IL GIUDICE DI PACE Nella causa iscritta al ruolo generale al n. 010411/2000 fra Vanna Giannini residente in Sesto Fiorentino via Enrico Toti n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Ferito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Cavour n. 81, e La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze piazza della Liberta' n. 6, rappresentata e difesa in giudizio dell'avv. prof. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze via Gino Capponi n. 26. Ha emesso la seguente ordinanza. L'attrice Giannini Vanna cita in giudizio La Fondiaria Assicurazioni chiedendo che la Fondiaria sia condannata alla restituzione della somma L. 96.000 pari alla differenza tra la tariffa applicata dalla Fondiaria in relazione al contratto di assicurazione R.C. auto n. 085.327350.65 e la tariffa che sarebbe dovuta essere applicata tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 2 del d.l. n. 70 del 28 marzo 2000, convertito in legge 26 maggio 2000 n. 137. La Fondiaria nella comparsa di costituzione e a verbale dell'udienza del 5 gennaio 2001 chiede che la domanda sia respinta previa disapplicazione dell'art. 2 del citato d.l. sollevando la questione di legittimita' costituzionale in relazione al detto art. 2 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione nonche' per contrasto con le norme comunitarie e conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione. Secondo questo g.d.p. si profila la violazione dell'art. 41 della Costituzione e in piu' la violazione dell'art. 11 della stessa Costituzione. L'obbligo di approvazione preventiva delle condizioni e delle tariffe RC auto e' venuto meno con il principio di liberalizzazione delle tariffe e delle polizze imposto da direttive comunitarie; in particolare l'art. 6 della direttiva n. 92/49 del 18 giugno 1992 ha vietato agli stati membri di introdurre o mantenere "disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonche' di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti". La direttiva precisa che gli stati membri possono prevedere la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni delle tariffe, ma solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi (art. 29 della direttiva n. 92/49). Nel caso in esame non appare che sussistano le condizioni richieste dalla succitata direttiva; piu' precisamente appare che il divieto di maggiorazione delle tariffe non possa essere considerato come elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi sia perche' non e' compreso in alcun sistema ma appare del tutto episodico; sia perche' la sua rilevanza non appare determinante ai fini di un effettivo contenimento dell'inflazione. Se cosi' e', esiste una non compatibilita' fra la norma comunitaria e la norma interna art. 2 del d.l. n. 70/2000 e di conseguenza appare giusto sollevare questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 11 della Costituzione in conformita' a quanto stabilito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 1984 secondo la quale la disposizione nazionale - in contrasto con la norma comunitaria - serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia, ma soggiace al regime previsto per l'atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalita'. Tenuto inoltre conto che l'art. 41 della costituzione garantisce la liberta' di scelta e di svolgimento delle attivita' economiche da interventi che le restringano in modo arbitrario (sentenze 12/63 e 429/1991), il congelamento delle tariffe RC auto previsto dal d.l. 70/2000 impone alle imprese assicuratrici una perdita forzosa che risulta in contrasto con le precedenti norme legislative sulla stabilita' dei principi di liberalizzazione imposti dalla direttiva 92/49 del 18 giugno 1992 e del relativo decreto di attuazione n. 175 del 17 marzo 1995. In conclusione, l'eccezione non appare manifestamente infondata e quindi gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale per le decisioni di competenza.