LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da:  Regione  Lombardia,  in  persona  del presidente della
giunta  regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Boncompagni n. 71/5,  presso  lo studio dell'avv. Giuliano Pompa, che
la  rappresenta  e  difende  unitamente  all'avv. Enrico Asti, giusta
delega in calce al ricorso ricorrente;
    Contro   consorzio   del  miglioramento  fondiario  Roggia  Desa,
Consorzio  del  miglioramento  fondiario  Roggia  Rena,  consorzio di
bonifica medio chiese, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino;
intimati.
    Sul  secondo  ricorso  n. 11546/1999  proposto  da:  Consorzio di
bonifica   Medio  Chiese  -  in  persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore,  elettivamente  domiciliato  in  Roma, via Isonzo n. 50,
presso  lo  studio  dell'avv. Compagno Giovanni, che lo rappresenta e
difende,   giusta  delega  a  margine  del  controricorso  e  ricorso
incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale;
    Contro   consorzio   di   miglioramento  fondiario  Roggia  Desa,
Consorzio  di  miglioramento  fondiario Roggia Rena, Gallina Giuseppe
Gabriele, Paterlini Cesarino, Regione Lombardia, intimati;
    Sul   terzo  ricorso  n. 14453/1999  proposto  da:  Consorzio  di
miglioramento  fondiario  Roggia  Desa,  Consorzio  di  miglioramento
fondiario   Roggia   Rena,   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti  pro-tempore,  elettivamente  domiciliati in Roma, via
Depretis n. 86, presso lo studio dell'avv. Giannetto Cavasola, che li
rappresenta  e  difende  unitamente  all'avv. Maria Cristina Zavatti,
giusta  delega  a  margine  del  controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali;
    Contro  Regione  Lombardia,  Consorzio  di bonifica Medio Chiese,
Gallina Giuseppe Gabriele, PaterliniCesarino; intimati.
    Sul  quarto  ricorso  n. 14598/1999  proposto  da:  Consorzio  di
miglioramento  fondiario  Roggia  Desa,  Consorzio  di  miglioramento
fondiario   Roggia   Rena,   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti  pro-tempore,  elettivamente  domiciliati in Roma, via
Depretis n. 86, presso lo studio dell'avv. Giannetto Cavasola, che li
rappresenta  e  difende  unitamente  all'avv. Maria Cristina Zavatti,
giusta  delega  a  margine  del  controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali;
    Contro  Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta
regionale   pro-tempore,   elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via
Boncompagni n. 71,  presso lo studio dell'avv. Giuliano Pompa, che la
rappresenta  e difende unitamente all'avv. Enrico Asti, giusta delega
in  atti;  controricorrente  al  ricorso  incidentale; nonche' contro
Consorzio   di   bonifica   Medio   Chiese,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro-tempore,  elettivamente  domiciliato in Roma, via
Isonzo n. 50,  presso  lo  studio dell'avv. Giovanni Compagno, che lo
rappresenta  e  difende, giusta delega a margine del controricorso al
ricorso incidentale; controricorrente al ricorso incidentale; nonche'
contro Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino; intimati;
    Avverso la sentenza n. 3116/1998 della corte d'appello di Milano,
depositata il 20 novembre 1998;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19 ottobre 2000 dal consigliere dott. Roberto Preden;
    Uditi  gli avvocati Giuliano Pompa, per la ricorrente principale,
Giovanni  Compagno,  Maria Cristina Zavatti, per i controricorrenti e
ricorrenti incidentali;
    Udito  il  p.m.  in persona dell'avvocato generale dott. Giovanni
Lo Cascio   che  ha  concluso  per  la  rimessione  atti  alla  Corte
costituzionale.
