IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento a carico di Martini Loredana nata a Pratovecchio il 1o gennaio 1952 residente a San Casciano Val di Pesa Via Montepaldi n. 29, elettivamente domiciliata in Firenze via XX Settembre n. 96 presso lo studio Cassigoli, indiziata della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 per avere realizzato quale proprietaria e committente, in assenza della prescritta concessione edilizia, mediante un insieme sistematico di opere, la ristrutturazione di un edificio adibito a magazzino, consistenti: 1) nella realizzazione di tramezzi in foratoni sia al piano terra che al primo piano con conseguente aumento del numero dei locali; 2) nel rifacimento dei solai tra il piano terra e il piano primo; 3) nella modifica dei prospetti realizzata attraverso la modifica generalizzata delle aperture; 4) nella realizzazione di una scala esterna di collegamento tra il piano terreno e il primo piano, rivestita con un muro in foratoni e sasso, delle dimensioni di mt. 1,20 x 6,95 x h. 2,0 - 4,60 (opera ancora priva di copertura al momento dell'accertamento), con conseguente aumento di superficie e di volume; e cosi' effettuando integrale trasformazione del fabbricato con mutamento di destinazione d'uso. In San Casciano Val di Pesa, lavori in corso d'opera al 10 aprile 1999. Reato permanente. Letta la nota del Procuratore della Repubblica di Firenze in data 21 novembre 2000 con cui, rilevato che le opere abusive suddescritte costituiscono giuridicamente intervento di ristrutturazione edilizia sia a mente dell'art. 31 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457 che dell'allegato d) alla legge regionale toscana 21 maggio 1980 n. 59, viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge regionale toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 nella parte in cui assoggettano a mera attestazione di conformita' anche gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali le leggi dello Stato 28 gennaio 1977 n. 10 (art. 1), 5 agosto 1978 n. 457 (art. 48), 28 febbraio 1985 n. 47 (art. 9) ne stabiliscono l'assoggettamento a concessione edilizia. Con cio' sottraendo alla tutela penale di cui all'art. 20 lett. B) e C) legge 28 febbraio 1985 n. 47 l'esecuzione di opere abusive integranti intervento di ristrutturazione edilizia e violando, cosi', i principi costituzionali di riserva esclusiva alla legge dello Stato della materia penale e del rispetto dei limiti posti da "leggi cornice" stabiliti dagli artt. 25 e 117 della Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenze 26 giugno 1956 n. 6, 1o dicembre 1959 n. 58, 4 luglio 1979 n. 66, 7. luglio 1986 n. 179, 3 aprile 1987 n. 97, 18 gennaio 1991 n. 14, 18 gennaio 1991 n. 18, 15 marzo 1991 n. 122, 15 aprile 1993 n. 168 e 13 maggio 1993 n. 231. Rilevato in fatto che la questione e' rilevante nel caso concreto ai fini del decidere in quanto: le opere eseguite abusivamente, cosi' come descritte, sono suscettibili di integrare intervento di ristrutturazione edilizia, essendo rivolte a trasformare un edificio ad uso magazzino in civile abitazione mediante un insieme sistematico di opere che hanno incise sia sulle superfici abitabili, sia sull'aspetto esteriore che sulla sagoma dell'edificio, mediante l'inserimento di nuove strutture e attraverso una progressione degli interventi indirizzati alla realizzazione di un progetto di trasformazione unitario; l'assoggettamento dell'intervento di ristrutturazione edilizia alla sola dichiarazione di conformita' disciplinato dagli artt. 2 e 4 della legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 92 sottrae l'esecuzione delle relative opere, intraprese senza alcuna forma di abilitazione amministrativa, alla tutela penale di cui all'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed implica per il pubblico ministero la richiesta di archiviazione in luogo di quella di rinvio a giudizio al giudice delle Indagini preliminari. E' principio consolidato, infatti, quello secondo cui il riferimento alla concessione come elemento normativo della fattispecie tipica di cui all'art. 20 lett. B) e C) della legge 47/1985 inibisca l'estensione della pretesa punitiva ad ipotesi di esecuzione di lavori senza altre forme di provvedimenti abilitanti; Ritenuto in diritto che la questione di