IL GIUDICE DI PACE

    Nel  procedimento  iscritto  nel  R.G.  sotto il n. 516 R.G. 2000
promosso da Annino Gianfranco con l'avv. Mario De Bartolo;
    Contro  Grasso Nicola - Presidente Associazione Piloti ULM Airone
con l'avv. Pasquale Virgilio;
    Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti di causa;

                            O s s e r v a

    1.  -  L'art.  1  della  legge  16  dicembre 1999 n. 479, recante
disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, prevede che i
giudizi  civili  pendenti  davanti al pretore alla data del 30 aprile
1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace,
sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, fermi i
casi di esclusione elencati.
    L'art. 2  della  stessa  legge  n. 479/1999 a sua volta sancisce:
"per  le  cause  attribuite al giudice di pace a norma dell'art. 1 e'
competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'ufficio  giudiziario  o  la  sezione  distaccata  dinanzi  a cui il
giudizio  e'  pendente  alla data di entrata in vigore della presente
legge".   Le  disposizioni  in  esame  sono  di  coordinamento  assai
difficile  in  quanto  l'art. 1 cit. si riferisce alla competenza per
territorio  pregressa, l'art. 2 cit. assume a guisa di un criterio di
competenza territoriale la sede dell'ufficio giudiziario o la sezione
distaccata  dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data in vigore
dalla legge.
    2.  -  La  presente  causa veniva incardinata a suo tempo dinanzi
alla   pretura   circondariale   di  Bari  -  sezione  distaccata  di
Casamassima - che e' stata soppressa con la novella del giudice unico
di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 61).
    Tale  procedimento  pendente  e'  stato assegnato al tribunale di
Bari  -  sezione  distaccata di Rutigliano; successivamente, in forza
dell'entrata  in  vigore della legge n. 479/1999, e' stata attribuita
al giudice di pace di Rutigliano, davanti al quale essa pende.
    Quest'ultima  assegnazione  e'  avvenuta sulla scorta dell'art. 2
legge  n. 479/1999,  mentre  la  causa in questione ex art. 1 avrebbe
dovuto   essere   assegnata   all'ufficio  del  giudice  di  pace  di
Casamassima.
    3.   -  Pertanto  la  questione  assume  rilievo  ai  fini  della
definizione  del  giudizio  pendente, sicche' occorre valutare la non
manifesta  infondatezza  della  questione ai fini della remissione al
giudice delle leggi.
    Le  norme  sopra  citate devono essere interpretate alla luce del
principio  dell'art. 5 c.p.c., secondo il quale la giurisdizione e la
competenza  si  determinano  con  riguardo  alla legge vigente e allo
stato  di fatto esistente al momento della proposizione della domanda
e  non  hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della
legge e dello stato medesimo.
    Invero,  il  trasferimento delle cause della soppressa Pretura di
Casamassima al tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano -
e  la  successiva  assegnazione al giudice di pace di Rutigliano, con
puntuale  disposizione  di legge, ha spogliato il naturale competente
giudice di Casamassima a favore di quello di Rutigliano.
    Pertanto,  gli  artt. 1  e  2  legge  1999  n. 479,  in combinato
disposto  con  gli  artt. 42, 47 e 48, d.lgs. 1998 n. 51, appaiono in
contrasto  con l'art. 25 della Costituzione, secondo il quale nessuno
puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
    Inoltre,  tali  disposizioni  appaiono in palese contrasto con il
principio  di  eguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione,
non  meno  con  l'art. 24 della Costituzione in materia di diritto di
azione e difesa.
    4.  -  Accertata  la  rilevanza  ai  fini  del  giudizio e la non
manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' nei sensi
delineati, il giudice di pace di Rutigliano cosi' provvede.