                  Considerato in fatto e in diritto
    1.  -  La  legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59,
recante  "Riordino  dei  consorzi  di  bonifica.  Ecologia", prevede,
all'art. 5,  che  e'  classificato  territorio  di  bonifica tutto il
territorio  regionale al quale si applica la legge regionale 5 maggio
1975,  n. 66 (comma 1); che il consiglio regionale, su proposta della
giunta  regionale, delibera la suddivisione dell'intero territorio di
cui  al  comma precedente in comprensori di bonifica, avendo riguardo
alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unita'
idrografiche  funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste
dal  piano  di  risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge
regionale 20 marzo 1990. n. 32 (comma 2); che in ciascun comprensorio
di  bonifica e' costituito un consorzio ente di diritto pubblico, che
provvede  alla  esecuzione,  alla  manutenzione e alla gestione delle
opere  pubbliche  di  bonifica  (comma 3, prima parte); che i singoli
statuti  consortili  possono  comunque prevedere autonomia gestionale
amministrativa  a  soggetti  operanti  nel  settore  della bonifica e
dell'irrigazione  all'interno  dei  comprensori  consortili (comma 3,
seconda  parte); che per il coordinamento delle attivita' di consorzi
finitimi  la  giunta  regionale  puo'  costituire consorzi di secondo
grado a norma del successivo art. 37 (comma 4).
    La citata legge dispone, all'art. 6, che fanno parte dei consorzi
di   bonifica  i  proprietari  degli  immobili  ubicati  nei  singoli
comprensori  nonche'  i  conduttori  che,  ai  sensi  della  legge 11
febbraio  1971,  n. 11,  o in forza degli statuti consortili, abbiano
obblighi  di  contribuenza  (comma 1);  e  stabilisce, inoltre, che i
consorzi   di   bonifica   assumono   le  funzioni  dei  consorzi  di
miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e di
tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonche' quelle
dei  consorzi  di  utilizzazione  idrica,  relativamente  alle utenze
irrigue  e  di  colo  che  si esercitano nei canali di bonifica e nei
corsi d'acqua che interessano il territorio consortile (comma 2).
    2. - Le iniziative assunte, nel quadro della nuova disciplina, da
parte  della  Regione  Lombardia  e  dell'ente  di nuova costituzione
denominato Consorzio di bonifica Medio Chiese, per l'attuazione della
norma  che  prevede  l'assunzione  delle  funzioni  dei  consorzi  di
miglioramento  fondiario  da  parte dei consorzi di bonifica di nuova
costituzione, hanno determinato i Consorzi di miglioramento fondiario
Roggia  Desa  e  Roggia  Rena  (con  l'adesione  di due consorziati),
invitati a confluire nel nuovo ente, con conseguente loro estinzione,
ad  agire davanti al tribunale di Milano, nei confronti della Regione
Lombardia  e  del  Consorzio  di  bonifica  Medio  Chiese, per sentir
accertare il proprio diritto di esistere, di continuare a svolgere la
propria attivita', di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi.
    Il   tribunale,   accogliendo   l'eccezione   dei  convenuti,  ha
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
    Pronunciando   sull'appello   dei   consorzi   di   miglioramento
fondiario,  la  corte  d'appello  di  Milano  ha  invece affermato la
giurisdizione del giudice ordinario.
    Avverso  tale  sentenza  hanno proposto ricorso per cassazione la
Regione   Lombardia   ed  il  Consorzio  di  bonifica  Medio  Chiese,
sostenendo  il  difetto  di  giurisdizione  del giudice ordinario per
essere  la  controversia  attribuita  alla  giurisdizione del giudice
amministrativo.
    I  Consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena,
hanno  resistito  ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato,
con  il quale chiedono che sia affermata la giurisdizione del giudice
ordinario,  previa  eventuale  rimessione  alla  Corte costituzionale
della   questione   di   illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale  n. 59 del 1984, sulla base dei principi enunciati da detta
Corte con la sentenza n. 326 del 1998.
    3. - Osserva  il Collegio che, in relazione allo scioglimento dei
consorzi  di  miglioramento fondiario, previsto dall'art. 6, comma 2,
della  legge  della  Regione Lombardia n. 59 del 1984, queste sezioni
unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto in
altro  analogo  giudizio  promosso  da  un consorzio di miglioramento
fondiario,  hanno  avuto  modo di statuire che il provvedimento della
Regione Lombardia che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della citata legge,
ed in forza delle competenze ad essa trasferite dal d.P.R. n. 616 del
1977,   sciolga   consorzi  di  miglioramento  fondiario  e  disponga
l'immediata   successione   ad   essi  di  consorzi  di  bonifica  e'
espressione  di  poteri  autoritativi dell'amministrazione regionale,
finalizzati  alla  cura  del pubblico interesse, rispetto ai quali la
posizione  dell'ente  disciolto  e' soltanto di interesse legittimo e
tutelabile,  quindi,  davanti  al  giudice  amministrativo, senza che
accanto  ad  essa  sia  ipotizzabile  la concorrente esistenza di una
posizione  di  diritto soggettivo di esistenza, nonche' di gestione e
conservazione del proprio patrimonio, del quale l'ente medesimo possa
domandare l'accertamento al giudice ordinario (sent. n. 4390/1994).
