IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  iscritta  al  ruolo  generale al n. 010411/2000 fra
Vanna  Giannini  residente in Sesto Fiorentino via Enrico Toti n. 55,
rappresentata  e  difesa  dall'avv. Fulvio  Ferito  ed  elettivamente
domiciliata  presso il suo studio in via Cavour n. 81, e La Fondiaria
Assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze piazza della Liberta' n. 6,
rappresentata  e difesa in giudizio dell'avv. prof. Stefano Grassi ed
elettivamente  domiciliata  presso  il suo studio in Firenze via Gino
Capponi n. 26.
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    L'attrice   Giannini   Vanna   cita   in  giudizio  La  Fondiaria
Assicurazioni   chiedendo   che  la  Fondiaria  sia  condannata  alla
restituzione  della  somma  L. 96.000  pari  alla  differenza  tra la
tariffa  applicata  dalla  Fondiaria  in  relazione  al  contratto di
assicurazione  R.C.  auto  n. 085.327350.65  e la tariffa che sarebbe
dovuta essere applicata tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 2
del  d.l. n. 70 del 28 marzo 2000, convertito in legge 26 maggio 2000
n. 137.
    La   Fondiaria   nella  comparsa  di  costituzione  e  a  verbale
dell'udienza  del  5 gennaio  2001 chiede che la domanda sia respinta
previa  disapplicazione  dell'art. 2  del  citato  d.l. sollevando la
questione di legittimita' costituzionale in relazione al detto art. 2
per  contrasto  con  gli  artt. 3 e 41 della Costituzione nonche' per
contrasto   con   le   norme  comunitarie  e  conseguente  violazione
dell'art. 11 della Costituzione.
    Secondo questo g.d.p. si profila la violazione dell'art. 41 della
Costituzione  e  in  piu'  la  violazione  dell'art. 11  della stessa
Costituzione.
    L'obbligo  di  approvazione  preventiva  delle condizioni e delle
tariffe  RC  auto e' venuto meno con il principio di liberalizzazione
delle  tariffe  e  delle polizze imposto da direttive comunitarie; in
particolare  l'art. 6  della direttiva n. 92/49 del 18 giugno 1992 ha
vietato agli stati membri di introdurre o mantenere "disposizioni che
esigano  la  preventiva  approvazione  o la comunicazione sistematica
delle  condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione,
delle  tariffe  nonche'  di  formulari e altri stampati che l'impresa
abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti".
    La  direttiva  precisa  che gli stati membri possono prevedere la
notifica  preliminare  o  l'approvazione  delle  maggiorazioni  delle
tariffe,  ma  solo  come elementi di un sistema generale di controllo
dei prezzi (art. 29 della direttiva n. 92/49).
    Nel  caso  in  esame  non  appare  che  sussistano  le condizioni
richieste  dalla succitata direttiva; piu' precisamente appare che il
divieto  di  maggiorazione delle tariffe non possa essere considerato
come  elemento  di  un  sistema  generale di controllo dei prezzi sia
perche'  non  e'  compreso  in  alcun  sistema  ma  appare  del tutto
episodico;  sia  perche'  la sua rilevanza non appare determinante ai
fini di un effettivo contenimento dell'inflazione.
    Se   cosi'  e',  esiste  una  non  compatibilita'  fra  la  norma
comunitaria  e  la  norma  interna  art. 2  del  d.l. n. 70/2000 e di
conseguenza   appare   giusto  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale   ai   sensi   dell'art. 11   della   Costituzione  in
conformita'   a   quanto   stabilito   della   sentenza  della  Corte
costituzionale  n. 170  del  1984  secondo  la  quale la disposizione
nazionale  - in contrasto con la norma comunitaria - serba intatto il
proprio  valore  e  spiega  la  sua  efficacia, ma soggiace al regime
previsto  per  l'atto  del  legislatore  ordinario,  ivi  incluso  il
controllo di costituzionalita'.
    Tenuto  inoltre conto che l'art. 41 della costituzione garantisce
la  liberta' di scelta e di svolgimento delle attivita' economiche da
interventi  che  le  restringano in modo arbitrario (sentenze 12/63 e
429/1991),  il  congelamento  delle tariffe RC auto previsto dal d.l.
70/2000  impone  alle  imprese  assicuratrici una perdita forzosa che
risulta  in  contrasto  con  le  precedenti  norme  legislative sulla
stabilita'  dei  principi di liberalizzazione imposti dalla direttiva
92/49  del 18 giugno 1992 e del relativo decreto di attuazione n. 175
del 17 marzo 1995.
    In conclusione, l'eccezione non appare manifestamente infondata e
quindi  gli  atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per
le decisioni di competenza.