IL TRIBUNALE

    Nel   procedimento  n. 882/2000,  in  esito  all'udienza  del  20
dicembre 2000, ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998,
il prefetto di Udine disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla
frontiera,  nei  confronti dello straniero Murashi Fatmira n. a Vlore
(Albania) il 2 febbraio 1975.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata  come  dalla  stessa  dichiarato nel corso dell'audizione
della medesima.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
"trattenimento"  di tale persona nel centro di via Corelli in Milano,
poiche'  il  questore  (barrando  la casella apposita) aveva ritenuto
sussistente  il presupposto relativo alla mancanza di vettore, questo
secondo  decreto  veniva notificato in data 18 dicembre 2000 alle ore
12,50.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
cancelleria del tribunale in data 19 dicembre 2000 alle ore 12,36.
    A  questo  giudice,  a  norma  dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora
demandato di convalidare il provvedimento di "trattenimento".

                            D i r i t t o

    Ritenuto,  come  gia'  osservato  da altro giudice questa sezione
(ord. trib. Milano 19 dicembre 2000), che la misura del trattenimento
dell'immigrato  irregolare  presso  il  centro  di  raccolta  (di cui
all'art. 14  d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, gia' art. 12 legge 6 marzo
1998  n. 40)  consista  in  una  notevole  restrizione della liberta'
personale,    la   cui   concreta   afflittivita'   non   differisce,
sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare,
anzi,   maggiore   rispetto   a  quella  di  altre  misure  cautelari
processualpenalistiche,  quale,  per  es.,  la  misura  degli arresti
domiciliari;  considerato  che,  per l'art. 13 della Costituzione "la
liberta'  personale e' inviolabile" e "Non e' ammessa forma alcuna di
detenzione,  di  ispezione  o  perquisizione personale, ne' qualsiasi
altra  restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato
dell'autorita'  giudiziaria  e  nei  soli  casi e modi previsti dalla
legge";  ritenuto  che  tale  norma  fondamentale  (e caratterizzante
l'ordinamento  giuridico  italiano in senso effettivamente liberale e
"garantista")  debba  applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e
quindi  -  come  gia' affermato dalla Corte costituzionale in tema di
diritti   fondamentali  -  anche  allo  straniero,  la  cui  liberta'
personale,  percio',  costituisce  oggetto di diritto inviolabile, al
pari di quello del cittadino; osservato che l'art. 14 del testo unico
n. 286/1998 non consente al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi
del  comma  4  del  cit.  art.  14)  il provvedimento ditrattenimento
disposto   dal   questore,  di  determinare  "il  tempo  strettamente
necessario"  al  compimento  delle attivita' indicate dal primo comma
del  medesimo  art. 14  (soccorso dello straniero, accertamenti sulla
sua  identita'  o  nazionalita',  acquisizione  di  documenti  per il
viaggio)  ovvero  al  reperimento  di  vettore disponibile, ma affida
invece  all'autorita'  amministrativa (comma 5) la scelta del momento
in  cui  e'  "possibile"  eseguire  l'espulsione  e quindi assegna al
questore  la  concreta determinazione della durata del trattenimento;
ritenuto  non  manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina
contrasti  con  il  citato art. 13, secondo comma della Costituzione,
nella  parte  in  cui non prevede che la durata del trattenimento sia
stabilita  con  provvedimento  motivato  dell'autorita'  giudiziaria;
ritenuto  che  (anche  per  la  mancanza  di  una  norma che consenta
all'interessato,  che  si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di
chiedere  all'a.g. la verifica del superamento del tempo strettamente
necessario  di  cui  al  comma 1 dell'art. 14 testo unico) neppure la
previsione  di  un  termine  massimo  di  efficacia  della convalida,
fissato   dal   cit.   comma  5  in  venti  giorni  di  trattenimento
(prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di
costituzionalita',  poiche'  anche un solo giorno di privazione della
liberta'  personale  deve  (per  l'art. 13 della Costituzione secondo
comma)  fondarsi su motivato provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(e  il  limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera
che  e' di gran lunga superiore ai limiti minimi stabiliti dal codice
penale per le pene detentive);
    ritenuto  inoltre, come gia' osservato da altro giudice di questo
Tribunale, che l'art, "14 comma 3 del medesimo testo unico e del pari
l'art. 20  del  regolamento (d.P.R. 394/1999) omettono di imporre che
il  questore  (contestualmente  alla  trasmissione  degli  atti  alla
cancelleria  del  giudice della convalida) provveda anche a informare
dell'avvenuto  inizio  del  "trattenimento  (ossia  dell'inizio della
detenzione  amministrativa)  il  difensore  di  fiducia eventualmente
nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi
appositi"   (ord.   Trib.  Milano,  9 novembre  2000);  ritenuto  non
manifestamente   infondato  il  dubbio  che  tale  omessa  previsione
costituisca    violazione    dell'art. 24   Cost.,   che   garantisce
l'effettivita'  e  l'inviolabilita' del diritto di difesa, poiche' la
non  tempestivita'  dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le
possibilita' di questo di approntare una idonea difesa;
    ritenuta  la  rilevanza  delle  questioni sopra svolte, poiche' i
dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve
fare  applicazione  nel  presente procedimento; ritenuto infatti che,
nella  fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del
provvedimento  del  questore,  essendo  risultato  che e' attualmente
indisponibile  idoneo  vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto,  come
riferito  dall'autorita'  amministrativa  negli  atti tempestivamente
trasmessi a questo ufficio;
    ritenuto  che  alla  convalida  del  trattenimento  disposto  dal
questore   conseguirebbe   l'automatica  rimessione  a  questo  della
determinazione   della   concreta   durata  del  trattenimento  dello
straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per
la  tardivita'  dell'avviso  al  difensore;  ritenuto che il presente
procedimento  deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 secondo comma
legge n. 87/1953;