    La  richiamata  pronuncia  ha  altresi' esaminato la questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 117 e 118
Costituzionale, delle citate norme della legge regionale, nella parte
in  cui  prevedono  il  generalizzato  venir  meno delle funzioni dei
consorzi  di  miglioramento  fondiario,  enti  associativi  di natura
privata,  e l'ha ritenuta manifestamente infondata, traendo argomento
dalla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 66 del 1992, che ha
dichiarato  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3  della legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987,
n. 16,  nella  parte in cui prevede che tutto il territorio regionale
sia classificato territorio di bonifica.
    4. - Dalle  conclusioni  alle  quali  e'  pervenuta  la  sentenza
n. 4390/1994  ritengono  queste  sezioni  unite di discostarsi per le
considerazioni che seguono.
    5. - La  citata  sentenza ha attribuito al giudice amministrativo
la   giurisdizione   sulla  controversia  concernente  la  contestata
soppressione  dei consorzi di miglioramento fondiario sul rilievo che
il  provvedimento  di scioglimento non era stato emesso in carenza di
potere  (con  conseguente  devoluzione della giurisdizione al giudice
ordinario), poiche' il potere di soppressione trovava la sua fonte in
una legge regionale, colpita da dubbi manifestamente infondati di non
conformita'  alla Costituzione sotto il profilo dell'inosservanza del
limite  dei  principi  fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato
(art. 117 Costituzionale).
    Per disattendere i prospettati dubbi, la sentenza n. 4390/1994 ha
espressamente  richiamato una pronuncia della Corte costituzionale, e
precisamente  la  sentenza  n. 66  del 1992, resa in riferimento alla
legge  della  Regione  Emilia-Romagna  23 aprile 1987, n. 16, recante
"Nuove norme in materia di enti di bonifica".
    Va  tuttavia rilevato che la sentenza n. 66 del 1992 era chiamata
a  stabilire  se  fosse  lesivo  dei principi fondamentali desumibili
dalla  legislazione statale in materia di bonifica, ed in particolare
dal  r.d.  13  febbraio  1933,  n. 215,  l'art. 3  della citata legge
regionale,  nella  parte  in  cui  prevede  che  tutto  il territorio
regionale  sia  classificato territorio di bonifica, in contrasto, ad
avviso  del  giudice  a  quo,  con  il  principio  per  il  quale  e'
coessenziale  alla  nozione  di  bonifica  l'indicazione  di  zone di
territorio  determinate  e  specifiche  da  assoggettare  al relativo
regime  giuridico  (principio  di "specialita'" della bonifica). E la
Corte  costituzionale  ha  dichiarato  non  fondata la questione, sul
rilievo   che   tale   onnicomprensiva   classificazione   costituiva
espressione  di funzioni prodromiche rispetto alla perimetrazione dei
comprensori  ed  alla  definizione  dei  programmi di bonifica, e non
comportava  quindi  la  generalizzata  sottoposizione  del territorio
regionale  ai  vincoli di bonifica, ne' pregiudicava il principio che
tali  vincoli  siano  imposti  soltanto  in  dipendenza di un bisogno
effettivo  del  territorio  considerato  e  che  i  contributi  siano
richiesti  ai  privati  soltanto  in  ragione  dei  benefici  da essi
conseguiti per effetto delle opere di bonifica.
    Non  sembra,  quindi,  che dalla suindicata pronuncia della Corte
costituzionale  possano  trarsi principî o argomenti significativi ai
fini  del  vaglio  della  diversa  questione,  sollevata nel presente
giudizio,  concernente  la  legittimita' di un intervento legislativo
della regione, in materia di bonifica, incidente sugli enti che, alla
stregua del r.d. n. 215 del 1933, operano nel settore.
    6. - Proprio  di  tale  questione  si e' invece occupata la Corte
costituzionale  con la sentenza n. 326/1998, resa in riferimento alla
legge  della Regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, recante "Disciplina
regionale  della  bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in
attuazione  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142.  Soppressione dei
consorzi di bonifica".
