ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 4 e 6,
comma  1,  della  legge  della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13
(Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), promosso
con  ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Sardegna, iscritta al n. 395 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.

                          Ritenuto in fatto


    1. - Nel corso del giudizio proposto da una agenzia di viaggi nei
confronti   della  Regione  autonoma  della  Sardegna,  per  ottenere
l'annullamento  del provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999, con
il quale il Direttore generale dell'assessorato regionale al turismo,
artigianato e commercio aveva respinto la richiesta di autorizzazione
all'apertura  di  una  filiale, nonche' degli atti presupposti, tra i
quali  il  piano  pluriennale  di razionalizzazione per le agenzie di
viaggio e turismo nel territorio della Regione Sardegna, il tribunale
amministrativo per la Sardegna, con ordinanza del 12 gennaio 2000, ha
sollevato,  in  riferimento all'articolo 3 dello statuto speciale per
la  Sardegna,  approvato  con  legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3,  ed  all'art. 41  della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 6,  primo  comma, della legge della Regione
Sardegna  13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie
di   viaggio   e   turismo),   "nella  parte  in  cui  assoggetta  ad
autorizzazione  l'apertura  di  filiali  e  succursali  di agenzie di
viaggio   esistenti",   e   dell'art. 4   della   stessa  legge  che,
subordinando   la  possibilita'  di  rilasciare  autorizzazioni  alle
previsioni  di  un  piano  pluriennale  di razionalizzazione, sarebbe
applicabile  anche  all'apertura  di  filiali  e  succursali  di tali
agenzie.
    Il  remittente premette che la societa' ricorrente e' titolare di
un'agenzia   di  viaggi,  autorizzata  dalla  Regione  Lombardia,  e,
intendendo  aprire  una  filiale  a gestione non autonoma nell'ambito
della  Regione  Sardegna,  ha  presentato  domanda  di autorizzazione
all'assessorato  regionale  competente  in  materia  di turismo. Tale
domanda  e'  stata  respinta con il provvedimento oggetto del ricorso
per  due  concorrenti  ragioni:  l'art. 6,  primo  comma, della legge
regionale 13 luglio 1988, n. 13, subordina l'apertura di succursali e
filiali  ad  autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con
le  modalita' e le condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;
il  piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e
turismo  della  Sardegna,  adottato ai sensi dell'art. 4 delle citata
legge regionale, secondo l'amministrazione, precluderebbe il rilascio
di nuove autorizzazioni.
    Ad  avviso  del giudice a quo, le citate disposizioni della legge
regionale, nell'assoggettare ad autorizzazione, fondata su un atto di
programmazione  e  contingentamento, l'apertura di nuove agenzie e di
filiali  e  succursali delle agenzie gia' esistenti, limiterebbero la
possibilita'  di  esercitare questo tipo di attivita' imprenditoriale
in modo non conforme, in quanto piu' restrittivo, al sistema previsto
dalla  legge  17 maggio  1983,  n. 217 (Legge-quadro per il turismo e
interventi  per  il  potenziamento  e  la qualificazione dell'offerta
turistica),  il  cui art. 9 subordina l'autorizzazione esclusivamente
al  possesso,  da  parte  del  titolare  o del direttore tecnico, dei
requisiti  culturali  previsti  dal  secondo  comma,  ed  al rilascio
dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
    Nell'ordinanza  di  rimessione si richiama la sentenza n. 362 del
1998, con la quale questa Corte ha affermato che l'art. 9 della legge
n. 217  del  1983,  costituente  norma  di  principio  nella materia,
configura  le  agenzie  di  viaggi  e  turismo come entita' unitarie,
rilevando  che  dal  carattere  regionale delle autorizzazioni non si
evince  l'intento del legislatore di imporre limitazioni localistiche
all'attivita',  e  ha  conseguentemente  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  di  talune  disposizioni  della  legge  della Regione
Lombardia  16 settembre  1996, n. 27 (Disciplina dell'attivita' e dei
servizi  concernenti  viaggi  e soggiorni. Ordinamento amministrativo
delle  agenzie  di  viaggio  e turismo e delega alle Province), nella
parte  in cui estendevano anche alle filiali il regime autorizzatorio
previsto per le agenzie di viaggio.
    Ad   avviso   del   remittente,   la  problematica  sottesa  alla
fattispecie   sottoposta  al  suo  esame  sarebbe  analoga  a  quella
affrontata da questa Corte in quella sentenza.
    Ne' rileverebbe in alcun modo il fatto che la Regione Sardegna e'
dotata  in  materia di turismo di competenza legislativa esclusiva ai
sensi  dell'articolo  3,  lettera  p),  del  suo  statuto.  La Corte,
infatti,  avrebbe  riconnesso  la libera apertura delle filiali delle
agenzie   autorizzate   al   principio  di  liberta'  dell'iniziativa
economica,  di  cui  all'art. 41 della Costituzione, e l'art. 3 dello
statuto  sardo subordina anche l'esercizio della potesta' legislativa
primaria  al  rispetto  dei  principia costituzionali e dei principia
generali  dell'ordinamento  che  si ricavano da questi, nonche' delle
disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione.

