' ora diverso da quello del Giudice unico delle pensioni, essendo previsto, tra l'altro, solo innanzi a quest'ultimo il tentativo obbligatorio di conciliazione) e della competenza sia opera di una sceIta finalizzata del ricorrente (cfr. Cass. civ., sez. lav. 19 dicembre 1996, n. 11390). Orbene se appare del tutto coerente con le fanalita' di accelerazione processuale e, quindi, di giustizia non solo formale ma anche sostanziale (qui intesa nel senso di sollecita) che il giudice in sede di esame dell'istanza cautelare possa subito rilevare quegli elementi che ictu oculi consentono di definire anche nel merito il giudizio - norma che, pertanto, appare del tutto legittima e ragionevole - non cosi', invece, sembra per quella disposizione che, identificando il giudice della cautela in un organo diverso da quello del merito, assume l'attitudine ad un arbitrario sovvertimento delle competenze e, quindi, alla sottrazione della potestas decidendi al giudice al quale l'ordinamento l'attribuisce per il merito e con quelle peculiari garanzie processuali proprie del rito pensionistico. Sulla base di tali considerazioni la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata pure con riferimento all'art. 25 della Costituzione. La questione e' rilevante al fine del decidere, poiche' dall'accoglimento della questione di costituzionalita' nei termini qui prospettati deriverebbe l'incompetenza di questo giudice a decidere in ordine alla domanda cautelare proposta dal ricorrente. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.