IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa per azione di
rendiconto e di condanna al risarcimento del danno iscritta al numero
46303  del  ruolo  generale del Tribunale di Milano dell'anno 2000, e
promossa  da  Viaggi Vasteels s.p.a., con sede in Milano, via Belloni
1,   in  persona  del  procuratore  speciale  sig. Patrizio  Pesenti,
rappresentata e difesa in via disgiunta dagli avvocati Paolo Centore,
del  Foro  di Genova, ed Elisabetta Del Carlo, del Foro di Milano, ed
elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  di  quest'ultima,  in
Milano,  via  Sant'Eufemia  2,  per  procura  in  calce  all'atto  di
citazione,   attore,   contro   Trusting   International   s.r.l.  in
liquidazione,  in persona del liquidatore sig. Desiderio Naldoni, con
sede  in  via  Del  Ponte  Nuovo 11, Lastra a Signa, frazione Ponte a
Signa  (Firenze), convenuto, contumace.     Conclusioni per l'attore:
come da fogli allegati alla presente ordinanza.

                          Ritenuto in fatto

    Con  atto  di  citazione ritualmente notificato, la s.p.a. Viaggi
Vasteels ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la s.r.l.
Trusting  International  in  liquidazione,  per  sentir accogliere le
anzidette  conclusioni. All'udienza fissata per gli incombenti di cui
all'art. 180  del  codice  di  rito, la convenuta, non costituita, e'
stata  dichiarata  contumace.  In  forza della lettura che la Suprema
Corte  da'  del  secondo  comma  dello stesso art. 180 c.p.c. (con la
recente  sentenza  n. 6808  del  24  maggio 2000, della sezione terza
civile), il giudice e' sempre (salva l'espressa rinuncia delle parti)
tenuto  a fissare udienza di prima trattazione, per gli incombenti di
cui  all'art. 183  c.p.c.,  e  ad  assegnare  al  convenuto, anche se
contumace, il termine perentorio, non inferiore a venti giorni, prima
di  tale  udienza,  per proporre le eccezioni processuali e di merito
non  rilevabili  d'ufficio,  senza,  peraltro, dover onerare l'attore
della notifica del relativo verbale d'udienza.

