IL TRIBUNALE

    Rilevato  che  il  comune di Prato, parte opponente, ha sollevato
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 305 c.p.c. per le
seguenti  motivazioni:          la natura di ente pubblico soggetto a
meccanismi  conoscitivi  e deliberativi ben diversi ed oggettivamente
piu'  lunghi  di  quelli necessari ad un privato, pone il problema di
incostituzionalita'  della  norma di cui all'art. 305 c.p.c. sotto il
profilo  di una evidente disparita' di trattamento nel momento in cui
prevede   termini  deliberativi  uguali  fra  soggetti  profondamente
diversi.  Difatti la pubblica amministrazione per prendere cognizione
di  un  giudizio  ed assumere le delibere del caso, deve sottostare a
precisi  meccanismi  legislativi,  a  cui  si  aggiunge,  nel caso di
specie,  l'effettiva  incertezza  sulla  individuazione  del soggetto
legittimato  a  subentrare nei rapporti processuali dell'ente estinto
Casa  di  Riposo  di  Prato,  considerato  che  l'utilizzatore  della
struttura  immobiliare  e'  la  U.S.L.  e  non  il  comune. Un simile
elemento  di  incertezza  fa  si'  che  non  possa essere considerato
utilmente  invocabile  al caso in esame il principio di ultrattivita'
del mandato processuale e di sopravvenienza della procura ad-litem in
base  al quale la giurisprudenza ha ritenuto che la dichiarazione del
procuratore  in  udienza  non  integri  un  dovere, bensi' un diritto
potestativo processuale: premesso che tale principio ha carattere del
tutto   eccezionale   e  deve  percio'  essere  contenuto  nella  sua
applicazione,  nel  caso della difesa processuale di un ente pubblico
il  problema  della validita' ed efficacia della procura debba essere
esaminato   piuttosto   sotto   un   profilo   sostanziale   giacche'
l'Amministrazione  comunale  in  mancanza  di  incarichi formali, non
avrebbe  comunque riconosciuto ne' l'attivita' del procuratore del de
cuius ne' i relativi oneri, essendo peraltro la contabilita' pubblica
sottoposta  a  precise  regole  formali. Il Comune di Prato, in forza
delle  motivazioni  sopra esposte, propone pertanto come questione di
legittimita'  costituzionale  rilevante  ai  fini  del decidere e non
manifestamente  infondata  il  profilo  del  combinato disposto degli
artt. 300  e  305  c.p.c.  per  evidente  disparita'  di  trattamento
nell'esercizio  del diritto di difesa tra soggetti ed enti privati da
un lato ed enti pubblici dall'altro nella parte in cui anche nel caso
di   interruzione   del  giudizio  a  seguito  di  dichiarazione  del
procuratore  della parte venuta meno ex art. 300 c.p.c. fa pur sempre
decorrere  il  termine  utile  per  la  riassunzione del processo dal
momento in cui l'interruzione e' dichiarata anziche' da quello in cui
l'ente pubblico ne abbia avuto conoscenza.
    L'ing.  Andrea  Preti,  parte  opposta, ha eccepito che in data 6
febbraio  1998  il  G.I. dichiarava l'interruzione del procedimento a
causa  della  estinzione della IPAB Casa di Riposo, e che nel termine
dei   sei   mesi  la  causa  non  veniva  riassunta  e  cio'  neppure
considerando  il  termine  di  sospensione  feriale.  Il  termine per
riassumere   il  processo  scadeva  infatti  il  22  settembre  1998.
Successivamente all'estinzione, in data 24 novembre 1999 il comune di
Prato,  riassumeva  il  processo  ex art. 302 c.p.c. L'opposta quindi
chiede  che venga dichiarata con ordinanza ex art. 307, quarto comma,
c.p.c., l'estinzione del presente processo.
    Effettivamente dall'esame della documentazione processuale appare
fondato  il  rilievo  avanzato  dalla  parte  opposta con riferimento
all'avvenuto decorso del termine dei sei mesi dalla data dell'udienza
tenutasi   il  6  febbraio  1998  nella  quale  e'  stata  dichiarata
l'interruzione del procedimento e il momento in cui e' stata promossa
la  riassunzione  del  procedimento in nome e per conto del comune di
Prato,  ente  pubblico  succeduto  alla  Casa  di  riposo  di  Prato.
L'effetto  previsto  in caso di mancata riassunzione del procedimento
e' l'estinzione dello stesso.
