IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. F a t t o Con decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Lecco disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero con intimazione a lasciare il territorio entro quindici giorni. Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 30 giugno 2000. Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il "trattenimento" di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore. Questo secondo decreto veniva notificato in data 23 gennaio 2001, ore 15,30. Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 24 gennaio 2001 alle ore 12,30. A questo giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora demandato di convalidare il provvedimento di "trattenimento". Cio' dovrebbe avvenire in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c. (espressamente richiamati dall'art. d.lgs. n. 286/1998). Osserva in via generale Il "trattenimento temporaneo" ex art. 14, I d.lgs. n. 286/1998 e l'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica ex art. 13, IV d.lgs. n. 286/1998 (che ne costituisce indefettibile presupposto) sono certamente misure che attengono alla liberta' personale e non alla mera liberta' di circolazione e soggiorno. La Corte costituzionale (sentt. 419/94; 384/1997; 68/64; 45/69; 2/56), ha infatti individuato nella "degradazione giuridica" dell'individuo l'elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, chiarendo che per aversi "degradazione giuridica" occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignita' e del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'"habeas corpus". In tale prospettiva non puo' negarsi che gli istituti in esame presentino un contenuto affettivo tale da integrare senz'altro una menomazione della dignita' della persona. In particolare, mentre l'accompagnamento presenta evidenti analogie con la traduzione del rimpatriando ex art. 157 r.d. n. 733/31 (dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 2/56) il "trattenimento" e' caratterizzato ex art. 14, VII d.lgs. n. 286/1998 ed art. 21 d.P.R. n. 349/1999 da componenti di restrizione della liberta' personale di afflittivita' paragonabile alla detenzione ed alla custodia in carcere (maggiore anche rispetto ad altre misure cautelari processualpenalistiche, quali gli arresti domiciliari). Pertanto entrambi gli istituti ricadono sotto la sfera precettiva dell'art. 13 della Costituzione, che attinendo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero (v. Corte costituzionale 62/1994, mentre in tema di liberta' di circolazione la posizione del cittadino e dello straniero non parrebbe equiparabile, v. Corte costituzionale n. 197/1996). Indefettibili requisiti della legittimita' di misure che incidono sulla liberta' personale dovrebbero essere: a) il rispetto del principio di legalita' (cioe' l'individuazione da parte del legislatore di una fattispecie sufficientemente determinata tale da escludere valutazioni puramente soggettive e da poter formare oggetto di un concreto accertamento giudiziario); b) il rispetto della garanzia giurisdizionale, sicche' nessuno possa essere privato della liberta' personale se non vi sia un provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne dia le ragioni, all'esito di un procedimento rispettoso del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione Osserva in punto di non manifesta infondatezza Non pare neppure a questo giudice, come gia' ad altri di questo tribunale, che l'accompagnamento alla frontiera rispetti la riserva di giurisdizione, per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dia le ragioni della misura adottata. Se tale violazione del precetto costituzionale e' di tutta evidenza nell'ipotesi di accompagnamento immediato (in cui il giudice non viene neppure informato), sussiste anche in caso di trattenimento temporaneo ex art. 14, I d.lgs. cit. invero la convalida prevista dall'art. 14, IV cit. risulta malgrado il riferimento alla valutazione dei presupposti di cui all'art. 13 testualmente limitata al provvedimento di trattenimento presso il centro di permanenza, tanto che la sua mancanza non incide sul vigore del provvedimento di accompagnamento, che permane comunque a carico dello straniero (anche nell'ipotesi, qui richiamata di cui all'art. 13, IV lettera a). Neppure il meccanismo previsto dall'art. 14 d.lgs. cit. pare peraltro esente da censure di incostituzionalita' laddove non consente al giudice valutata, con efficacia retroattiva, la legittimita' del provvedimento restrittivo ed esaminata la persistenza attuale dei presupposti e delle ragioni del trattenimento di determinare "il tempo strettamente necessario" al compimento delle attivita' indicate nel primo comma oppure al reperimento di vettore disponibile; al contrario la norma attribuisce all'Autorita' amministrativa l'individuazione del momento in cui e'"possibile" eseguire l'espulsione (art. 14, V testo unico cit.) assegnandole la concreta determinazione della durata del trattenimento. La previsione di un termine massimo di efficacia della convalida (peraltro superiore di 4/6 volte al limite minimo stabilito dall'art. 25 c.p. per la pena dell'arresto e persino di quello previsto per la reclusione ex art. 23 c.p.) non e' sufficiente ad escludere i dubbi di costituzionalita' per mancato rispetto del principio di "proporzionalita'" (v. Corte costituzionale 58/1995) che impone, di fronte all'incisione di un bene di pregio come la liberta' personale, di considerare in concreto entro quali rigorosi limiti il sacrificio della liberta' sia giustificato dalla realizzazione di altri valori costituzionali confliggenti (anche in riferimento agli impegni internazionali assunti dall'Italia). Tale valutazione dovrebbe necessariamente presentare le garanzie della giurisdizione, mentre non e' neppure previsto che l'interessato, che si ritenga non piu' giustamente trattenuto, possa chiedere alla A.G. di verificare il superamento del "tempo strettamente necessario". Infine, come pure gia' sottolineato da altri giudici di questo tribunale, l'art. 14, III testo unico cit. e l'art. 20d.P.R. n. 394/1999 omettono di imporre che il questore, all'atto dell'adozione del provvedimento di trattenimento o quantomeno contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida, di informare dell'inizio del trattenimento il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello d'ufficio desumibile dagli appositi elenchi: la mancata tempestivita' dell'avviso pregiudica l'effettivita' del diritto di difesa, apparendo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione In punto di rilevanza La rilevanza delle questioni sopra svolte pare indiscutibile, poiche' i dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento (anche quali presupposti della pronuncia di convalida). Infatti, nel caso concreto senza possibilita' per questo giudice di valutare, con conseguenze rilevanti, la legittimita' dell'accompagnamento ex art. 13, V d.lgs. n. 286/1998 dovrebbe essere pronunciata la convalida, essendo che non sarebbe secondo la questura disponibile un vettore. Alla convalida del trattenimento conseguirebbe l'automatica remissione al questore della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero e la violazione del diritto di difesa di questi, per la tardivita' dell'avviso al difensore. Il presente procedimento deve essere sospeso ex art. 23, II legge n. 87/53.