costituzionalita' non e' manifestamente infondata per le seguenti considerazioni: 1) Contrasto fra legge regionale e legge statale. l'art. 1 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10 assoggetta a concessione ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; l'art. 48 della legge statale 5 agosto 1978 n. 457 e la legge statale 25 marzo 1982 n. 94, fra gli interventi sul patrimonio edilizia esistente, hanno introdotto la deroga dal regime concessorio per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ma non gia' per quelli di ristrutturazione edilizia; l'art. 9 della legge statale 28 febbraio 1985 n. 47 ribadisce l'assoggettamento a regime concessorio degli interventi di ristrutturazione edilizia; l'art. 2 comma 60 punto 2 della legge statale 28 dicembre 1996 n. 662, nel classificare gli interventi soggetti a denuncia di inizio di attivita', non menziona gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ne consegue che tali ultimi interventi, secondo la disciplina urbanistica delle leggi dello Stato, sono assoggettati al regime della concessione da parte del sindaco e che la loro esecuzione in difetto di tale atto abilitante e' sottoposta a tutela penale a mente dell'art. 20 lett. B) della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Per contro, la legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999 (recante nuova disciplina generale dei regimi relativi alle trasformazioni urbanistiche) sottrae l'intervento di ristrutturazione edilizia dal regime concessorio, trasferendolo in quello della mera denuncia di inizio di attivita'. Invero, l'art. 2 assoggetta a mera attestazione di conformita' gli interventi previsti dall'art. 4, fra i quali sono espressamente menzionati quelli di ristrutturazione edilizia. Si rileva, ancora, che, se e' vero che l'art. 25 ultimo comma della legge 28 ebbraio 1985 n. 47 apra alle leggi regionali lo stabilire "... quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione e quali mutamenti... dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione", e' altrettanto vero che la stessa legge-quadro - come si autodefinisce espressamente all'art. 1 - 28 febbraio 1985 n. 47 ponga alla normazione regionale in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia il limite della conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della legge statale. E tra questi vi e' quello dell'assoggettamento a concessione edilizia degli interventi di ristrutturazione edilizia, stabilito dall'art. 9, inserito nel capo I, ricognitivo e confermativo del regime stabilito dalla precedente normazione (... le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 31 lett. d) legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione ...). 2) Violazione degli artt. 3, 5 e 25 della Costituzione. La norma di cui all'art. 2 della legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 52, nel sottrarre al regime della concessione gli interventi di ristrutturazione edilizia, abroga sostanzialmente la disposizione incriminatrice statale dell'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 per tutte le ipotesi di esecuzione di lavori di ristrutturazione senza provvedimento abilitativo del Sindaco, in particolare senza la concessione. La ratio dell'art. 25 secondo comma della Costituzione e' stata costantemente ravvisata nella esigenza di riservare alla esclusiva potesta' normativa statale la individuazione delle vicende costitutive della punibilita' dei cittadini, per il fondamentale argomento che la sanzione penale incide sui diritti fondamentali di liberta' e dignita' personale, cosicche' la scelta della sua utilizzazione non puo' che competere alla legislazione statale e in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale: nel mentre, un pluralismo di fonti regionali violerebbe il principio della unita' politica dello Stato ex art. 5 della Costituzione. L'attribuzione alle Regioni del potere di influire indirettamente sulle fattispecie incriminatrici stabilite da leggi dello Stato implica, inoltre, l'aberrante situazione, violatrice del principio di uguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 Costituzione, che la rilevanza penale di una certa condotta viene a dipendere dal luogo in cui il reato e' stato accertato, in ragione delle differenti discipline urbanistiche che possono essere assunte dagli organi legislativi regionali. Con cio' che lo stesso comportamento viene a ricevere trattamenti differenti nell'ambito dello stesso territorio nazionale. 