    L'opponente  per  le  motivazioni sopra citate propone rilievo di
incostituzionalita'  del  combinato  disposto  degli  artt. 300 e 305
c.p.c.  che  appare  nel  caso  in  esame  e per i motivi dedotti non
manifestamente  infondato.  In  materia  di  articolo 305 c.p.c. sono
state  emanate  due  sentenze della Corte costituzionale (sentenza 15
dicembre 1967 n. 139 e sentenza 6 luglio 1971 n. 159), le quali hanno
sancito  l'incostituzionalita'  dell'articolo  nella  parte in cui si
faceva  decorrere  dalla data di interruzione del processo il termine
per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi di morte
o  di  impedimento del procuratore costituito, regolati al precedente
art. 301  c.p.c.  e  nella  parte  in cui si disponeva che il termine
utile  per  la  prosecuzione  o  per  la  riassunzione  del  processo
interrotto  al  sensi  dei  precedenti  artt. 299 e 300, terzo comma,
decorreva  dall'interruzione  anziche'  dalla data in cui le parti ne
avessero avuto conoscenza.
    La  Corte  costituzionale  rileva  in  entrambe  le  sentenze  la
mancanza  di  garanzia della tutela giurisdizionale e della difesa in
ogni  stato  e  grado  del  processo  in  disposizioni nelle quali il
termine stabilito per la prosecuzione o riassunzione del processo non
veniva   fatto   decorrere   dalla   data  dell'effettiva  conoscenza
dell'evento  stesso  dalla  parte  interessata.  Nel  caso  di evento
interruttivo  riguardante  la parte costituita a mezzo procuratore la
Corte  costituzionale ha viceversa ritenuto infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   per  contrasto  con  l'art. 24  della
Costituzione.  Il  termine  decorre  dalla data in cui il procuratore
della  parte che ha perso la capacita' di stare in giudizio a seguito
di  estinzione,  effettua  in giudizio la dichiarazione che determina
l'estinzione  del procedimento. Nulla pero' assicura e garantisce che
l'ente  pubblico  che  giuridicamente  succeda a quello estinto sia o
venga  a  conoscenza  dell'evento  interruttivo e della necessita' di
procedere  alla  riassunzione del processo. La conoscibilita' di tale
circostanza  sarebbe  rimessa  solo  al difensore di un terzo, l'ente
estinto,  senza  nessuna  garanzia  certa per la parte succeduta. Nel
caso  in  esame  l'ente  succeduto  assume  altresi  natura pubblica.
Risulta  pertanto  difficoltosa in primis l'esatta individuazione del
successore nella causa, mentre poi, una volta identificato l'ente, lo
stesso deve seguire iter e procedure legislativamente vincolanti, che
nella migliore delle ipotesi non consentono allo stesso di utilizzare
pienamente  il  termine  dei  sei  mesi, quando non vanno addirittura
oltre  detto  termine,  con  conseguente  disparita'  di  trattamento
rispetto  agli altri soggetti di diritto, e violazione del diritto di
difesa.
    Non  ha  poi  rilievo  il fatto che l'art. 300 c.p.c. consenta al
procuratore  di  dilazionare  il  termine  in cui dichiarare l'evento
interruttivo, perche' tali comportamenti riguardano il procuratore di
una  parte  terza  rispetto a quella che si deve costituire, il quale
terzo  dovrebbe  secondo  la  norma  attivarsi alla ricerca dell'ente
successore,  al  quale  ente verrebbero poi imputate le attivita' e i
conseguenti  effetti  del  procuratore  di una parte terza rispetto a
quella  cui  incombe l'onere della riassunzione. Pare pertanto che si
possa  ipotizzare  un  conflitto  della  norma  con  l'art. 24  della
Costituzione  in  quanto,  mediante  la  sanzione dell'estinzione del
processo,  si verrebbe a pregiudicare gravemente il diritto di difesa
di  un  potenziale soggetto processuale senza sua colpa. La questione
sollevata  non  appare pertanto manifestamente infondata per i motivi
dinnanzi esposti, ed appare rilevante nel giudizio in corso in quanto
una    conservazione    giuridica    della    norma   sospettata   di
incostituzionalita'  imporrebbe senz'altro di dichiarare l'estinzione
del  processo.  Gli  atti  devono  quindi  essere  rimessi alla Corte
costituzionale  per  il  giudizio  di  costituzionalita'  della norma
denunciata, con sospensione del giudizio in corso sino all'esito.