IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza nella causa civile di appello
iscritta  al  n. 15627  del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno  1999  vertente  tra  Spaccarelli  Marcello,  elettivamente
domiciliato   in  Roma,  via  Basento n. 57,  presso  lo  studio  dei
procuratori  avv.  Luigi  Isabella  Valenzi  e  Carlo  Pavia  che  lo
rappresentano  e difendono per procura a margine dell'atto di appello
appellante,  e  avv. Emilio Ponticiello, elettivamente domiciliato in
Roma, via La Marmora n. 8, in giudizio personalmente, appellato.
    Oggetto: opposizione all'esecuzione;

                          Premesso in fatto

    A)  A  seguito  del  ricorso  ex  art. 615  II c.p.c. proposto da
Spaccarelli  Marcello avverso l'esecuzione n. R.G.E. 12200/1998 pret.
Roma,  intrapresa  in  suo  danno  dall'avv.  Emilio  Ponticiello, il
pretore  di Roma G.E., con ordinanza in data 8 giugno 1998, rigettava
l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rimetteva le parti innanzi
al giudice di pace di Roma, ritenendolo competente per valore;
    B) Riassunta la causa a cura dello Spaccarelli innanzi al giudice
di  pace  di  Roma, questi, con sentenza in data 12-16 febbraio 1999,
dichiarava  la  propria incompetenza, ritenendo competente per valore
il  pretore  di  Roma e condannando lo Spaccarelli al pagamento delle
spese processuali;
    C)  Avverso  tale  pronuncia  ha  proposto appello lo Spaccarelli
deducendo  l'erronea  valutazione del giudice di pace in relazione al
disposto   degli   artt. 27   e   17   c.p.c.   e  in  considerazione
dell'incontestabilita'  del  provvedimento  pretorile,  in quanto non
impugnato   e   divenuto   incontrovertibile   anche   agli   effetti
dell'art. 38   c.p.c.;  l'appellante  ha,  dunque,  concluso  per  la
declaratoria  di  nullita'  della  sentenza  di  primo  grado  con la
rimessione  delle parti innanzi al giudice di pace di Roma e, solo in
via  cautelativa,  ove  il tribunale, pur ritenendo la competenza del
giudice  di  pace, ritenesse di decidere nel merito, ha insistito per
l'accoglimento  del  ricorso  "in  opposizione  a  precetto (rectius,
all'esecuzione) ex art. 615 II c.p.c.";
    D)  Resiste  l'appellato,  il  quale  ha  eccepito,  tra l'altro,
l'inammissibilita'  dell'appello,  deducendo  che "andava proposto il
ricorso  per  cassazione  (anche  a  prescindere  dal  regolamento di
competenza)   ...   proprio  perche'  deciderebbe  una  questione  di
competenza  ...  che  non  e'  appellabile  ma  solo  ricorribile per
cassazione,  come  ogni  sentenza  di  quel giudice emessa nei limiti
della competenza esclusiva";
    Tanto premesso e considerato che:
        E)   l'appellante  ha  assunto  l'esperibilita'  dell'appello
avverso  la sentenza declinatoria di incompetenza del giudice di pace
e,  in  via principale, ha chiesto la rimessione della causa da parte
del tribunale (giudice di appello) al giudice di pace, implicitamente
ritenendo:
          E1)  la  permanente vigenza dell'art. 46 c.p.c. (sostituito
il giudice di pace al conciliatore);
          E2)  la  "rivitalizzazione" dell'ultimo comma del "vecchio"
art. 353   c.p.c.   (sostituendo   al   pretore  e  al  conciliatore,
rispettivamente, il tribunale e il giudice di Pace);
    F) dal canto suo l'appellato:
          F1)  ha  eccepito l'esperibilita' del ricorso ordinario per
cassazione, con motivazione che non risulta di agevole comprensione e
che,  comunque,  non  appare convincente, non trattandosi di causa da
decidere secondo equita';
          F2)   implicitamente   deduce   l'abrogazione  dell'art. 46
c.p.c.,  lasciando  intravedere  la  possibilita'  del regolamento di
competenza.