                       Considerato in diritto

    Tanto  premesso,  occorre verificare se la norma in parola, cosi'
interpretata,  non presenti rilievi d'incostituzionalita'. Invero, in
forza  di  una lettera della legge che parrebbe non lasciare spazio a
letture  diverse, la Suprema Corte ha osservato come "lo sdoppiamento
della prima udienza sia stato adottato dal legislatore essenzialmente
a   tutela   del  convenuto,  soprattutto  evitando  ch'egli  potesse
incorrere nella decadenza relativa alla proposizione di eccezioni (in
senso  stretto)  in  un  momento  anteriore  alla  comparizione delle
parti".  Dunque,  "negare  al convenuto il diritto, indipendentemente
dalla  costituzione e/o dalla comparizione, di proporre eccezioni non
rilevabili  d'ufficio  entro  il termine contemplato all'art. 180 ...
equivarrebbe  ad  individuare  ...  una  preclusione non prevista dal
legislatore,   che  scatterebbe  per  l'appunto  a  quella  udienza".
Infatti,  "la  mancata concessione del termine al convenuto contumace
finisce   col  creare  una  disparita'  di  trattamento  rispetto  al
convenuto  costituito  che  non  trova  giustificazione  nel sistema.
Diversamente  opinando,  il convenuto che si costituisca tardivamente
entro   venti  giorni  prima  dell'udienza  di  trattazione,  dovendo
accettare  il  processo  nello stato in cui si trova (salva l'ipotesi
della  rimessione  in  termini),  si  vedrebbe  infatti  preclusa  la
possibilita'  di  proporre  le  eccezioni  non rilevabili ex officio,
finendo   per  trovarsi  in  una  situazione  deteriore  rispetto  al
convenuto  che  si  e'  costituito tempestivamente (o almeno entro la
prima  udienza).  In  altre parole, si verrebbe a creare un regime di
preclusioni  temporalmente  differente a seconda che il convenuto sia
costituito  o  no,  sicuramente  in  contrasto  con  il  tradizionale
principio   della  non  significativita'  della  contumacia  rispetto
all'andamento del processo".
    Orbene: anche a prescindere dalla non agevole conciliabilita' del
consolidato   principio   per  cui  il  convenuto  contumace  che  si
costituisca  deve  accettare  il processo nello stato in cui si trova
(cfr.  al  riguardo  anche  Cass. n. 12177/1990) con quello, espresso
nella  citata  sentenza, "della non significativita' della contumacia
rispetto  all'andamento  del  processo",  non  pare giustificabile la
disparita'  di  trattamento, che si risolve in violazione del diritto
di  difesa,  tra  l'avvertimento  di  cui  all'art. 163  n. 7 c.p.c.,
previsto  a pena di nullita' della citazione, ex art. 164 primo comma
c.p.c.,  in  relazione  alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. (le
facolta'  per  il  convenuto  di  proporre  domande riconvenzionali e
chiamare in causa il terzo, alle quali, infatti, prima della modifica
introdotta  con  legge  n. 534/1995, di conversione del decreto legge
n. 432/1995, si aggiungeva proprio quella di proporre le eccezioni in
argomento)  e  l'omessa  previsione,  nel  disposto di cui al secondo
comma  dell'art. 180  c.p.c., cosi come modificato dalla citata legge
n. 534/1995,  dell'onere  di  notifica  al  convenuto  contumace  del
verbale che assegna il termine per la proposizione delle eccezioni.
    Altra  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  si  verifica,
sempre in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e
24  della  Carta  fondamentale,  tra il citato art. 180 secondo comma
c.p.c.  e l'art. 292 c.p.c., laddove il primo, in forza della lettura
datane  dalla  Suprema Corte, impone al giudice di fissare udienza ex
art. 183  c.p.c.,  per  l'interrogatorio libero delle parti presenti,
anche  se  non  costituite  (e dunque, eventualmente, anche di quella
contumace),  senza  onere di notifica del verbale al contumace, ed il
secondo  che  con carattere di tassativita' (cfr. Cass. n. 3262/1984)
indica gli atti che debbono essere notificati al contumace, e che ha,
appunto, sollecitato le note pronunce additive di codesta Corte (cfr.
sentenze nn. 250 del 28 novembre 1986 e 317 del 6 giugno 1989).
    Dunque,  l'art. 180  secondo  comma  c.p.c.  nella  lettura della
Suprema  Corte  con  la  sentenza  sopra  citata  - ove la si ritenga
l'unica  possibile  rispetto  al  dettato  normativo - pone una grave
questione   di  legittimita'  costituzionale  della  norma  medesima,
rispetto  agli  art. 163 n. 7 e 292 c.p.c., con riguardo ai parametri
costituzionali  di  cui  agli  artt. 3 e 24 della Carta fondamentale,
nella  parte in cui non prevede l'onere per l'attore di notificare al
convenuto contumace il verbale che assegna a quest'ultimo termine per
proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e
fissa  udienza  per  l'interrogatorio libero ai sensi del primo comma
dell'art. 183 c.p.c.
    Poiche'  e'  evidente,  per  quanto  precede,  la  non  manifesta
infondatezza  della  questione appena prospettata, ed altresi' chiara
ne  appare  la  rilevanza  nel  presente giudizio, in cui il giudice,
svolti gli incombenti di cui all'art. 180 primo comma c.p.c., sarebbe
chiamato  a  porre  in  essere  quelli  di  cui  al secondo comma del
medesimo  articolo,  pur  in contumacia del convenuto, ma senza poter
imporre  all'attore l'onere di notifica del verbale, deve disporsi la
sospensione del presente giudizio.