3) Violazione dell'art. 117 della Costituzione. L'art. 117 della Costituzione, nel disciplinare la funzione legislativa delle Regioni di diritto comune concorrente a quella dello Stato, stabilisce che l'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni, nelle materie stabilite dall'art. 117 della Costituzione, si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti. La disposizione costituzionale suddetta appare violata dagli artt. 2 e 4 della legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 52 che introducono una disciplina regionale del regime urbanistico delle ristrutturazioni edilizie totalmente difforme da quello concessorio di cui all'art. 9 della legge cornice 28 febbraio 1985 n. 47 e dalla disciplina generale della materia, quale si evince dal combinato disposto delle norme di cui: all'art. 1 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10, che assoggetta a concessione ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; all'art. 48 della legge statale 5 agosto 1978 n. 457 e all'art. 7 della legge statale 25 marzo 1982 n. 94 che, fra gli interventi sul patrimonio edilizia esistente, hanno introdotto la deroga dal regime concessorio per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ma non gia' per quelli di ristrutturazione edilizia; all'art. 9 della legge statale 28 febbraio 1985 n. 47 che ribadisce l'assoggettamento a regime concessorio degli interventi di ristrutturazione edilizia; all'art. 2 comma 60 punto 7 della legge statale 28 dicembre 1996 n. 662 che, nel classificare gli interventi soggetti a denuncia di inizio di attivita', non menziona gli interventi di ristrutturazione edilizia. Norme tutte statuenti il principio fondamentale secondo cui un intervento di forte impatto urbanistico come quello della ristrutturazione edilizia postula una forma pregnante di controllo di conformita' edilizia-urbanistica quale quella della concessione edilizia - espressa e non tacita per silenzio assenso - da parte del Sindaco. Vale, al proposito, richiamare quanto sopra detto in punto di delega alle Regioni, a mente dell'art. 25 ultimo comma legge 28 febbraio 1985 n. 47, della potesta' di disciplinare casi particolari di trasformazioni di immobili o del loro uso subordinate a regimi attenuati, consentendo cosi' una disciplina eterogenea sul territorio nazionale. Si ribadisce che la stessa legge-quadro 28 febbraio 1985 n. 47 - come la stessa si autodefinisce espressamente all'art. l - pone alla normazione regionale in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia il limite della conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della legge statale. E tra questi vi e' quello dell'assoggettamento a concessione edilizia degli interventi di ristrutturazione edilizia, stabilito dall'art. 9, inserito nel capo I, ricognitivo e confermativo del regime stabilito dalla precedente normazione (... le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 31 lett. d) legge 5 agosto 1978 n. 457, eseguite in assenza di concessione ...). Normativa ribadita ulteriormente dalla successiva legge statale 28 dicembre 1996 n. 662 che, all'art. 2 comma 60 punto 7, nel classificare gli interventi soggetti a denuncia di inizio di attivita', non menziona gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con cio' che dal complesso delle leggi vigenti si desume il principio che l'intervento di ristrutturazione edilizia deve essere sottoposto al regime della concessione del sindaco. Va richiamato, al proposito, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di disciplina edilizia le regioni possono intervenire solo nei limiti in cui tale potere sia stato loro conferito dalle leggi dello Stato, con cio' che, in difetto di specifiche previsioni al riguardo, l'obbligo della preventiva concessione in vista di ogni tipo di costruzione non puo' essere modificato o rimosso dalla legislazione regionale (v. Cass. Sez. V, 4 agosto 1994 n. 8763, Battiato). Sussistono, dunque, dubbi di incostituzionalita' della legge regionale sufficientemente fondati da rimettersi la questione di legittimita' al vaglio della Corte costituzionale.