IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  di rimessione degli atti per
giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale relativamente
agli  articoli  9  e  62,  legge  3  maggio 1982, n. 203, nella causa
iscritta al n. 1479/1999 avente per oggetto: pagamento somma

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso  depositato  l'8  ottobre  1999 dinanzi alla Sezione
specializzata  agraria, Mari Rossana chiedeva che, previa se del caso
rimessione  degli  atti alla Corte costituzionale, venisse fissato il
canone  di affitto per il fondo di proprieta' della ricorrente stessa
e  sito  in  Marotta  di Mondolfo nella misura di lire 15 milioni per
anno  o in quella maggiore o minore ritenuta congrua alla stregua dei
criteri fissati dalla legge 203/1982 e condannare il Bacchiocchi alla
corresponsione  delle  differenze  dovute per tutte le annate agrarie
decorse  ad iniziare dall'annata agraria 1994/1995, con gli interessi
legali   dal   giorno  della  domanda  al  saldo.  Si  costituiva  il
Bacchiocchi  chiedendo  il rigetto della domanda attrice. All'udienza
del 30 novembre 1999 il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione
degli  atti  alla Corte costituzionale dichiarando non manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  degli  artt. 9 e 62 legge
203/1982 per contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 Cost., sospendendo il
giudizio.  Veniva  decisa  la  questione  da  questa ecc.ma Corte con
ordinanza 449/2000 che dichiarava la manifesta inammissibilita' della
questione  sollevata,  stante  la lacuna espositiva dell'ordinanza di
rimessione  che  non  aveva  indicato  i  termini  della  fattispecie
concreta    oggetto   del   giudizio   principale.   Con   successivo
provvedimento  del  3  novembre  2000  veniva  fissata  l'udienza  di
prosecuzione  del  giudizio dinanzi al tribunale e all'udienza del 30
gennaio 2001 le parti discutevano la causa.
    Il  tribunale  pronunciava,  all'esito,  la presente ordinanza di
rimessione.
                              Rilevanza
    La  questione  dedotta  ha  nel  procedimento de quo un'incidenza
attuale  e  non  meramente  eventuale;  questo  giudicante  non  puo'
prescindere   dalla   decisione   della   questione  di  legittimita'
costituzionale  e  la pregiudizialita' necessaria si ravvisa sotto il
seguente profilo.
    Se  fosse  accertata la incostituzionalita' della norma citata la
ricorrente  avrebbe  diritto  alla percezione di un canone di affitto
non  irrisorio,  piu'  alto  quindi  di quello percepito nelle annate
agrarie  del  1994/1995  (canone  pari  a  1.600.000  circa),  annata
1995/1996  (pari  a  lire  1.700.000),  annata 1996/1997 (pari a lire
1.700.000),  annata agraria 1997/1998 (pari a lire 1.800.000), annata
agraria  1998/1999 (pari a lire 1.800.000 circa). Ora, il fondo della
ricorrente   si  trova  in  una  zona  classificata  come  seminativo
arborato,  e'  sito  in  pianura  e  secondo le tabelle formate dalla
speciale  Commissione  regionale con sede in Pesaro e' inserito nella
zona  III  (colle  piano  litoraneo)  e prevalentemente nel gruppo di
coltura  A,  sostanzialmente  la zona piu' fertile dal punto di vista
agrario (circostanza, questa, non smentita da controparte).
    La  ricorrente sostiene che non si debba piu' applicare l'art. 62
della  predetta  legge,  ora  che  e'  entrata in vigore la normativa
1987/403   che  prevede  una  revisione  delle  tariffe  dei  redditi
dominicali  relativi  all'intero  territorio  nazionale;  si  sarebbe
realizzata  la previsione dell'art. 62 della predetta legge per cui i
redditi  dominicali  da  porre  a  base  del  calcolo sono quelli del
competente ufficio del catasto.
    A  dire  della  ricorrente  inoltre  i vicini di fondo, aventi un
fondo delle medesime estensioni circa, percepiscono un canone annuale
ben  superiore  a  quello  da  lei  percepito, pari a lire 15.000.000
(circostanza questa pero' contestata da controparte).
    Se  venisse  accolta la questione di legittimita' costituzionale,
la ricorrente avrebbe diritto ad un canone ben superiore alle attuali
L. 50.000 circa mensili per un fondo di ben 14 ettari, molto fertile.
La domanda attrice verrebbe pertanto accolta.
    In  caso di infondatezza della questione verrebbe invece respinta
dovendosi  applicare  il  combinato disposto degli artt. 9 e 62 legge
n. 203/1982  e  la  ricorrente  non avrebbe diritto ad un canone piu'
alto.
                     Non manifesta infondatezza
    Ritenuto   preliminarmente   che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  sia  ancora  proponibile nel corso di questo grado di
giudizio,  posto  che  l'art. 24  della legge 1953/1987 impone che la
questione  venga  sollevata  all'inizio  di  ogni ulteriore grado del
processo  solo  qualora  vi  sia  stata  una ordinanza di rigetto per
manifesta irrilevanza o infondatezza, mentre nel caso di specie vi e'
stata   una  ordinanza  di  manifesta  inammissibilita'  perche'  non
motivata sul punto della rilevanza dal giudice remittente.
    Ritenuto  che la questione non sia manifestamente infondata sotto
i seguenti profili:
    In  relazione all'art. 3, primo comma Cost., per la disparita' di
trattamento che tale norma viene a creare.
