IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  iscritto  al  n. 16/00  reg.  not. a carico di
Comelli  Pier  Luigi, notaio in Udine, imputato della contravvenzione
ai  sensi  degli  artt. 28,  n. 1, 138, comma 2, 47 e 58, n. 4, legge
notarile,  come da verbale di ispezione 12 maggio 1999 e da richiesta
del  Procuratore  della  Repubblica  3  agosto  2000,  ha  emesso  la
seguenteordinanza.
    Il  Procuratore  della  Repubblica - a seguito d'ispezione svolta
dal   Conservatore  reggente  dell'archivio  notarile  di  Udine  con
l'intervento  del  presidente  del  consiglio  notarile  - ha chiesto
l'applicazione  nei  confronti  del  notaio  dott. Comelli della pena
disciplinare   prevista  dalla  legge  per  le  contravvenzioni  agli
artt. 28,  n. 1, 138, comma 2, 47 e 58, n. 4, comma 2, della legge 16
dicembre 1913, n. 89.
    Il notaio Comelli e' stato nominato giudice onorario aggregato di
questo  tribunale - ai sensi della legge 22 luglio 1997 n. 276, cosi'
come modificata con decreto-legge 21 settembre 1998 n. 328 convertito
in  legge19  novembre  1998 n. 399 - e ricopre tuttora tale incarico,
svolgendo concretamente le relative funzioni.
    Cio'  posto,  il  tribunale  ritiene  di  non  potere definire il
presente  procedimento  e  di  dovere  invece rimettere gli atti alla
Corte costituzionale per i seguenti
                               Motivi
    L'art.  151  della  legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n. 89)
prevede  la  competenza del "tribunale civile nella cui giurisdizione
e'  la  sede  del  consiglio  notarile  da  cui  dipende il notaro" a
provvedere  sulle  istanze  di applicazione delle pene disciplinari a
carico  del  notaio.  Non  e'  prevista  -  ne'  poteva esserlo, data
l'anteriorita'  dellanorma  -  alcuna  deroga  per  il caso in cui il
notaio  sia  stato  nominato  giudice onorario aggregato e ricopra il
relativo  incarico  proprio  presso  il tribunale civile competente a
decidere sulla sanzione disciplinare.
    Il  codice  di  procedura  penale  (art. 11)  prevede, invece, lo
spostamento ad altra sede del procedimento in cui rivesta la qualita'
di  imputato  ovvero  di  persona  offesa  o danneggiata dal reato un
magistrato che esercita le sue funzioni in un ufficio giudiziario del
medesimo  distretto  in  cui  rientra anche l'ufficio giudiziario che
sarebbe competente secondo le ordinarie regole sulla competenza. Tale
principio  e'  stato  recentemente  esteso  anche  al processo civile
(art. 30-bis  c.p.c.), per tutte le cause in cui "sono comunque parti
magistrati".
    E'   opinione   preferibile   che   tali   disposizioni   trovino
applicazione  anche  nei  confronti  dei  giudici  onorari aggregati,
stanti  il  carattere  duraturo  del  loro incarico (cinque anni, con
possibilita' di proroga per un ulteriore anno: art. 4 legge 22 luglio
1997  n. 276),  il  loro  inserimento  organico  in apposite "sezioni
stralcio"  presiedute da un magistrato ordinario (art. 11 legge cit.)
e  la  totale  equiparazione ai magistrati togati per quanto riguarda
"il  regime  delle  incompatibilita' e delle ineleggibilita'" (art. 5
legge  cit.).  Del  resto, in tal senso si e' espresso anche un - per
vero  non  univoco - orientamento della Corte di cassazione penale in
merito  all'applicabilita'  dell'art. 11 c.p.p. ai vice pretori ed ai
vice procuratori onorari.
    Le  disposizioni  dei  codici  di  procedura  penale e civile non
sembrano  pero  interpretativamente  estensibili  anche  al  processo
disciplinare  nei  confronti  dei  notai,  trattandosi di materia che
trova  la  sua  esclusiva  disciplina  nella  legge  speciale  a cio'
preposta.
    Cio' premesso, si ravvisa un sospetto di incostituzionalita', non
manifestamente  infondato,  dell'art. 151 della legge notarile (legge
16 febbraio 1913, n. 89), in quanto esso non prevede - per il caso in
cui il notaio svolga le funzioni di giudice onorario aggregato presso
il  tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del consiglio
notarile  da  cui  egli  dipende  - lo spostamento della competenza a
provvedere  sulle richieste di sanzioni disciplinari al tribunale che
ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai
sensi  dell'art. 11  c.p.p.  E'  prospettabile,  in  particolare,  la
violazione  dell'art. 3 Cost., per il trattamento ingiustificatamente
difforme  riservato  al  caso  del  notaio giudice onorario aggregato
imputato  di  una  violazione  disciplinare  rispetto  a  quello  dei
magistrati  -  ordinari  ovvero  onorari  -  coinvolti in un processo
penale  o  in  una  causa civile. Se, infatti, la ratio sottesa tanto
all'art. 11  c.p.p.  che  all'art. 30-bis c.p.c. e' quella di evitare
qualsiasi  pericolo  o  sospetto  di parzialita' del giudice penale e
civile  chiamato  a  trattare  e decidere la vicenda che coinvolge un
collega  operante nel medesimo distretto, non si puo' negare che tale
sospetto   puo'   sussistere   anche   nell'ambito  del  procedimento
disciplinare.
    E  tale  essendo  la  ratio  ispiratrice  degli artt. 11 c.p.p. e
30-bis  c.p.c.,  la  mancata  previsione  di  una  norma  analoga nei
confronti   del   notaio   giudice   onorario   aggregato  in  ambito
disciplinare   appare   sospetta  di  incostituzionalita'  anche  con
riferimento   al   nuovo  parametro  dell'art. 111,  comma  2,  della
Costituzione  (come  introdotto  dalla  legge  della  Costituzione 23
novembre  1999 n. 2), secondo cui "ogni processo si svolge... davanti
a giudice terzo e imparziale".
    E'  infine  evidente  la  rilevanza della questione rispetto alla
decisione da assumere, perche' l'eventuale incompetenza a decidere di
questo  tribunale  -  derivante dalla prospettata incostituzionalita'
della  norma  regolatrice  -  dovrebbe  essere rilevata prima di ogni
altra questione e sarebbe ostativa di qualsiasi decisione nel merito.