    La  sentenza  n. 326/1998  ha  infatti  ritenuto  illegittima, in
riferimento  all'art. 117 Costituzionale, perche' lesiva dei principi
fondamentali  desumibili  dalla legislazione statale - e segnatamente
dal  r.d.  n. 215  del  1933,  che  ancora  detta  l'unica disciplina
organica  della  bonifica integrale -, la generalizzata soppressione,
nella  Regione  Marche, della categoria dei consorzi di bonifica, con
il conseguente passaggio alle province di tutte le loro funzioni.
    La  decisione  e'  incentrata  sul rilievo della duplicita' delle
funzioni,  pubbliche  e  private, svolte dai consorzi di bonifica, in
relazione  alle opere di bonifica di cui al titolo II del r.d. n. 215
del  1933,  da  un  lato  quali concessionari, per l'esecuzione delle
opere  di  competenza  dello Stato (capo III del titolo II), da altro
lato  quali enti costituenti espressione dei proprietari interessati,
per  l'esecuzione  delle  opere  di  competenza  privata  (capo V del
titolo II).
    Ha  osservato la Corte costituzionale che i consorzi di bonifica,
pur   essendo   espressamente  qualificati  come  persone  giuridiche
pubbliche (art. 59, comma 1, r.d. n. 215 del 1933; art. 862, comma 4,
c.c.),  e  come  tali  configurandosi  in  quanto soggetti titolari o
partecipi  di  funzioni  amministrative,  in  forza  di  legge  o  di
concessione  statale  (ora  regionale),  in  relazione alle opere del
primo  tipo,  costituiscono tuttavia anche lo strumento attraverso il
quale  i proprietari privati, associandosi, adempiono agli obblighi e
si ripartiscono gli oneri su di loro gravanti in relazione alle opere
di bonifica del secondo tipo.
    Cio'   premesso,   ha  statuito  che  fanno  parte  dei  principi
fondamentali  della  materia  della  bonifica  integrale,  inclusa in
quella concernente l'agricoltura e le foreste (prevista dall'art. 117
Costituzionale  ed  individuata  dall'art. 66  del  d.P.R. n. 616 del
1977),   non   derogabili   ad   opera   del   legislatore  regionale
nell'esercizio   della  potesta'  legislativa  concorrente,  "sia  la
distinzione  tra  opere  di  bonifica  di  competenza  pubblica (gia'
statale  )  caratterizzate  da  una  preminente  finalizzazione  agli
interessi  pubblici  legati  alla  bonifica,  e  opere  di competenza
privata,  in  quanto  di  interesse particolare dei fondi inclusi nel
comprensorio  di  bonifica;  sia  il  connesso  duplice carattere dei
consorzi,  e  in  particolare  la  loro  qualificazione  come  enti a
struttura  associativa.  Onde  solo  il  legislatore statale potrebbe
sciogliere  definitivamente  l'intreccio di pubblico e di privato che
nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni
dell'autonomia  privata  dai  caratteri pubblicistici impressi a tali
enti   dalla   legislazione   precostituzionale".  E  cio'  anche  in
conseguenza  "del  limite,  che il legislatore regionale incontra, di
non  poter  alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la
disciplina dei rapporti tra privati".
    7. - Dei  suindicati  principî  occorre  tenere conto al fine del
vaglio  di non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  della  legge  della Regione Lombardia n. 59 del 1984,
nella  parte in cui prevede la generalizzata assunzione, da parte dei
consorzi   di   bonifica,  delle  funzioni  svolte  dai  consorzi  di
miglioramento fondiario.
    Vanno  anzitutto individuate la natura e le funzioni dei consorzi
di   miglioramento   fondiario  nell'ambito  della  disciplina  della
bonifica integrale dettata dal r.d. n. 215 del 1933.
    L'art. 1  del  titolo I del citato r.d. dispone che alla bonifica
integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante "opere
di  bonifica"  e di "miglioramento fondiario". Le "opere di bonifica"
sono  quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori a
vantaggio  di  un  intero  territorio.  Le  "opere  di  miglioramento
fondiario"  sono  quelle  che  si  compiono a vantaggio di uno o piu'
fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.
    Le  opere  di  bonifica  (titolo  II)  si distinguono in opere di
competenza  dello  Stato  (capo  III), ed opere di competenza privata
(capo  V): ad entrambe provvedono i consorzi di bonifica, in veste di
concessionari,   per   le  prime,  o  su  richiesta  dei  proprietari
interessati, per le seconde.
