IL TRIBUNALE

    Letta la richiesta del p.m. della locale procura della Repubblica
in  data  15 gennaio 2000 intesa ad ottenere la revoca della condanna
inflitta  a  Colmano  Massimiliano con sentenza del pretore di Milano
del  18  maggio  1998 relativamente ai reati di cui agli artt. 1 e 2,
legge n. 386/1990 per i quali con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e'
intervenuta la depenalizzazione e quindi la relativa rideterminazione
della pena da porre in esecuzione;
    Rilevato  che  Colmano  Massimiliano  e'  stato condannato con la
predetta  sentenza  del  pretore  di Milano, divenuta esecutiva il 12
giugno  1998, per ciascuno dei sei reati ex art. 1, legge n. 386/1990
(emissione  di assegni bancari senza autorizzazione del trattario) ad
un  aumento  di  pena,  in  continuazione  con gli altri reati di cui
all'epigrafe,  di  gg. 5 di reclusione e quindi di complessivi gg. 30
di  reclusione  e  per ciascuno dei tre reati di cui all'art. 2 della
medesima  legge  n. 386/90  (emissione di assegni senza provvista) di
L. 400.000 di multa, pari a complessive L. 1.200.000 di multa;
    Rilevato  che  con  l'entrata  in vigore del d.lgs. n. 507/1999 i
reati di cui ai citati artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 sono stati
depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi;
    Ritenuto  che,  giusto il disposto di cui all'art. 101, d.lgs. 30
dicembre  1999,  n. 507,  questo  giudice,  in  qualita'  di  giudice
dell'esecuzione,  deve  procedere ai sensi e con le forme di cui agli
artt. 673  e  667,  comma  4, c.p.p. alla revoca della sentenza sopra
indicata nella parte riguardante i reati depenalizzati;
    Considerato  che al secondo comma del menzionato art. 101, d.lgs.
n. 507/1999  e'  previsto  che "le multe e le ammende inflitte con le
sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle
spese  del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione
delle pene pecuniarie";
    Considerato che tale previsione normativa appare in contrasto con
il  principio di ragionevolezza e di parita' di trattamento stabilito
dall'art. 2  della  Costituzione,  giacche'  si  rivela assolutamente
incomprensibile   ed   ingiustificabile   che   per   effetto   della
depenalizzazione   chi   sia  stato  condannato  per  una  violazione
comportante  la  sola  pena  detentiva  ha  diritto alla revoca della
stessa  senza  ulteriori conseguenze, mentre chi sia stato condannato
per  un  reato,  come nella specie, ritenuto dal legislatore di minor
gravita'  avendo comminato la pena pecuniaria sia pure in alternativa
a  quella  detentiva,  sia  tenuto invece al pagamento della sanzione
corrispondente  all'ammontare  della pena pecuniaria revocata insieme
alla depenalizzazione dell'illecito;
    Considerato  che tale questione di costituzionalita' della citata
norma  di  cui  al  comma  2  dell'art. 101, d.lgs. 30 dicembre 1999,
n. 507,  per  contrasto  con  l'art. 2  Cost., appare rilevante nella
specie  poiche' la disponenda revoca della condanna del Colmano per i
tre  capi  di imputazione relativi alla violazione dell'art. 2, legge
n. 386/1990  per  i  quali gli e' stato inflitto l'aumento della pena
pecuniaria  di  complessive  L.  1.200.000  di  multa,  comporterebbe
comunque  la  riscuotibilita'  a  suo danno di tale somma a titolo di
sanzione,   e   quindi  un'inammissibile  disparita'  di  trattamento
rispetto  a chi abbia subito una piu' grave condanna a pena detentiva
per un addebito poi depenalizzato;