LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel giudizio di pensione
civile  iscritto al n. 12053/C del registro di segreteria promosso ad
istanza  di  Badagliacco  Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv.
Pompeo  Mangano,  nei  confronti  della Regione siciliana - direzione
regionale per i servizi di quiescenza, assistenza e previdenza per il
personale.
    Visto  l'atto  introduttivo del giudizio depositato il 26 ottobre
2000, con contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Udito  nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il relatore
Consigliere   Pino  Zingale  e  l'avv.  Angela  Lombardo,  su  delega
dell'avv.  Pompeo  Mangano,  per  il  ricorrente;  costituita  ma non
rappresentata la Regione siciliana.

                              F a t t o

    La  direzione regionale per i servizi di quiescenza, assistenza e
previdenza  per il personale della Regione siciliana con nota n. 2561
del  2 agosto 2000 comunicava all'ex dipendente Badagliacco Salvatore
che,  a  seguito  di  una  revisione, contabile, era risultato che il
trattamento  di quiescenza a lui effettivamente corrisposto risultava
eccedente  quello  a lui spettante in forza del d.d.R. n. 3157 del 10
marzo  il  1997,  con  il  quale  il  trattamento  medesimo era stato
rideterminato   con   esclusione   del  beneficio  economico  di  cui
all'art. 15 della legge regionle n. 11/1988.
    Il  predetto  Badagliacco  Salvatore,  con  atto depositato il 26
ottobre  2000,  impugnato  i  suddetti  provvedimenti  sotto  diversi
profili,  l'illegittimita'  e  ne  ha  chiesto,  preliminarmente,  la
sospensione  degli  effetti  adducendo  un danno grave ed i derivante
dalla loro esecuzione. La Regione Siciliana si e' costituita con atto
depositato il 12 febbraio 2001 ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
    Nella camera di consiglio del 21 febbraio 2000, non rappresentata
la  Regione  siciliana,  l'avv.  Angela Lombardo, su delega dell'avv.
Pompeo   Mangano,   ha   chiesto,   in  via  principale,  l'immediato
accoglimento  nel  merito  del  ricorso, in applicazione dell'art. 9,
comma  1,  cpv.  1 e 2, e comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
con  sentenza  succintamente  motivata,  previo  riconoscimento della
manifesta  fondatezza  dello stesso, ed in subordine ha insistito per
l'accoglimento della sola istanza cautelare.