                         Ritenuto in diritto

    G)  L'eccezione  pregiudiziale  di  inammissibilita' dell'appello
propone al collegio la questione - largamente dibattuta in dottrina e
in  giurisprudenza  -  dell'ammissibilita'  o  meno  del  regolamento
necessario  e facoltativo avverso le sentenze del giudice di pace. E'
noto  che in argomento e' di recente intervenuto il supremo collegio,
il  quale,  nel suo piu' alto consesso, ha accolto la tesi negativa e
ha  affermato  che  l'art. 46  c.p.c. - che, nel testo risultante dal
coordinamento  imposto  dall'art. 39, legge 21 novembre 1991, n. 374,
prevede  l'inapplicabilita'  nei  processi dinanzi al giudice di pace
delle  disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in
tema  di  regolamento  necessario  o facoltativo di competenza - deve
considerarsi  tuttora  vigente: conseguentemente la Corte ha ritenuto
inammissibile  il  regolamento  di competenza avverso la sentenza del
giudice  di  pace,  sia che abbia pronunciato sulla competenza (Cass.
civ.,   sez.   un.,  14  dicembre  1998,  n. 12542),  sia  che  abbia
pronunciato  sulla  sospensione del processo (Cass. civ. sez. un., 27
novembre  1998  n. 12063).  Va  puntualizzato che le SS.UU. (sia pure
incidentalmente, al fine di fornire un ulteriore argomento favorevole
alla  tesi  della  proponibilita'  del  ricorso  ordinario avverso le
sentenze di incompetenza pronunciate in cause di valore non eccedente
lire  due  milioni) hanno escluso la "rivitalizzazione" dell'art. 353
c.p.c.,  cosi' argomentando: "ove si seguisse la tesi qui contestata,
qualora  il  giudice di pace avesse declinato erroneamente la propria
competenza  in  una  controversia  di  valore  inferiore  a  lire due
milioni,  il  giudice  di  appello,  nel dichiarare la competenza del
primo  giudice,  dovrebbe  decidere  la  causa,  secondo diritto, non
potendo  rimettere  la  controversia  a  quest'ultimo,  in quanto non
operano, in proposito, gli artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza
che  la  parte  verrebbe ad essere privata per un errore del giudice,
del  proprio  diritto  ad  una  pronuncia  secondo  equita'"  (V.  in
motivazione Cass. sez. un. n. 12542 cit.).
    H)   In   altre   occasioni   questo   tribunale   ha  dichiarato
l'inammissibilita'  dell'appello  sul  presupposto dell'esperibilita'
del regolamento di competenza per intervenuta abrogazione (implicita)
dell'art. 46  c.p.c.  Piu'  di recente, avuto riguardo all'intervento
del    supremo    collegio    e    preso    atto   dell'autorevolezza
dell'interpretazione  (cui  il giudice di merito dovrebbe adeguarsi),
ha,  comunque,  evidenziato  che la lettura normativa suggerita dalle
SS.UU.  induce  al  sospetto  di incostituzionalita' (ord. trib. Roma
sez.  IV  maggio  1999  nella  causa  iscritta al N.R.G. 24138/1998).
Occorre  qui  ribadire  le  considerazioni  svolte  in  quella  sede,
rilevando  che  -  esclusa  la  rimessione  della  causa da parte del
giudice  di  appello  al  giudice  di  pace  erroneamente  ritenutosi
incompetente   (stante   l'espressa   abrogazione  dell'ultimo  comma
dell'art. 353,    ultimo   comma,   c.p.c.,   avvenuta   nel   quadro
dell'inappellabilita'   delle   sentenze   del   conciliatore)  -  la
devoluzione  dell'impugnativa  sulla competenza al giudice di appello
(nelle  cause  del  giudice  di  pace  di valore superiore a lire due
milioni) comporterebbe:
        H.1) la devoluzione (nei casi in cui il giudice di pace abbia
affermato  la  competenza per materia o per valore del tribunale) del
giudizio  di  merito al tribunale, sulla base della scelta operata in
maniera  definitiva  dal  giudice  di pace, con la conseguenza che la
parte,  in caso di erronea declinatoria della competenza, verrebbe ad
essere privata del doppio grado del giudizio per effetto di un errore
di   quel  giudice,  con  conseguente  violazione  dell'art. 3  della
costituzione  per  ingiustificata  diseguaglianza  e  violazione  del
diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
        H.2)  la  residua  possibilita'  di  restituire  la  causa al
giudice naturale solo se incorsa nelle sentenze di valore inferiore a
lire   due   milioni   e   quindi   inappellabili,   con  conseguente
irragionevole anomalia e ingiustificata diseguaglianza;
        H.3)   la   possibile  sovrapposizione  davanti  allo  stesso
tribunale  del  giudizio  di  appello  e di quello di primo grado per
avvenuta  riassunzione; con l'ulteriore conseguenza che il tribunale,
quale  giudice di appello, (pur ritenuta la competenza del giudice di
pace)  dovrebbe  giudicare nel merito, mentre, quale giudice di primo
grado,  potrebbe  decidere  nel  merito  (eventualmente  in  difforme
avviso) ovvero anche (nel caso di incompetenza per materia) sollevare
il  conflitto  di  competenza.  Di qui il contrasto, gia' evidenziato
nella  precedente  ordinanza di questo tribunale, con il principio di
ragionevolezza  nell'equilibrio  degli strumenti processuali che tali
diritti sono finalizzati a realizzare e rendere concreti;
        H.4)   l'assoluta   insindacabilita'  dei  provvedimenti  del
giudice  di  pace  che  dichiarano la sospensione del processo, unica
eccezione  rispetto  a  tali  provvedimenti emessi da qualunque altro
giudice,  con  conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Invero
non   sembra   assorbente   il  rilievo  delle  SS.UU.,  secondo  cui
l'illegittimita' della sospensione potrebbe essere fatta valere dalla
parte  con la sentenza che definisce il giudizio, tenuto conto che il
diritto alla "non sospensione" risulterebbe irrecuperabile;
    I)   E'  appena  il  caso  di  aggiungere  che  la  questione  di
illegittimita' costituzionale, oltre che non manifestamente infondata
per  quanto sopra ritenuto, e' rilevante agli effetti della decisione
della   causa,   risultando   strumentale   rispetto  alla  questione
pregiudiziale dell'inammissibilita' dell'appello.