IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    Con  decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998,
il prefetto di Lecco disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla
frontiera,  nei  confronti dello straniero con intimazione a lasciare
il territorio entro quindici giorni.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata in data 30 giugno 2000.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi, veniva disposto il
"trattenimento"  di tale persona nel centro di via Corelli in Milano,
poiche'  il  questore  (barrando  la casella apposita) aveva ritenuto
sussistente  il presupposto relativo alla mancanza di vettore. Questo
secondo decreto veniva notificato in data 23 gennaio 2001, ore 15,30.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
cancelleria del tribunale in data 24 gennaio 2001 alle ore 12,30.
    A  questo  giudice,  a  norma  dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora
demandato  di  convalidare  il provvedimento di "trattenimento". Cio'
dovrebbe avvenire in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il
rito  disciplinato  dagli  artt.  737  e  ss.  c.p.c.  (espressamente
richiamati dall'art. d.lgs. n. 286/1998).
                       Osserva in via generale
    Il  "trattenimento temporaneo" ex art. 14, I d.lgs. n. 286/1998 e
l'accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  di  forza  pubblica  ex
art. 13,  IV  d.lgs.  n. 286/1998  (che  ne costituisce indefettibile
presupposto)  sono  certamente  misure  che  attengono  alla liberta'
personale  e  non  alla mera liberta' di circolazione e soggiorno. La
Corte  costituzionale  (sentt. 419/94; 384/1997; 68/64; 45/69; 2/56),
ha  infatti individuato nella "degradazione giuridica" dell'individuo
l'elemento  qualificante  della restrizione della liberta' personale,
chiarendo  che  per  aversi  "degradazione  giuridica" occorre che il
provvedimento   provochi   una  menomazione  o  mortificazione  della
dignita'  e  del  prestigio  della  persona,  tale  da  poter  essere
equiparata  a  quell'assoggettamento  all'altrui  potere,  in  cui si
concreta  la  violazione  del principio dell'"habeas corpus". In tale
prospettiva  non puo' negarsi che gli istituti in esame presentino un
contenuto  affettivo  tale  da  integrare  senz'altro una menomazione
della dignita' della persona.
    In   particolare,   mentre  l'accompagnamento  presenta  evidenti
analogie   con  la  traduzione  del  rimpatriando  ex  art. 157  r.d.
n. 733/31  (dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza
n. 2/56)  il "trattenimento" e' caratterizzato ex art. 14, VII d.lgs.
n. 286/1998   ed   art. 21   d.P.R.   n. 349/1999  da  componenti  di
restrizione  della  liberta'  personale di afflittivita' paragonabile
alla  detenzione ed alla custodia in carcere (maggiore anche rispetto
ad  altre  misure cautelari processualpenalistiche, quali gli arresti
domiciliari).  Pertanto entrambi gli istituti ricadono sotto la sfera
precettiva   dell'art. 13   della   Costituzione,  che  attinendo  al
godimento    dei    diritti   inviolabili   dell'uomo   non   tollera
discriminazioni  tra  la  posizione  del  cittadino  e  quella  dello
straniero  (v.  Corte  costituzionale  62/1994,  mentre  in  tema  di
liberta' di circolazione la posizione del cittadino e dello straniero
non parrebbe equiparabile, v. Corte costituzionale n. 197/1996).
    Indefettibili requisiti della legittimita' di misure che incidono
sulla liberta' personale dovrebbero essere:
        a)   il   rispetto   del   principio   di   legalita'  (cioe'
l'individuazione   da   parte  del  legislatore  di  una  fattispecie
sufficientemente  determinata tale da escludere valutazioni puramente
soggettive  e  da  poter  formare oggetto di un concreto accertamento
giudiziario);
        b)   il  rispetto  della  garanzia  giurisdizionale,  sicche'
nessuno  possa  essere privato della liberta' personale se non vi sia
un  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria che ne dia le ragioni,
all'esito   di   un   procedimento   rispettoso   del  principio  del
contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione
           Osserva in punto di non manifesta infondatezza
    Non  pare  neppure a questo giudice, come gia' ad altri di questo
tribunale,  che  l'accompagnamento alla frontiera rispetti la riserva
di  giurisdizione,  per  la  mancata  previsione  di un provvedimento
dell'autorita'  giudiziaria che dia le ragioni della misura adottata.