    Le  opere  di  miglioramento  fondiario  indipendenti da un piano
generale di bonifica sono analiticamente individuate dall'art. 43 del
titolo  III,  che  prevede  per  esse  la  concessione di un sussidio
statale o l'accesso a mutui agevolati.
    In  correlazione  a  tale disposizione, l'art. 71 del capo II del
titolo V, prevede che per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di
opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini
dell'art. 43,  possono  costituirsi  consorzi, con le forme stabilite
per  i  consorzi  di bonifica. A tali consorzi sono applicabili varie
norme  relative ai consorzi di bonifica, ed in particolare l'art. 62,
in tema di modificazioni e soppressione.
    A sua volta l'art. 863 c.c., dopo aver ribadito, nel primo comma,
che   possono   essere   costituiti  consorzi  per  l'esecuzione,  la
manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni
a  piu'  fondi  e  indipendenti  da  un  piano  generale di bonifica,
dispone,   nel   secondo  comma,  che  tali  consorzi  "sono  persone
giuridiche  private".  Precisa inoltre che "possono tuttavia assumere
il  carattere  di  persone  giuridiche  pubbliche quando, per la loro
vasta  estensione  territoriale o per la particolare importanza delle
loro   funzioni   ai  fini  dell'incremento  della  produzione,  sono
riconosciuti  di interesse nazionale con provvedimento dell'autorita'
amministrativa".
    Ora,  alla  stregua  delle  suindicate  disposizioni,  non sembra
sussistere  dubbio sulla qualificazione dei consorzi di miglioramento
fondiario,  nella loro configurazione ordinaria (la sola che viene in
considerazione  nel presente giudizio), come enti associativi privati
preposti  all'esecuzione  ed  alla gestione di opere di miglioramento
fondiario nell'interesse dei fondi dei soggetti associati, a spese di
questi ultimi, ma con il concorso di sussidi pubblici ed agevolazioni
creditizie, e sulla conseguente natura privata delle funzioni svolte,
in  quanto  essenzialmente  rivolte  alla  soddisfazione di interessi
privati,  ancorche'  realizzino,  di  riflesso, uno scopo di pubblico
interesse (come prevede il gia' citato art. 1).
    8. - A  questo punto occorre stabilire quale incidenza dispieghi,
nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, la legge della
Regione Lombardia n. 59 del 1984.
    Viene  in  considerazione,  in particolare, l'art. 6, comma 2, di
detta  legge, nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica
assumono  le  funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui
al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215".
    Ora,  per  un  verso va notato che le funzioni dei detti consorzi
riguardano,  come  gia'  rilevato,  l'esecuzione,  la  manutenzione e
l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a piu' fondi e
indipendenti da un piano generale di bonifica, e nell'espletamento di
dette funzioni consistenti nello svolgimento di attivita' materiali e
gestionali  a  vantaggio  dei  fondi  dei  proprietari  associati  si
esauriscono pertanto i compiti istituzionali dell'ente associativo.
    Per   altro  verso,  occorre  rilevare  che  la  norma  non  pone
distinzioni  o  riserve,  di  guisa  che  il subentro dei consorzi di
bonifica  deve  essere  inteso  come assunzione della totalita' delle
suindicate funzioni, nessuna esclusa.
    Deve    conclusivamente    ritenersi   che   l'attuazione   della
disposizione  in  esame  avra'  l'effetto  di determinare il completo
venir  meno  dei  compiti istituzionali dei consorzi di miglioramento
fondiario,  l'integrale  svuotamento  delle funzioni loro proprie, e,
conseguentemente, la loro estinzione.
    Va  poi  sottolineato  che  la  norma,  destinata  a  spiegare il
menzionato  effetto  estintivo,  ha  portata  generale,  in quanto la
soppressione    riguarda   l'intera   categoria   dei   consorzi   di
miglioramento fondiario nell'ambito della Regione Lombardia, non gia'
singoli consorzi. Non giova quindi invocare, a sostegno del potere di
soppressione,  l'art. 62  del  r.d.  n. 215  del 1933, richiamato dal
successivo  art. 71,  poiche'  tale  disposizione riguarda il diverso
caso  di provvedimenti modificativi o estintivi concernenti i singoli
consorzi,  e  cioe'  di provvedimenti che si ricollegano ai poteri di
conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorita' amministrativa
nei   confronti   dei   consorzi   di  bonifica  e  dei  consorzi  di
miglioramento fondiario (articoli da 60 a 66 del r.d.).
