Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa: "Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale", approvata dal consiglio regionale della Calabria, riapprovata a maggioranza assoluta del medesimo consiglio nella seduta del 19 marzo 2001 e comunicata il 23 marzo successivo. 1. - La delibera legislativa della Regione Calabria, relativa al nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2001 con delibera n. 51, e' stata oggetto di rinvio governativo deliberato il 16 febbraio 2001 del seguente letterale tenore: "Il provvedimento e' censurabile per le seguenti disposizioni: 1) l'art. 18, commi 5 e 6, prevedendo che in caso di accertata impossibilita' di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarita' nella gestione e nel perseguimento delle finalita' istituzionali, il presidente della giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un commissario straordinario, prevede - in mancanza di preventiva ed autonoma previsione ed individuazione dei casi nello statuto consortile - forme di ingerenza della Regione sulla attivita' e sugli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, ponendosi in contrasto sia con la disciplina statale di riferimento di cui all'art. 36 della legge n. 317/1991 e all'art. 11 della legge n. 341/1995, che, configurando i consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla Regione soltanto il controllo sui piani economici e finanziari di detti enti locali territoriali, parti del consorzio, sia con il principio di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione nonche' con il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui all'articolo 128 della Costituzione; 2) per i medesimi motivi sopra esposti e' censurabile l'articolo 25 che prevede che la Regione individui in ciascun consorzio "le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli territori"; 3) l'articolo 22 che prevede il procedimento della conferenza dei servizi non e' in linea con la recentissima disciplina statale di cui agli articoli da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha ulteriormente modificato le disposizioni vigenti della legge n. 241/1990 in materia di conferenza di servizi". Il consiglio ha riapprovato a maggioranza assoluta la deliberazione legislativa nel testo originario non tenendo conto del rilievo governativo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, la cui relazione e' allegata al verbale, nella seduta del 4 aprile 2001 ha deliberato la impugnazione della delibera legislativa calabra. 2. - E' in linea di indirizzo politico del Governo tutelare in ogni sua forma l'autonomia dei consorzi di sviluppo industriale, in ossequio al principio di autonomia degli enti locali territoriali, che fanno parte dei consorzi medesimi. La delibera legislativa impugnata si colloca in contro tendenza rispetto alla normativa costituzionale e ordinaria. Non possono in questa sede che ribadirsi le argomentazioni di illegittimita' della deliberazione legislativa calabra riapprovata senza tener conto alcuno dei puntuali rilievi sollevati dal Governo. 3. - L'articolo 18, commi 5 e 6, prevedendo che in caso di accertata impossibilita' di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarita' nella gestione e nel perseguimento delle finalita' istituzionali, il presidente della giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un commissario straordinario, attua - in mancanza di preventiva ed autonoma previsione dei casi nello Statuto consortile - una forma incondizionata di ingerenza della Regione sull'attivita' e sugli Organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale. Il potere di scioglimento, non rapportato a presupposti certi, si pone in contrasto sia con la disciplina statale di riferimento contenuta nell'art. 36 della legge n. 317/1991 e nell'art. 11 della legge n. 341/1995, che configurando i consorzi come enti pubblici economici, attribuisce alla Regione soltanto il potere di controllo sui piani economici e finanziari e non sul funzionamento dei consorzi medesimi, sia con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonche' con il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui all'art. 128 della Costituzione, che non ammette limiti alla autonomia medesima se non in forza di espressa previsione legislativa parametrata su situazioni specifiche delle quali deve verificarsi, in base a parametri puntuali, il venire in essere. 4. - Anche l'art. 25, che prevede la Regione individui in ciascun consorzio "le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli territori", costituisce una ingerenza nell'attivita' del consorzio, che per definizione e' espressione dell'autonomia del medesimo. E cio', a non voler considerare che la situazione di "gravi irregolarita' nella gestione e nel perseguimento delle finalita' istituzionali" potrebbe essere stata determinata proprio dall'indebita ingerenza della Regione nella gestione dell'attivita' del consorzio che la norma contestata intende legittimare. L'art. 22 che prevede il procedimento della conferenza dei servizi non e' in linea con gli articoli da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha ulteriormente modificato le disposizioni vigenti della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi e che per il suo carattere si impone anche al legislatore regionale.