IL TRIBUNALE Nel procedimento iscritto al n. 16/00 reg. not. a carico di Comelli Pier Luigi, notaio in Udine, imputato della contravvenzione ai sensi degli artt. 28, n. 1, 138, comma 2, 47 e 58, n. 4, legge notarile, come da verbale di ispezione 12 maggio 1999 e da richiesta del Procuratore della Repubblica 3 agosto 2000, ha emesso la seguenteordinanza. Il Procuratore della Repubblica - a seguito d'ispezione svolta dal Conservatore reggente dell'archivio notarile di Udine con l'intervento del presidente del consiglio notarile - ha chiesto l'applicazione nei confronti del notaio dott. Comelli della pena disciplinare prevista dalla legge per le contravvenzioni agli artt. 28, n. 1, 138, comma 2, 47 e 58, n. 4, comma 2, della legge 16 dicembre 1913, n. 89. Il notaio Comelli e' stato nominato giudice onorario aggregato di questo tribunale - ai sensi della legge 22 luglio 1997 n. 276, cosi' come modificata con decreto-legge 21 settembre 1998 n. 328 convertito in legge19 novembre 1998 n. 399 - e ricopre tuttora tale incarico, svolgendo concretamente le relative funzioni. Cio' posto, il tribunale ritiene di non potere definire il presente procedimento e di dovere invece rimettere gli atti alla Corte costituzionale per i seguenti Motivi L'art. 151 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89) prevede la competenza del "tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del consiglio notarile da cui dipende il notaro" a provvedere sulle istanze di applicazione delle pene disciplinari a carico del notaio. Non e' prevista - ne' poteva esserlo, data l'anteriorita' dellanorma - alcuna deroga per il caso in cui il notaio sia stato nominato giudice onorario aggregato e ricopra il relativo incarico proprio presso il tribunale civile competente a decidere sulla sanzione disciplinare. Il codice di procedura penale (art. 11) prevede, invece, lo spostamento ad altra sede del procedimento in cui rivesta la qualita' di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato che esercita le sue funzioni in un ufficio giudiziario del medesimo distretto in cui rientra anche l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le ordinarie regole sulla competenza. Tale principio e' stato recentemente esteso anche al processo civile (art. 30-bis c.p.c.), per tutte le cause in cui "sono comunque parti magistrati". E' opinione preferibile che tali disposizioni trovino applicazione anche nei confronti dei giudici onorari aggregati, stanti il carattere duraturo del loro incarico (cinque anni, con possibilita' di proroga per un ulteriore anno: art. 4 legge 22 luglio 1997 n. 276), il loro inserimento organico in apposite "sezioni stralcio" presiedute da un magistrato ordinario (art. 11 legge cit.) e la totale equiparazione ai magistrati togati per quanto riguarda "il regime delle incompatibilita' e delle ineleggibilita'" (art. 5 legge cit.). Del resto, in tal senso si e' espresso anche un - per vero non univoco - orientamento della Corte di cassazione penale in merito all'applicabilita' dell'art. 11 c.p.p. ai vice pretori ed ai vice procuratori onorari. Le disposizioni dei codici di procedura penale e civile non sembrano pero interpretativamente estensibili anche al processo disciplinare nei confronti dei notai, trattandosi di materia che trova la sua esclusiva disciplina nella legge speciale a cio' preposta. Cio' premesso, si ravvisa un sospetto di incostituzionalita', non manifestamente infondato, dell'art. 151 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89), in quanto esso non prevede - per il caso in cui il notaio svolga le funzioni di giudice onorario aggregato presso il tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del consiglio notarile da cui egli dipende - lo spostamento della competenza a provvedere sulle richieste di sanzioni disciplinari al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. E' prospettabile, in particolare, la violazione dell'art. 3 Cost., per il trattamento ingiustificatamente difforme riservato al caso del notaio giudice onorario aggregato imputato di una violazione disciplinare rispetto a quello dei magistrati - ordinari ovvero onorari - coinvolti in un processo penale o in una causa civile. Se, infatti, la ratio sottesa tanto all'art. 11 c.p.p. che all'art. 30-bis c.p.c. e' quella di evitare qualsiasi pericolo o sospetto di parzialita' del giudice penale e civile chiamato a trattare e decidere la vicenda che coinvolge un collega operante nel medesimo distretto, non si puo' negare che tale sospetto puo' sussistere anche nell'ambito del procedimento disciplinare. E tale essendo la ratio ispiratrice degli artt. 11 c.p.p. e 30-bis c.p.c., la mancata previsione di una norma analoga nei confronti del notaio giudice onorario aggregato in ambito disciplinare appare sospetta di incostituzionalita' anche con riferimento al nuovo parametro dell'art. 111, comma 2, della Costituzione (come introdotto dalla legge della Costituzione 23 novembre 1999 n. 2), secondo cui "ogni processo si svolge... davanti a giudice terzo e imparziale". E' infine evidente la rilevanza della questione rispetto alla decisione da assumere, perche' l'eventuale incompetenza a decidere di questo tribunale - derivante dalla prospettata incostituzionalita' della norma regolatrice - dovrebbe essere rilevata prima di ogni altra questione e sarebbe ostativa di qualsiasi decisione nel merito.