IL TRIBUNALE Esaminati gli atti della causa tra Giulii Capponi Gino, ricorrente, Regione Umbria, convenuta, Azienda unita' sanitaria locale n. 4 Terni, chiamata in causa, ha emesso la seguene ordinanza. Rilevato in fatto Con contratto del 14 febbraio 1995, stipulato con la Regione Umbria, il dott. Gino Giulii Capponi assumeva l'incarico di direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria n. 4 (che all'epoca comprendeva il territorio dell'orvietano) alle condizioni stabilite nel contratto stesso. Con legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) l'Unita' sanitaria locale n. 4 veniva, pero', soppressa (art. 36, comma 1 ) mediante incorporazione nell'Unita' sanitaria locale n. 5 (quella di Terni) che assumeva, quindi, la denominazione di Unita' sanitaria n. 4. La stessa legge regionale all'art. 34, comma 3, cosi' disponeva: "Gli organi delle Aziende sanitarie regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono a far data dai provvedimenti di nomina dei loro successori. I relativi rapporti e contratti di lavoro sono risolti di diritto alla stessa data". Con deliberazione del 13 maggio 1998 n. 2197, trasmessa al dott. Giulii Capponi dall'assessore regionale con lettera del 4 giugno 1998, la giunta regionale deliberava che, in seguito alla soppressione della U.S.L, n. 4 dell'orvietano, il rapporto contrattuale con il dott. Giulii Capponi doveva ritenersi cessato ex art. 2228 c.c. per sopravvenuta impossibilita' di svolgere l'incarico. Il dott. Giulii Capponi, con lettera del 31 luglio 1998, impugnava tale deliberazione, qualificandola atto di recesso dal rapporto di lavoro, ma inutilmente chiedeva che venisse formato il collegio arbitrale e fissata la data per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Donde il presente giudizio. Con ricorso depositato in data 7 luglio 2000 il dott. Giulii Capponi ha chiesto, fra l'altro, che, negata la sussistenza dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione allegata dalla Regione Umbria, venga dichiarato l'inadempimento contrattuale della stessa, per non avere consentito la prosecuzione del rapporto, e, quindi, che venga condannata al pagamento degli importi che egli avrebbe percepito se il rapporto avesse avuto regolare svolgimento. Sotto il profilo giuridico ha osservato che il rapporto non puo' ritenersi cessato neanche in base all'art. 34, comma 3, della legge regionale sopra riportato, dovendosi tale disposizione ritenere viziata da illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, laddove, eccedendo i limiti del potere legislativo conferito alla regione, incide su posizioni soggettive facenti capo a disciplina statale. La Regione Umbria, costituendosi in giudizio, non ha contestato la veridicita' delle circostanze materiali esposte dal ricorrente ma (oltre a formulare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva) ha ribadito la legittimita' del proprio operato asserendo che la soppressione della U.S.L, n. 4 ad opera dell'art. 36 della legge regionale n. 3/1998 rappresenta il factum principis idoneo ad escludere l'imputabilita' dell'inadempimento. Inoltre ha dedotto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in considerazione della discrezionalita' del legislatore regionale nelle materie di sua competenza e per la razionalita' della scelta di incorporare la U.S.L. n. 4 di Orvieto in quella di Terni. Con ordinanza del 1o dicembre 2000 e' stata disposta la chiamata in causa dell'Azienda unita' sanitaria n. 4 la quale, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione come pure la carenza di legittimazione passiva. Nel merito ha fatto sostanzialmente propria la tesi della Regione Umbria. Con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2001 questo giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione. Quindi, riservando alla sentenza definitiva la decisione in ordine agli altri punti, ha esaminato la questione di costituzionalita' prospettata dalla difesa del ricorrente, ritenendola rilevante e, con esclusivo riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, non manifestamente infondata per i motivi appresso esposti. Considerato in diritto Rilevanza della questione. Nella deliberazione del 13 maggio 1998 n. 2197, con la quale la giunta regionale ha dato atto della cessazione del rapporto con il dott. Giulii Capponi, viene richiamata soltanto la causa della impossibilita' sopravvenuta della prestazione ex art. 2228 c.c., ravvisata nella soppressione della U.S.L, n. 4 dell'orvietano, e non anche la risoluzione di diritto dei rapporti e contratti di lavoro prevista dall'art. 34, comma 3 ultima parte, della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3, quale conseguenza della nomina dei successori degli organi delle Aziende sanitarie regionali gia' in carica alla data della entrata in vigore della legge. Tuttavia, poiche' anche l'art. 36 della