Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  presso  la quale
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro  Regione  Calabria, in persona del presidente della giunta
regionale   in   carica,   per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  della  delibera  legislativa: "Nuovo regime giuridico
dei   consorzi   per  le  aree,  i  nuclei  e  le  zone  di  sviluppo
industriale",  approvata  dal  consiglio  regionale  della  Calabria,
riapprovata  a  maggioranza  assoluta  del  medesimo  consiglio nella
seduta del 19 marzo 2001 e comunicata il 23 marzo successivo.
    1.  - La delibera legislativa della Regione Calabria, relativa al
nuovo  regime  giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone
di  sviluppo  industriale  approvata  dal  consiglio  regionale nella
seduta  del  15  gennaio 2001 con delibera n. 51, e' stata oggetto di
rinvio  governativo  deliberato  il  16  febbraio  2001  del seguente
letterale  tenore:  "Il  provvedimento e' censurabile per le seguenti
disposizioni:
        1)  l'art. 18,  commi  5  e  6,  prevedendo  che  in  caso di
accertata  impossibilita'  di funzionamento degli organi consortili o
di riscontrate gravi irregolarita' nella gestione e nel perseguimento
delle  finalita'  istituzionali, il presidente della giunta regionale
possa  procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina
di  un commissario straordinario, prevede - in mancanza di preventiva
ed  autonoma  previsione  ed  individuazione  dei  casi nello statuto
consortile - forme di ingerenza della Regione sulla attivita' e sugli
organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, ponendosi in
contrasto  sia  con  la  disciplina  statale  di  riferimento  di cui
all'art. 36   della  legge  n. 317/1991  e  all'art. 11  della  legge
n. 341/1995,   che,   configurando  i  consorzi  come  enti  pubblici
economici,  attribuisce  alla Regione soltanto il controllo sui piani
economici  e  finanziari di detti enti locali territoriali, parti del
consorzio,  sia  con  il  principio  di  buona amministrazione di cui
all'articolo  97  della  Costituzione  nonche'  con  il  principio di
autonomia  degli  enti  locali  territoriali  di cui all'articolo 128
della Costituzione;
        2)  per  i  medesimi  motivi  sopra  esposti  e'  censurabile
l'articolo  25  che  prevede  che  la  Regione  individui  in ciascun
consorzio "le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della
vocazione dei singoli territori";
        3) l'articolo 22 che prevede il procedimento della conferenza
dei servizi non e' in linea con la recentissima disciplina statale di
cui agli articoli da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che
ha  ulteriormente  modificato  le  disposizioni  vigenti  della legge
n. 241/1990 in materia di conferenza di servizi".
    Il   consiglio   ha   riapprovato   a   maggioranza  assoluta  la
deliberazione  legislativa nel testo originario non tenendo conto del
rilievo governativo.
    Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro per gli
affari  regionali,  la  cui  relazione  e' allegata al verbale, nella
seduta del 4 aprile 2001 ha deliberato la impugnazione della delibera
legislativa calabra.
    2.  -  E'  in linea di indirizzo politico del Governo tutelare in
ogni  sua  forma l'autonomia dei consorzi di sviluppo industriale, in
ossequio  al  principio  di autonomia degli enti locali territoriali,
che fanno parte dei consorzi medesimi.
    La  delibera  legislativa impugnata si colloca in contro tendenza
rispetto alla normativa costituzionale e ordinaria.
    Non  possono  in  questa  sede che ribadirsi le argomentazioni di
illegittimita'  della  deliberazione  legislativa calabra riapprovata
senza tener conto alcuno dei puntuali rilievi sollevati dal Governo.
    3.  -  L'articolo  18,  commi  5  e  6, prevedendo che in caso di
accertata  impossibilita'  di funzionamento degli organi consortili o
di riscontrate gravi irregolarita' nella gestione e nel perseguimento
delle  finalita'  istituzionali, il presidente della giunta regionale
possa  procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina
di un commissario straordinario, attua - in mancanza di preventiva ed
autonoma  previsione  dei  casi  nello Statuto consortile - una forma
incondizionata  di  ingerenza  della  Regione  sull'attivita' e sugli
Organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.
    Il potere di scioglimento, non rapportato a presupposti certi, si
pone  in  contrasto  sia  con  la  disciplina  statale di riferimento
contenuta  nell'art. 36  della legge n. 317/1991 e nell'art. 11 della
legge  n. 341/1995,  che  configurando  i consorzi come enti pubblici
economici,  attribuisce  alla Regione soltanto il potere di controllo
sui piani economici e finanziari e non sul funzionamento dei consorzi
medesimi,  sia  con  il  principio  di  buona  amministrazione di cui
all'art. 97 della Costituzione, nonche' con il principio di autonomia
degli   enti   locali   territoriali   di   cui   all'art. 128  della
Costituzione,  che  non ammette limiti alla autonomia medesima se non
in forza di espressa previsione legislativa parametrata su situazioni
specifiche   delle  quali  deve  verificarsi,  in  base  a  parametri
puntuali, il venire in essere.
    4. - Anche l'art. 25, che prevede la Regione individui in ciascun
consorzio "le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della
vocazione   dei   singoli   territori",   costituisce  una  ingerenza
nell'attivita'  del  consorzio,  che  per  definizione e' espressione
dell'autonomia  del  medesimo. E cio', a non voler considerare che la
situazione di "gravi irregolarita' nella gestione e nel perseguimento
delle  finalita'  istituzionali"  potrebbe  essere  stata determinata
proprio   dall'indebita   ingerenza   della  Regione  nella  gestione
dell'attivita'   del   consorzio  che  la  norma  contestata  intende
legittimare.
    L'art. 22  che  prevede  il  procedimento  della  conferenza  dei
servizi  non  e'  in  linea con gli articoli da 9 a 12 della legge 24
novembre   2000,   n. 340,   che   ha   ulteriormente  modificato  le
disposizioni  vigenti  della  legge  n. 241  del  1990  in materia di
conferenza  di  servizi e che per il suo carattere si impone anche al
legislatore regionale.