                       Considerato in diritto


    1. - Oggetto del presente giudizio di legittimita' costituzionale
sono  l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio
1988,  n. 13  (Disciplina  in  Sardegna  delle  agenzie  di viaggio e
turismo), "nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura
di  filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti", e l'art. 4
della  stessa  legge  che, subordinando la possibilita' di rilasciare
autorizzazioni   alle   previsioni   di   un   piano  pluriennale  di
razionalizzazione  delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna,
sarebbe  applicabile  anche  all'apertura  di filiali e succursali di
dette agenzie.
    Ad  avviso  del  tribunale  amministrativo per la Sardegna le due
disposizioni  della  legge  regionale  violerebbero  l'art. 41  della
Costituzione,  in quanto assoggettare ad un'autorizzazione, basata su
un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di filiali e
succursali  di  agenzie gia' esistenti contrasterebbe, come affermato
da  questa  Corte nella sentenza n. 362 del 1998, con il principio di
liberta'   dell'iniziativa   economica.  Secondo  il  remittente,  la
competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui dispone
la Sardegna non rileverebbe nella fattispecie, poiche' anche le leggi
sarde  sono ovviamente tenute ad osservare i principia costituzionali
in   forza  dell'art. 3  dello  statuto  speciale  per  la  Sardegna,
approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

    2.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 1, della legge regionale sarda e' fondata.
    Con  la  sentenza  n. 362  del 1998 questa Corte ha, fra l'altro,
dichiarato  illegittima  una  disposizione  della legge della Regione
Lombardia  16 settembre  1996,  n. 27,  la  quale,  con  formulazione
analoga  a  quella  dell'articolo  6  oggi scrutinato, subordinava ad
autorizzazione l'esercizio dell'attivita' delle filiali delle agenzie
di viaggio e turismo.
    Osservo'  in  quella sentenza la Corte che il legislatore statale
nell'art. 9  della  legge-quadro  sul turismo (n. 217 del 1983) si e'
ispirato  a  una  configurazione  unitaria  delle  agenzie,  definite
testualmente  imprese,  senza  discostarsi  dalle  comuni nozioni del
diritto  commerciale alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le
sedi  secondarie  non costituiscono entita' separate dall'azienda ne'
centro  autonomo  di  imputazione  di interessi economici distinti da
quelli  che  fanno  capo  all'imprenditore,  sicche' l'autorizzazione
conseguita  dall'impresa  non  puo'  non  estendersi alle filiali che
l'imprenditore   intenda   aprire   sul   territorio  nazionale.  Ne'
sussistono  ragioni  che  possano  giustificare, con riferimento alle
agenzie  di viaggio e turismo, l'attribuzione di autonomo rilievo, ai
fini  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  produttiva,
alle articolazioni territoriali.
    Fu, quindi, ritenuto violato, oltre all'art. 41, anche l'art. 117
Cost.,  parametro  che,  pero',  nella  presente fattispecie non puo'
venire  in  considerazione,  posto  che, come correttamente rileva il
giudice  remittente,  in  materia  di  turismo la Regione Sardegna ha
competenza legislativa esclusiva.
    Ora, anche se la legge regionale sarda non puo' essere sottoposta
a   scrutinio   alla  luce  dei  principî  fondamentali  posti  dalla
legge-quadro per il turismo, essa e' nondimeno censurabile sulla base
dei  principî costituzionali, l'armonia coi quali e' prescritta dallo
statuto  speciale  in  tema  di  competenza  esclusiva  (art. 3 dello
statuto  speciale  per la Sardegna approvato con legge costituzionale
26 febbraio  1948,  n. 3).  E  fra  i  principî costituzionali che il
legislatore  regionale e' tenuto ad osservare indubbiamente rientrano
quelli  desumibili  dall'art. 41  Cost.,  evocato  dalla ordinanza di
rimessione,   il  quale  garantisce  la  liberta'  di  organizzazione
dell'impresa.
    La  stessa  legge regionale censurata, all'art. 2, definisce, del
resto,  le  agenzie di viaggio e turismo come "imprese che esercitano
attivita'  di  produzione,  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni,
intermediazione  nei predetti servizi o anche entrambe le attivita'".
Con  questa  disposizione  anche  il  legislatore  sardo  conforma le
agenzie  ai  principî  civilistici,  poiche' si attiene a una visione
unitaria  dell'impresa  desumibile dagli artt. 2082 e 2555 del codice
civile,  riguardanti  rispettivamente  l'imprenditore e l'azienda. Si
discosta    pero'   da   tali   principî   la'   dove,   prescrivendo
l'autorizzazione  anche  per  l'apertura  delle  filiali, trascura il
fatto  che  queste  fanno  parte  del  complesso  aziendale del quale
l'imprenditore  e'  titolare.  Tanto  basta  a  confermare,  anche in
relazione  alla censurata disposizione della legge sarda, che in base
all'art. 41  della  Costituzione  le agenzie di viaggio e turismo che
abbiano  ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad
intrattenere  rapporti  con una utenza non territorialmente limitata,
poiche',  come  gia'  affermato da questa Corte nella citata sentenza
n. 362  del  1998,  la  decisione se mantenere l'attivita' di impresa
circoscritta  all'ambito territoriale in cui e' sorta o se estenderla
ed  articolarla in un territorio piu' vasto, all'interno della stessa
Regione  o  anche  oltre  i  confini  di questa, e' espressione della
liberta'  organizzativa  dell'imprenditore  ed  e'  affidata alle sue
valutazioni.

    3.  -  L'art. 4  della  stessa  legge  regionale sarda prevede la
formazione  di  un  piano  di adeguamento della rete delle agenzie di
viaggio  e  turismo  alle  esigenze  della  domanda turistica. Questa
disposizione   viene   censurata   dal  remittente  solo  "in  quanto
applicabile  all'apertura  di  filiali  e  succursali". Ma, una volta
escluso  che l'apertura di filiali necessiti di autorizzazione, resta
conseguentemente    esclusa    l'applicabilita'    dell'art. 4   alla
fattispecie.  Sicche',  venendo  meno  la  condizione  alla quale era
subordinata,  nell'ordinanza  di  rimessione,  la  censura  rivolta a
questa   disposizione,   la   relativa   questione   di  legittimita'
costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.