legge regionale citata configura chiaramente un fenomeno successorio, dovendo necessariamente subentrare l'Unita' sanitaria incorporante a quella incorporata nella titolanta' di tutti i rapporti gia' a questa facenti capo, appare logico ricomprendere nell'ambito di operativita' dell'art. 34, comma 3 ultima parte, anche la situazione oggetto dell'art. 36, dal momento che quest'ultima disposizione, sebbene dettata espressamente per disciplinare l'incorporazione della U.S.L. dell'orvietano in quella di Terni, non e' esaustiva di tutti gli aspetti del fenomeno successorio ne' presenta elementi incompatibili con la disciplina dettata dall'art. 34, comma 3 ultima parte. Ma allora, poiche' la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 34, comma 3 ultima parte, opera di diritto, il giudicante, sebbene - come ricordato - la deliberazione della giunta regionale non richiami tale causa di estinzione del rapporto, deve porsi ugualmente il problema della legittimita' costituzionale della norma, dal momento che sarebbe del tutto inutile negare, in ipotesi, la verificazione della impossibilita' sopravvenuta della prestazione allegata dalla Giunta regionale, se poi si dovesse ugualmente dichiarare cessato il rapporto con il dott. Giulii Capponi per l'operativita' della risoluzione di diritto in questione, rilevabile in quanto tale anche d'ufficio. Inoltre, poiche' il ricorrente ha chiesto, quale conseguenza della illegittimita' del recesso della giunta regionale, la corresponsione degli importi che avrebbe dovuto percepire qualora il rapporto fosse continuato fino alla scadenza pattuita (cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto), la questione di legittimita' dell'art. 34, comma 3 ultima parte, legge regionale citata, risulta, comunque, rilevante ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere, dal momento che, una volta negata in ipotesi la causa di estinzione della impossibilita' sopravvenuta allegata dalla Giunta regionale, occorrerebbe, pero', accertare se successivamente si sia verificata la risoluzione di diritto del rapporto in seguito alla nomina del nuovo direttore generale della U.S.L. di Terni (la nuova U.S.L. n. 4), che risulta in effetti essere avvenuta con decreto del Presidente della giunta regionale n. 333 del 23 giugno 1998, a seguito di deliberazione della giunta regionale n. 3229 del 13 giugno 1998, successiva, quindi di pochi giorni alla deliberazione che ha rilevato la cessazione del rapporto con il dott. Giulii Capponi. Ed ovviamente altro e' determinare gli importi con riferimento alla scadenza originariamente pattuita, altro e' determinarli con riferimento ad una durata ben piu' breve. Non manifesta infondatezza della questione. La questione appare manifestamente infondata con riferimento alla violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto comprensibili esigenze di riorganizzazione delle aziende sanitarie e di contenimento della spesa possono giustificare la scelta del legislatore regionale. Non appare, invece, manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione. Il contratto stipulato tra il dott. Giulii Capponi e la Regione Umbria, come tutti i contratti destinati a regolare il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, e' un contatto di diritto privato e, in quanto tale, disciplinato esclusivamente da leggi statali. Soltanto la legge statale puo', dunque, prevedere cause di risoluzione del contratto o di estinzione del rapporto, eventualmente rimandando anche ad altre fonti, quali i contratti collettivi, la volonta' dei contraenti ed eventualmente la stessa legge regionale ma, ovviamente, soltanto nei limiti previsti dalla legge dello Stato. La disposizione regionale, quindi, prevedendo la risoluzione di diritto dei rapporti e dei contratti di lavoro gia' in essere, ha inciso su situazioni di diritto tutelate dalla legge dello Stato e, dunque, si e' posta in contrasto con la legge dello Stato in una materia, quella relativa alla disciplina dei contratti di lavoro privati, non attribuita alla sua competenza, non potendo farsi rientrare nell'ambito dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera la regolamentazione dei contratti di lavoro, soprattutto se diretta a modificare o estinguere rapporti sorti in base alla legge dello Stato e dalla stessa tutelati. Sospetta violazione, dunque, dell'art. 117 della Costituzione. La norma regionale, inoltre, essendo diretta a determinare la risoluzione di diritto di rapporti gia' in essere, concretamente individuabili, difetta di generalita' ed astrattezza e crea, conseguentemente, una ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti di tali rapporti e tutti gli altri che, avendo stipulato contratti in base alla medesima disciplina statale, non vedono la propria posizione incisa dalla legge regionale. Sospetta violazione, dunque, dell'art. 3 della Costituzione.