IL TRIBUNALE

    Esaminati   gli   atti  della  causa  tra  Giulii  Capponi  Gino,
ricorrente,  Regione  Umbria,  convenuta,  Azienda  unita'  sanitaria
locale n. 4 Terni, chiamata in causa, ha emesso la seguene ordinanza.

                          Rilevato in fatto

    Con  contratto  del  14 febbraio  1995,  stipulato con la Regione
Umbria, il dott. Gino Giulii Capponi assumeva l'incarico di direttore
generale   dell'Azienda   unita'   sanitaria   n. 4   (che  all'epoca
comprendeva  il  territorio dell'orvietano) alle condizioni stabilite
nel contratto stesso.
    Con legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema
sanitario  regionale)  l'Unita'  sanitaria locale n. 4 veniva, pero',
soppressa  (art. 36,  comma  1  ) mediante incorporazione nell'Unita'
sanitaria  locale  n. 5  (quella  di  Terni) che assumeva, quindi, la
denominazione di Unita' sanitaria n. 4.
    La  stessa legge regionale all'art. 34, comma 3, cosi' disponeva:
"Gli  organi delle Aziende sanitarie regionali in carica alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  decadono  a far data dai
provvedimenti  di  nomina  dei loro successori. I relativi rapporti e
contratti di lavoro sono risolti di diritto alla stessa data".
    Con  deliberazione del 13 maggio 1998 n. 2197, trasmessa al dott.
Giulii  Capponi  dall'assessore  regionale  con  lettera del 4 giugno
1998,   la   giunta   regionale   deliberava  che,  in  seguito  alla
soppressione   della   U.S.L,   n. 4   dell'orvietano,   il  rapporto
contrattuale  con il dott. Giulii Capponi doveva ritenersi cessato ex
art. 2228   c.c.   per   sopravvenuta   impossibilita'   di  svolgere
l'incarico.
    Il   dott.  Giulii  Capponi,  con  lettera  del  31 luglio  1998,
impugnava  tale  deliberazione,  qualificandola  atto  di recesso dal
rapporto  di  lavoro,  ma inutilmente chiedeva che venisse formato il
collegio arbitrale e fissata la data per il tentativo obbligatorio di
conciliazione.
    Donde il presente giudizio.
    Con  ricorso  depositato  in  data  7 luglio 2000 il dott. Giulii
Capponi   ha   chiesto,  fra  l'altro,  che,  negata  la  sussistenza
dell'impossibilita'  sopravvenuta  della  prestazione  allegata dalla
Regione  Umbria,  venga dichiarato l'inadempimento contrattuale della
stessa,  per  non  avere  consentito la prosecuzione del rapporto, e,
quindi,  che  venga  condannata  al  pagamento degli importi che egli
avrebbe percepito se il rapporto avesse avuto regolare svolgimento.
    Sotto  il profilo giuridico ha osservato che il rapporto non puo'
ritenersi  cessato  neanche in base all'art. 34, comma 3, della legge
regionale  sopra  riportato,  dovendosi  tale  disposizione  ritenere
viziata   da  illegittimita'  costituzionale,  per  violazione  degli
artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, laddove, eccedendo i limiti del
potere  legislativo  conferito  alla  regione,  incide  su  posizioni
soggettive facenti capo a disciplina statale.
    La  Regione  Umbria, costituendosi in giudizio, non ha contestato
la  veridicita' delle circostanze materiali esposte dal ricorrente ma
(oltre  a formulare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva)
ha  ribadito  la  legittimita'  del  proprio operato asserendo che la
soppressione  della  U.S.L,  n. 4  ad  opera dell'art. 36 della legge
regionale   n. 3/1998  rappresenta  il  factum  principis  idoneo  ad
escludere l'imputabilita' dell'inadempimento.
    Inoltre  ha  dedotto  la manifesta infondatezza dell'eccezione di
legittimita'    costituzionale    sollevata    dal    ricorrente   in
considerazione della discrezionalita' del legislatore regionale nelle
materie  di  sua  competenza  e  per  la razionalita' della scelta di
incorporare la U.S.L. n. 4 di Orvieto in quella di Terni.
    Con  ordinanza del 1o dicembre 2000 e' stata disposta la chiamata
in  causa  dell'Azienda unita' sanitaria n. 4 la quale, costituendosi
in  giudizio,  ha  eccepito  il difetto di giurisdizione come pure la
carenza di legittimazione passiva.
    Nel merito ha fatto sostanzialmente propria la tesi della Regione
Umbria.  Con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2001 questo giudice
ha riconosciuto la propria giurisdizione.
    Quindi,  riservando  alla  sentenza  definitiva  la  decisione in
ordine   agli   altri   punti,   ha   esaminato   la   questione   di
costituzionalita'    prospettata   dalla   difesa   del   ricorrente,
ritenendola rilevante e, con esclusivo riferimento agli artt. 3 e 117
della   Costituzione,  non  manifestamente  infondata  per  i  motivi
appresso esposti.

