IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento iscritto nel R.G. sotto il n. 516 R.G. 2000 promosso da Annino Gianfranco con l'avv. Mario De Bartolo; Contro Grasso Nicola - Presidente Associazione Piloti ULM Airone con l'avv. Pasquale Virgilio; Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti di causa; O s s e r v a 1. - L'art. 1 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, recante disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, prevede che i giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, fermi i casi di esclusione elencati. L'art. 2 della stessa legge n. 479/1999 a sua volta sancisce: "per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'art. 1 e' competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata in vigore della presente legge". Le disposizioni in esame sono di coordinamento assai difficile in quanto l'art. 1 cit. si riferisce alla competenza per territorio pregressa, l'art. 2 cit. assume a guisa di un criterio di competenza territoriale la sede dell'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data in vigore dalla legge. 2. - La presente causa veniva incardinata a suo tempo dinanzi alla pretura circondariale di Bari - sezione distaccata di Casamassima - che e' stata soppressa con la novella del giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 61). Tale procedimento pendente e' stato assegnato al tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano; successivamente, in forza dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999, e' stata attribuita al giudice di pace di Rutigliano, davanti al quale essa pende. Quest'ultima assegnazione e' avvenuta sulla scorta dell'art. 2 legge n. 479/1999, mentre la causa in questione ex art. 1 avrebbe dovuto essere assegnata all'ufficio del giudice di pace di Casamassima. 3. - Pertanto la questione assume rilievo ai fini della definizione del giudizio pendente, sicche' occorre valutare la non manifesta infondatezza della questione ai fini della remissione al giudice delle leggi. Le norme sopra citate devono essere interpretate alla luce del principio dell'art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo. Invero, il trasferimento delle cause della soppressa Pretura di Casamassima al tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano - e la successiva assegnazione al giudice di pace di Rutigliano, con puntuale disposizione di legge, ha spogliato il naturale competente giudice di Casamassima a favore di quello di Rutigliano. Pertanto, gli artt. 1 e 2 legge 1999 n. 479, in combinato disposto con gli artt. 42, 47 e 48, d.lgs. 1998 n. 51, appaiono in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Inoltre, tali disposizioni appaiono in palese contrasto con il principio di eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione, non meno con l'art. 24 della Costituzione in materia di diritto di azione e difesa. 4. - Accertata la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' nei sensi delineati, il giudice di pace di Rutigliano cosi' provvede.