Se  tale  violazione del precetto costituzionale e' di tutta evidenza
nell'ipotesi  di  accompagnamento  immediato  (in  cui il giudice non
viene  neppure  informato),  sussiste  anche in caso di trattenimento
temporaneo  ex  art. 14,  I  d.lgs. cit. invero la convalida prevista
dall'art. 14,   IV   cit.   risulta   malgrado  il  riferimento  alla
valutazione  dei presupposti di cui all'art. 13 testualmente limitata
al  provvedimento  di  trattenimento  presso il centro di permanenza,
tanto  che la sua mancanza non incide sul vigore del provvedimento di
accompagnamento, che permane comunque a carico dello straniero (anche
nell'ipotesi, qui richiamata di cui all'art. 13, IV lettera a).
    Neppure  il  meccanismo  previsto  dall'art. 14  d.lgs. cit. pare
peraltro   esente  da  censure  di  incostituzionalita'  laddove  non
consente   al   giudice   valutata,  con  efficacia  retroattiva,  la
legittimita'   del   provvedimento   restrittivo   ed   esaminata  la
persistenza attuale dei presupposti e delle ragioni del trattenimento
di determinare "il tempo strettamente necessario" al compimento delle
attivita'  indicate  nel primo comma oppure al reperimento di vettore
disponibile;   al   contrario   la  norma  attribuisce  all'Autorita'
amministrativa  l'individuazione  del  momento  in  cui e'"possibile"
eseguire  l'espulsione  (art. 14, V testo unico cit.) assegnandole la
concreta determinazione della durata del trattenimento.
    La  previsione di un termine massimo di efficacia della convalida
(peraltro   superiore   di  4/6  volte  al  limite  minimo  stabilito
dall'art. 25  c.p.  per  la  pena  dell'arresto  e  persino di quello
previsto  per  la  reclusione  ex art. 23 c.p.) non e' sufficiente ad
escludere  i  dubbi  di  costituzionalita'  per  mancato rispetto del
principio di "proporzionalita'" (v. Corte costituzionale 58/1995) che
impone, di fronte all'incisione di un bene di pregio come la liberta'
personale,  di considerare in concreto entro quali rigorosi limiti il
sacrificio  della  liberta'  sia  giustificato dalla realizzazione di
altri  valori  costituzionali confliggenti (anche in riferimento agli
impegni internazionali assunti dall'Italia).
    Tale  valutazione dovrebbe necessariamente presentare le garanzie
della   giurisdizione,   mentre   non   e'   neppure   previsto   che
l'interessato,  che si ritenga non piu' giustamente trattenuto, possa
chiedere   alla   A.G.   di  verificare  il  superamento  del  "tempo
strettamente necessario".
    Infine,  come  pure  gia' sottolineato da altri giudici di questo
tribunale,   l'art. 14,   III  testo  unico  cit.  e  l'art. 20d.P.R.
n. 394/1999   omettono   di   imporre   che   il  questore,  all'atto
dell'adozione   del   provvedimento  di  trattenimento  o  quantomeno
contestualmente  alla  trasmissione  degli  atti alla cancelleria del
giudice  della  convalida, di informare dell'inizio del trattenimento
il  difensore  di  fiducia  eventualmente  nominato dallo straniero o
quello  d'ufficio  desumibile  dagli  appositi  elenchi:  la  mancata
tempestivita'  dell'avviso  pregiudica  l'effettivita' del diritto di
difesa, apparendo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione
                        In punto di rilevanza
    La  rilevanza  delle  questioni  sopra svolte pare indiscutibile,
poiche'  i  dubbi  di costituzionalita' investono norme di cui questo
giudice deve fare applicazione nel presente procedimento (anche quali
presupposti della pronuncia di convalida).
    Infatti,  nel caso concreto senza possibilita' per questo giudice
di    valutare,    con   conseguenze   rilevanti,   la   legittimita'
dell'accompagnamento ex art. 13, V d.lgs. n. 286/1998 dovrebbe essere
pronunciata la convalida, essendo che non sarebbe secondo la questura
disponibile un vettore.
    Alla   convalida  del  trattenimento  conseguirebbe  l'automatica
remissione al questore della determinazione della concreta durata del
trattenimento  dello  straniero e la violazione del diritto di difesa
di questi, per la tardivita' dell'avviso al difensore.
    Il presente procedimento deve essere sospeso ex art. 23, II legge
n. 87/53.