IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa per azione di rendiconto e di condanna al risarcimento del danno iscritta al numero 46303 del ruolo generale del Tribunale di Milano dell'anno 2000, e promossa da Viaggi Vasteels s.p.a., con sede in Milano, via Belloni 1, in persona del procuratore speciale sig. Patrizio Pesenti, rappresentata e difesa in via disgiunta dagli avvocati Paolo Centore, del Foro di Genova, ed Elisabetta Del Carlo, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Milano, via Sant'Eufemia 2, per procura in calce all'atto di citazione, attore, contro Trusting International s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Desiderio Naldoni, con sede in via Del Ponte Nuovo 11, Lastra a Signa, frazione Ponte a Signa (Firenze), convenuto, contumace. Conclusioni per l'attore: come da fogli allegati alla presente ordinanza. Ritenuto in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.p.a. Viaggi Vasteels ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la s.r.l. Trusting International in liquidazione, per sentir accogliere le anzidette conclusioni. All'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 180 del codice di rito, la convenuta, non costituita, e' stata dichiarata contumace. In forza della lettura che la Suprema Corte da' del secondo comma dello stesso art. 180 c.p.c. (con la recente sentenza n. 6808 del 24 maggio 2000, della sezione terza civile), il giudice e' sempre (salva l'espressa rinuncia delle parti) tenuto a fissare udienza di prima trattazione, per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., e ad assegnare al convenuto, anche se contumace, il termine perentorio, non inferiore a venti giorni, prima di tale udienza, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, senza, peraltro, dover onerare l'attore della notifica del relativo verbale d'udienza. Considerato in diritto Tanto premesso, occorre verificare se la norma in parola, cosi' interpretata, non presenti rilievi d'incostituzionalita'. Invero, in forza di una lettera della legge che parrebbe non lasciare spazio a letture diverse, la Suprema Corte ha osservato come "lo sdoppiamento della prima udienza sia stato adottato dal legislatore essenzialmente a tutela del convenuto, soprattutto evitando ch'egli potesse incorrere nella decadenza relativa alla proposizione di eccezioni (in senso stretto) in un momento anteriore alla comparizione delle parti". Dunque, "negare al convenuto il diritto, indipendentemente dalla costituzione e/o dalla comparizione, di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine contemplato all'art. 180 ... equivarrebbe ad individuare ... una preclusione non prevista dal legislatore, che scatterebbe per l'appunto a quella udienza". Infatti, "la mancata concessione del termine al convenuto contumace finisce col creare una disparita' di trattamento rispetto al convenuto costituito che non trova giustificazione nel sistema. Diversamente opinando, il convenuto che si costituisca tardivamente entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova (salva l'ipotesi della rimessione in termini), si vedrebbe infatti preclusa la possibilita' di proporre le eccezioni non rilevabili ex officio, finendo per trovarsi in una situazione deteriore rispetto al convenuto che si e' costituito tempestivamente (o almeno entro la prima udienza). In altre parole, si verrebbe a creare un regime di preclusioni temporalmente differente a seconda che il convenuto sia costituito o no, sicuramente in contrasto con il tradizionale principio della non significativita' della contumacia rispetto all'andamento del processo". Orbene: anche a prescindere dalla non agevole conciliabilita' del consolidato principio per cui il convenuto contumace che si costituisca deve accettare il processo nello stato in cui si trova (cfr. al riguardo anche Cass. n. 12177/1990) con quello, espresso nella citata sentenza, "della non significativita' della contumacia rispetto all'andamento del processo", non pare giustificabile la disparita' di trattamento, che si risolve in violazione del diritto di difesa, tra l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., previsto a pena di nullita' della citazione, ex art. 164 primo comma c.p.c., in relazione alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (le facolta' per il convenuto di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa il terzo, alle quali, infatti, prima della modifica introdotta con legge n. 534/1995, di conversione del decreto legge n. 432/1995, si aggiungeva proprio quella di proporre le eccezioni in argomento) e l'omessa previsione, nel disposto di cui al secondo comma dell'art. 180 c.p.c., cosi come modificato dalla citata legge n. 534/1995, dell'onere di notifica al convenuto contumace del verbale che assegna il termine per la proposizione delle eccezioni. Altra ingiustificata disparita' di trattamento si verifica, sempre in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, tra il citato art. 180 secondo comma c.p.c. e l'art. 292 c.p.c., laddove il primo, in forza della lettura datane dalla Suprema Corte, impone al giudice di fissare udienza ex art. 183 c.p.c., per l'interrogatorio libero delle parti presenti, anche se non costituite (e dunque, eventualmente, anche di quella contumace), senza onere di notifica del verbale al contumace, ed il secondo che con carattere di tassativita' (cfr. Cass. n. 3262/1984) indica gli atti che debbono essere notificati al contumace, e che ha, appunto, sollecitato le note pronunce additive di codesta Corte (cfr. sentenze nn. 250 del 28 novembre 1986 e 317 del 6 giugno 1989). Dunque, l'art. 180 secondo comma c.p.c. nella lettura della Suprema Corte con la sentenza sopra citata - ove la si ritenga l'unica possibile rispetto al dettato normativo - pone una grave questione di legittimita' costituzionale della norma medesima, rispetto agli art. 163 n. 7 e 292 c.p.c., con riguardo ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, nella parte in cui non prevede l'onere per l'attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest'ultimo termine per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e fissa udienza per l'interrogatorio libero ai sensi del primo comma dell'art. 183 c.p.c. Poiche' e' evidente, per quanto precede, la non manifesta infondatezza della questione appena prospettata, ed altresi' chiara ne appare la rilevanza nel presente giudizio, in cui il giudice, svolti gli incombenti di cui all'art. 180 primo comma c.p.c., sarebbe chiamato a porre in essere quelli di cui al secondo comma del medesimo articolo, pur in contumacia del convenuto, ma senza poter imporre all'attore l'onere di notifica del verbale, deve disporsi la sospensione del presente giudizio.