                            D i r i t t o

    Ai  sensi  dell'art. 5,  comma  1,  della  legge  21 luglio 2000,
n. 205,  la  Corte  dei  conti  in  materia  di ricorsi pensionistici
civili,  militari e di guerra, in primo grado giudica in composizione
monocratica,   attraverso   un   magistrato  assegnato  alla  sezione
giurisdizionale  competente  per  territorio,  in funzione di giudice
unico.  In  sede  cautelare  la  Corte giudica sempre in composizione
collegiale.
    In forza della suddetta norma, pertanto, questo Collegio e' stato
chiamato a pronunciare sull'istanza cautelare in epigrafe, sebbene la
competenza  per il merito appartenesse, ormai, al giudice unico delle
pensioni.
    Tale  residua competenza in capo al Collegio solo per l'esame dei
provvedimenti  cautelari  desta, pero', alcune perplessita' di ordine
costituzionale.
    Non  vi  e'  dubbio che al legislatore debba riconoscersi la piu'
ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali
e'   nell'articolazione   del   processo,   fermo   il  limite  della
ragionevolezza  (Corte  cost.,  ord.  16  aprile  1999, n. 128). Tale
limite, pero', nel caso di specie sembrerebbe superato.
    Se  per un verso, infatti, la garanzia cautelare non costituisce,
alla  stregua  delle  norme costituzionali, una componente essenziale
della  funzione giurisdizionale (Corte cost., ord., 26 novembre 1987,
n. 427;  sentenza  n. 63 del 1982 e ordinanze nn. 68 e 288 del 1986),
tuttavia  costituisce  dato  di agevole constatazione la presenza nel
vigente  ordinamento  di  una  linea di condotta normativa secondo la
quale laddove essa sia attribuita al giudice e' intestata allo stesso
organo  che  e'  competente  per  la pronuncia di merito o, in taluni
casi,  ad un organo (monocratico) che offre minori garanzie di quello
(collegiale)  competente  per  il merito, ed i cui provvedimenti sono
assoggettati a possibile gravame innanzi a quest'ultimo.
    Anche  nel vigente ordinamento processuale innanzi a questa Corte
in  tema  giudizi  di  responsabilita'  e'  un  giudice monocratico a
pronunciare  in materia cautelare, salvo il possibile reclamo innanzi
al  Collegio; ed il rilevo patrimoniale dei giudici di responsablita'
amministrativa  per  la  parte  privata e' indubitabilmente e di gran
lunga piu' ampio di quello dei giudizi in materia pensionistica.
    Persino   nel   rito  del  lavoro  in  parte  ora  esplicitamente
richiamato  nel  processo  pensionistico  innanzi  a questa Corte, ai
sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non si
prevede,  per  la  cautela, alcuna deroga alla competenza del giudice
unico competente per il merito.
    Sulla   base  di  tali  considerazioni,  l'esaminata  "eccezione"
afferente  il processo cautelare pnsionistico innanzi a questa Corte,
difforme   da   quello   che   invece,  parrebbe  essere  l'archetipo
processuale  seguito  dal legislatore nella generalita' dei casi, non
sembrerebbe  essere  supportata  da giustificazione alcuna e, quindi,
non  appare  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 5,  comma 1, ultimo periodo, della legge 21
luglio 2000, n. 205, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Ma   un   altro   aspetto,  forse  anche  di  maggiore  evidenza,
sembrerebbe  emergere  dall'esame  della  disposizione  in  esame con
quella  di cui all'art. 9, comma 1, cpv. 1 e 2, e comma 3 della legge
21  luglio  2000,  n. 205, la cui applicazione e' stata espressamente
invocata dal ricorrente.
    In forza della norma citata il Collegio potrebbe, nella camera di
consiglio  fissata per l'esame dell'istanza cautelare, decidere anche
il  merito  con sentenza succintamente motivata, laddove riconoscesse
che  il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile,
inammissibile o improcedibile.
    Cio' significa che sulla base di una valutazione del ricorso piu'
ampia,  rispetto  alla  sola  cautela, il Collegio, proprio in quanto
giudice   della  cautela  potrebbe  spostare  in  proprio  favore  la
competenza  per la decisione del merito sottraendola al giudice unico
precostituito   per   legge  e  cio'  non  sulla  base  di  parametri
oggettivamente  certi e verificabili "a priori", ma in ragione di una
libera  scelta del ricorrente (l'attivazione della domanda cautelare)
e di quella componente soggettiva del giudizio che risponde al libero
convincimento   del   giudice,  sindacabile"a  posteriori"  solo  con
riferimento all'eventuale vizio di motivazione.
    E'  noto, infatti, come debba essere considerato giudice naturale
precostituito  per  legge,  ai  sensi  dell'art. 25  Cost.,  l'organo
giudicante  istituito  in base a criteri generali fissati in anticipo
dalla  legge  (Corte  Cost.,  21  aprile  1994,  n. 149), e come tale
principio  per  essere  pienamente  rispettato non possa dipendere di
volta in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilita' o meno di
norme  giuridiche,  ma  da criteri obbiettivi (Cass. civ., Sez. II, 3
luglio  1998,  n. 6492), ne', tanto meno, dalla volonta' delle parti,
non  potendosi  ammettere  che  il  mutamento  del  rito  (innanzi al
Collegio  il  rito  e'  ora diverso da quello del giudice unico delle
pensioni,  essendo previsto, tra l'altro, solo innanzi a quest'ultimo
il  tentativo  obbligatorio  di conciliazione) e della competenza sia
opera di una scelta finalizzata del ricorrente (cfr. Cass. civ., sez.
lav., 19 dicembre 1996, n. 11390).
    Orbene,  se  appare  del  tutto  coerente  con  le  finalita'  di
accelerazione processuale e, quindi, di giustizia non solo formale ma
anche  sostanziale (qui intesa nel senso di sollecita) che il giudice
in  sede di esame dell'istanza cautelare possa subito rilevare quegli
elementi  che  ictu  oculi consentono di definire anche nel merito il
giudizio  -  norma  che,  pertanto,  appare  del  tutto  legittima  e
ragionevole  -  non cosi', invece, sembra per quella disposizione che
identificando il giudice della cautela in un organo diverso da quello
del  merito  assume l'attitudine ad un arbitrario sovvertimento delle
competenze,  quindi,  alla  sottrazione  della  potestas decidendi al
giudice  al  quale  l'ordinamento  l'attribuisce  per il merito e con
quelle peculiari garanzie processuali proprie del ritopensionstico.
    Sulla  base  di  tali considerazioni la questione di legittimita'
costituzionale   appare   non   manifestamente   infondata  pure  con
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
    La   questione   e'  rilevante  al  fine  del  decidere,  poiche'
dall'accoglimento  della  questione  di costituzionalita' nei termini
qui  prospettati  deriverebbe  l'incompetenza  di  questo  giudice  a
decidere  in ordine alla domanda cautelare proposta dal ricorrente ed
a quella di merito nella ritenuta manifesta fondatezza del ricorso.
    Il  processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  e  gli atti rimessi alla Corte
Costituzionale per il giudizio di competenza.