IL TRIBUNALE Letta la richiesta del p.m. della locale procura della Repubblica in data 15 gennaio 2000 intesa ad ottenere la revoca della condanna inflitta a Colmano Massimiliano con sentenza del pretore di Milano del 18 maggio 1998 relativamente ai reati di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 386/1990 per i quali con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e' intervenuta la depenalizzazione e quindi la relativa rideterminazione della pena da porre in esecuzione; Rilevato che Colmano Massimiliano e' stato condannato con la predetta sentenza del pretore di Milano, divenuta esecutiva il 12 giugno 1998, per ciascuno dei sei reati ex art. 1, legge n. 386/1990 (emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario) ad un aumento di pena, in continuazione con gli altri reati di cui all'epigrafe, di gg. 5 di reclusione e quindi di complessivi gg. 30 di reclusione e per ciascuno dei tre reati di cui all'art. 2 della medesima legge n. 386/90 (emissione di assegni senza provvista) di L. 400.000 di multa, pari a complessive L. 1.200.000 di multa; Rilevato che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507/1999 i reati di cui ai citati artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi; Ritenuto che, giusto il disposto di cui all'art. 101, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, questo giudice, in qualita' di giudice dell'esecuzione, deve procedere ai sensi e con le forme di cui agli artt. 673 e 667, comma 4, c.p.p. alla revoca della sentenza sopra indicata nella parte riguardante i reati depenalizzati; Considerato che al secondo comma del menzionato art. 101, d.lgs. n. 507/1999 e' previsto che "le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie"; Considerato che tale previsione normativa appare in contrasto con il principio di ragionevolezza e di parita' di trattamento stabilito dall'art. 2 della Costituzione, giacche' si rivela assolutamente incomprensibile ed ingiustificabile che per effetto della depenalizzazione chi sia stato condannato per una violazione comportante la sola pena detentiva ha diritto alla revoca della stessa senza ulteriori conseguenze, mentre chi sia stato condannato per un reato, come nella specie, ritenuto dal legislatore di minor gravita' avendo comminato la pena pecuniaria sia pure in alternativa a quella detentiva, sia tenuto invece al pagamento della sanzione corrispondente all'ammontare della pena pecuniaria revocata insieme alla depenalizzazione dell'illecito; Considerato che tale questione di costituzionalita' della citata norma di cui al comma 2 dell'art. 101, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con l'art. 2 Cost., appare rilevante nella specie poiche' la disponenda revoca della condanna del Colmano per i tre capi di imputazione relativi alla violazione dell'art. 2, legge n. 386/1990 per i quali gli e' stato inflitto l'aumento della pena pecuniaria di complessive L. 1.200.000 di multa, comporterebbe comunque la riscuotibilita' a suo danno di tale somma a titolo di sanzione, e quindi un'inammissibile disparita' di trattamento rispetto a chi abbia subito una piu' grave condanna a pena detentiva per un addebito poi depenalizzato;