    E   si   deve  altresi'  ritenere  che  la  prevista  progressiva
estinzione  dei  consorzi  di miglioramento fondiariopreesistenti, in
quanto riferita all'intera categoria, determina anche una preclusione
per  la  costituzione  di  nuovi  consorzi di tal genere da parte dei
privati.
    9. - La  questione  di  legittimita'  costituzionale  della norma
contestata,  intesa  nei  sensi suindicati, non sembra manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 117 e 18 Costituzionale.
    In  relazione  al  primo  profilo  di sospetta illegittimita', va
rilevato  che,  ai  sensi  dell'art. 117  Costituzionale, la potesta'
legislativa  concorrente  della  regione  nelle  materie  di  seguito
indicate  nel  detto  articolo  e'  soggetta  al  limite dei principî
fondamentali  stabiliti  (o  desumibili)  dalle  leggi  dello  Stato.
Poiche'   nella   materia   della  "bonifica  integrale",  ricompresa
nell'ambito della materia "agricoltura e foreste", l'unica disciplina
organica  si  rinviene  nel  r.d.  n. 215  del  1933, e' a tale corpo
normativo  che  occorre  far  riferimento  per  l'individuazione  dei
principi fondamentali inderogabili.
    Ad  avviso  del  collegio  deve  ritenersi principio fondamentale
desumibile   dalla   citata   normativa   quello   della  concorrenza
dell'intervento   pubblico   e   privato   in  materia  di  bonifica.
Concorrenza   che   si   manifesta,   come   ritenuto   dalla   Corte
costituzionale   con   la  sentenza  n. 326  /1998,  nella  ravvisata
coesistenza  di  tali caratteri nell'ambito dei consorzi di bonifica,
ma  che  sussiste  anche  sotto  il profilo della compresenza di enti
pubblici  (con  le  menzionate  peculiarita'),  come  i  consorzi  di
bonifica,   e  di  enti  associativi  privati,  come  i  consorzi  di
miglioramento fondiario.
    Consegue  che  la  generalizzata  soppressione  dei  consorzi  di
miglioramento  fondiario,  enti  privati a carattere associativo, per
effetto   della  loro  confluenza  nei  consorzi  di  bonifica,  enti
pubblici,  non  sembra consentita al legislatore regionale, in quanto
suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza,
posto da una legge dello Stato.
    Ma  va  ancora  considerato che la norma contestata sembra lesiva
del  piu'  generale  limite  all'esercizio della potesta' legislativa
regionale,  operante  anche nelle materie di legislazione concorrente
di   cui  all'art. 117  Costituzionale,  costituito  dal  divieto  di
intervenire  sui  rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve
essere   uniforme   su   tutto   il   territorio   nazionale   (Corte
costituzionale,   sent.   n. 154/1972,  e  successiva  giurisprudenza
conforme).  In virtu' della norma contestata, la facolta' dei privati
proprietari   di   fondi   interessati  all'esecuzione  di  opere  di
miglioramento   fondiario   di  associarsi  in  consorzio,  ai  sensi
dell'art. 71  del  r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 863 c.c., sarebbe
infatti  esclusa  nell'ambito  della  Regione  Lombardia, per effetto
della   soppressione  di  tale  categoria,  determinando  una  palese
difformita' di regime.
    Esclusione   che,  d'altro  canto,  sembra  determinare  altresi'
violazione dell'art. 18 Costituzionale, secondo cui i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
    10. - La  questione  e'  altresi' rilevante, poiche' la decisione
sulla  giurisdizione e' condizionata dalla vigenza o meno della norma
contestata.   La   dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale
determinerebbe  infatti  la  caducazione  del  potere di soppressione
previsto  dalla  legge  regionale, con conseguente attribuzione della
controversia  al giudice ordinario, in applicazione del noto criterio
che   contrappone  la  carenza  assoluta  di  potere  allo  scorretto
esercizio   di   esso,   riservando   al  giudice  amministrativo  la
valutazione  di quest'ultimo. Ad opposta soluzione si dovrebbe invece
pervenire nel caso in cui la questione fosse dichiarata non fondata.
    11. - In  conclusione,  va  sollevata  questione  di legittimita'
costituzionale nei termini di cui al dispositivo.