    Il  legislatore puo' si' trattare alcune situazioni o determinati
soggetti  in  modo  diverso oppure parificarli ad altri soggetti o ad
altre  situazioni  gia'  oggetto di altra disciplina purche' cio' sia
ragionevole.
    Nel  caso di specie si rileva che in diverse regioni italiane per
esempio   l'Emilia  Romagna  sono  stati  stipulati  accordi  fra  le
organizzazioni  sindacali  dei  proprietari  e  degli  affittuari per
giungere  ad  un equo contemperamento dei contrastanti interessi e ad
una  effettiva  remunerazione  del locatore. Nelle Marche invece tali
accordi  non  esistono  e  quindi  si  applica l'art. 62 legge n. 203
/1982.  E'  vero  che  tale  contrasto  deriva  dall'iniziativa delle
organizzazioni  sindacali  ma  e' reso possibile proprio dall'attuale
sistema  legislativo  in  particolare  dall'art. 45  della  legge che
prevede la possibilita' di stipulare accordi collettivi.
    In relazione all'art. 42 e all'art. 44 della Costituzione:
    Il canone come stabilito dal combinato disposto degli articoli in
oggetto  va  calcolato sulla base del reddito domenicale e il reddito
domenicale  da  prendere in considerazione e' ancora quello stabilito
dal  r.d. 4 aprile 1939, n. 589, nonostante l'entrata in vigore della
revisione degli estimi catastali avvenuta il primo gennaio 1988.
    Ora  che  i dati catastali sono stati elaborati, la sopravvivenza
del vecchio catasto non e' piu' giustificata.
    E'  vero  che questa ecc.ma Corte costituzionale con sentenza del
1984,  n. 139  si  e' gia' pronunciata affermando che e' infondata la
questione  di legittimita' degli artt. 8, 9, 10, 13 legge n. 203/1982
nella  parte in cui vengono fissati i coefficienti di moltiplicazione
per  il  calcolo  dell'equo canone per l'affitto, in riferimento agli
artt. 3,  42  e  44;  tuttavia  dopo 17 anni da quella pronuncia puo'
ritenersi  non  piu'  rispettato  quel principio legislativo (e prima
ancora costituzionale di cui si dira') previsto dall'art. 9, comma 6,
laddove  si  sancisce  che si deve assicurare in primo luogo una equa
remunerazione  del  lavoro  dell'affittuario e della sua famiglia. Le
commissioni   tengono   anche   conto   degli   apporti  di  capitali
dell'affittuario   dei   costi   di  produzione,  della  esigenza  di
riconoscere  un  compenso ai capitali investiti e degli altri apporti
del locatore.
    Ne  viene  che  anche il disposto dell'art. 42 della Costituzione
(la proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge) viene
ad   essere  violato  riconoscendo  al  concedente  un  corrispettivo
irrisorio.  Il  canone derivante dall'applicazione dell'art. 62 legge
n. 203/1982 riveste solo valore simbolico in questo modo.
    Viene  inoltre,  tale  disciplina,  ad  essere  in  contrasto con
l'art. 44  della  Costituzione  perche'  non stabilisce equi rapporti
sociali.
    I  dati  catastali  per il lungo periodo trascorso perdono sempre
piu'  idoneita'  a  rappresentare  le  effettive  caratteristiche dei
terreni  agricoli  (il  valore di mercato del terreno in questione, a
parere degli esperti componenti la presente sezione specializzata, e'
pari  a  circa  sette volte quello che si ottiene secondo il criterio
legislativo).
    "Non  puo'  essere  piu' razionalmente giustificabile l'ulteriore
protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio
e  la  mancata  utilizzazione  di  elementi  che sono invece idonei a
rappresentare  la  realta'  attuale  e  quindi a porre i rapporti tra
concedente  e  affittuario  su  un piano ad essa piu' rispondente". A
volere continuare ad utilizzare il parametro del 1939 "si porrebbe il
problema  della  intrinseca  razionalita'  di  una  norma  fondata su
elementi  ormai superati": questo aveva gia' affermato l'ill.ma Corte
costituzionale gia' nella sentenza del 1984 n. 139.
    La  stessa  legge  all'art. 62  prevede  che la disciplina doveva
rimanere ferma in attesa di una nuova successiva che ancora non si e'
avuta.   Questa  ecc.ma  Corte  costituzionale  pertanto  gia'  nella
sentenza  139/1984  affermava  che  i dati catastali del 1939 avevano
perso  l'idoneita'  a  rappresentare le effettive caratteristiche dei
terreni agricoli auspicando quindi un aggiornamento della disciplina.
    Prima  ancora  con la sentenza 153/1977 la Corte aveva dichiarato
illegittimi gli artt. 3, 24, 55, legge n. 814/1973, per contrasto con
gli  artt. 3, 42, 44 della Costituzione laddove stabilivano un limite
massimo  di  adeguamento  dei  canoni di affitto di fondi rustici; in
seguito il legislatore emanava, adeguandosi, la legge n. 203/1982.
    In  conclusione si censurano le disposizioni della legge, artt. 9
e 62, in relazione al seguente profilo:
        laddove  prevedono  che  si  debba prendere a base il reddito
domenicale  stabilito  a norma del regio decreto legge 4 aprile 1939,
n. 589,  sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini
la materia, ancorche' intervenga la revisione degli estimi catastali,
e  prevedono quindi un canone di affitto talmente basso da svuotare o
comunque  tale da comprimere irrazionalmente il diritto di proprieta'
e comunque da impedire di stabilire equi rapporti sociali;