                       Considerato in diritto

    Rilevanza della questione.
    Nella  deliberazione  del 13 maggio 1998 n. 2197, con la quale la
giunta  regionale  ha  dato atto della cessazione del rapporto con il
dott.  Giulii  Capponi,  viene  richiamata  soltanto  la  causa della
impossibilita'  sopravvenuta  della  prestazione  ex  art. 2228 c.c.,
ravvisata  nella soppressione della U.S.L, n. 4 dell'orvietano, e non
anche  la  risoluzione  di diritto dei rapporti e contratti di lavoro
prevista  dall'art. 34,  comma  3 ultima parte, della legge regionale
20 gennaio  1998  n. 3, quale conseguenza della nomina dei successori
degli  organi  delle  Aziende sanitarie regionali gia' in carica alla
data  della  entrata  in  vigore della legge. Tuttavia, poiche' anche
l'art. 36  della  legge  regionale  citata  configura  chiaramente un
fenomeno  successorio,  dovendo  necessariamente  subentrare l'Unita'
sanitaria incorporante a quella incorporata nella titolanta' di tutti
i  rapporti  gia'  a questa facenti capo, appare logico ricomprendere
nell'ambito di operativita' dell'art. 34, comma 3 ultima parte, anche
la  situazione  oggetto  dell'art. 36,  dal  momento che quest'ultima
disposizione,   sebbene   dettata   espressamente   per  disciplinare
l'incorporazione  della U.S.L. dell'orvietano in quella di Terni, non
e'  esaustiva  di  tutti  gli  aspetti  del  fenomeno successorio ne'
presenta   elementi   incompatibili   con   la   disciplina   dettata
dall'art. 34, comma 3 ultima parte.
    Ma   allora,   poiche'   la  risoluzione  del  rapporto  prevista
dall'art. 34,  comma 3 ultima parte, opera di diritto, il giudicante,
sebbene  -  come  ricordato - la deliberazione della giunta regionale
non  richiami  tale  causa  di  estinzione  del  rapporto, deve porsi
ugualmente il problema della legittimita' costituzionale della norma,
dal  momento  che  sarebbe  del  tutto inutile negare, in ipotesi, la
verificazione  della  impossibilita'  sopravvenuta  della prestazione
allegata  dalla  Giunta  regionale,  se  poi  si  dovesse  ugualmente
dichiarare  cessato  il  rapporto  con  il  dott.  Giulii Capponi per
l'operativita'  della risoluzione di diritto in questione, rilevabile
in quanto tale anche d'ufficio.
    Inoltre,  poiche'  il  ricorrente  ha  chiesto, quale conseguenza
della   illegittimita'   del   recesso  della  giunta  regionale,  la
corresponsione  degli importi che avrebbe dovuto percepire qualora il
rapporto  fosse continuato fino alla scadenza pattuita (cinque anni a
decorrere  dalla  data di sottoscrizione del contratto), la questione
di  legittimita'  dell'art. 34, comma 3 ultima parte, legge regionale
citata,  risulta,  comunque,  rilevante ai fini della quantificazione
degli  importi da corrispondere, dal momento che, una volta negata in
ipotesi  la  causa  di  estinzione  della impossibilita' sopravvenuta
allegata  dalla  Giunta  regionale, occorrerebbe, pero', accertare se
successivamente  si  sia  verificata  la  risoluzione  di diritto del
rapporto  in  seguito  alla nomina del nuovo direttore generale della
U.S.L. di Terni (la nuova U.S.L. n. 4), che risulta in effetti essere
avvenuta con decreto del Presidente della giunta regionale n. 333 del
23 giugno  1998,  a  seguito  di deliberazione della giunta regionale
n. 3229  del  13 giugno 1998, successiva, quindi di pochi giorni alla
deliberazione che ha rilevato la cessazione del rapporto con il dott.
Giulii Capponi.
    Ed  ovviamente  altro  e' determinare gli importi con riferimento
alla  scadenza  originariamente  pattuita,  altro e' determinarli con
riferimento ad una durata ben piu' breve.
    Non manifesta infondatezza della questione.
    La questione appare manifestamente infondata con riferimento alla
violazione  dell'art. 97  della  Costituzione in quanto comprensibili
esigenze   di   riorganizzazione   delle   aziende   sanitarie  e  di
contenimento   della   spesa   possono  giustificare  la  scelta  del
legislatore regionale.
    Non appare, invece, manifestamente infondata con riferimento agli
artt. 3 e 117 della Costituzione.
    Il  contratto  stipulato tra il dott. Giulii Capponi e la Regione
Umbria,  come  tutti  i contratti destinati a regolare il rapporto di
lavoro  dei  dirigenti pubblici, e' un contatto di diritto privato e,
in   quanto  tale,  disciplinato  esclusivamente  da  leggi  statali.
Soltanto   la   legge   statale  puo',  dunque,  prevedere  cause  di
risoluzione del contratto o di estinzione del rapporto, eventualmente
rimandando  anche  ad  altre  fonti, quali i contratti collettivi, la
volonta'  dei  contraenti  ed eventualmente la stessa legge regionale
ma, ovviamente, soltanto nei limiti previsti dalla legge dello Stato.
    La  disposizione  regionale, quindi, prevedendo la risoluzione di
diritto  dei  rapporti  e  dei contratti di lavoro gia' in essere, ha
inciso  su  situazioni di diritto tutelate dalla legge dello Stato e,
dunque,  si  e'  posta  in  contrasto con la legge dello Stato in una
materia,  quella  relativa  alla  disciplina  dei contratti di lavoro
privati,  non  attribuita  alla  sua  competenza,  non  potendo farsi
rientrare  nell'ambito  dell'assistenza  sanitaria  ed ospedaliera la
regolamentazione  dei  contratti  di lavoro, soprattutto se diretta a
modificare o estinguere rapporti sorti in base alla legge dello Stato
e dalla stessa tutelati.
    Sospetta violazione, dunque, dell'art. 117 della Costituzione.
    La  norma  regionale,  inoltre,  essendo diretta a determinare la
risoluzione  di  diritto  di  rapporti  gia' in essere, concretamente
individuabili,   difetta   di  generalita'  ed  astrattezza  e  crea,
conseguentemente,  una ingiustificata disparita' di trattamento tra i
soggetti  di  tali  rapporti  e tutti gli altri che, avendo stipulato
contratti  in  base  alla  medesima disciplina statale, non vedono la
propria posizione incisa dalla legge regionale.
    Sospetta violazione, dunque, dell'art. 3 della Costituzione.