IL TRIBUNALE Rilevato che la difesa di Fabozzo Antimo e Pascarella Carlo - imputati del delitto di diffamazione a mezzo stampa - ha sollevato eccezione di incostituzionalita' nei seguenti termini: "rappresenta che per lo stesso fatto ed in seguito alle stesse querele, lo stesso magistrato dott. Roberto Vescia ha tenuto, in qualita' di Gup, l'udienza preliminare l'8 giugno 2000 relativa al fascicolo n. 994/1999 R.G. Notizie di reato - n. 1019/1999 R.G. Gip/T rinviando a giudizio gli attuali imputati davanti al dott. Pezza di questo tribunale, come da originale del decreto che dispone il giudizio che produce; che il giudizio di primo grado relativo a quest'ultimo processo e' stato celebrato all'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2000 come da fotocopia frontespizio della sentenza del dott. Pezza che produce. Rappresenta, inoltre, che il detto ultimo giudizio, essendo terminato con sentenza di condanna, allo stato, e' in attesa di fissazione in grado di appello. P. Q. M. la difesa eccepisce la illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la disposizione e' in violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione perche', con disparita' di trattamento e con violazione dei diritti della difesa di avere un giudice che non si sia gia' pronunciato, pur prevedendo la incompatibilita' tra la funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice dell'udienza preliminare, non prevede la stessa incompatibilita' tra il giudice dell'udienza preliminare e altro giudice della stessa udienza preliminare quando le due persone siano rappresentate dallo stesso giudice". Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante in quanto non sono ravvisabili gravi ragioni di convenienza che impongono l'astensione: ritenuto, pertanto, che il giudice, non trovandosi in situazione di incompatibilita' prevista ex art. 34 c.p.p., dovrebbe pronunciarsi su fatti gia' oggetto di valutazione secondo quanto correttamente prospettato dalla difesa; ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata in quanto la partecipazione all'udienza preliminare del giudice che abbia gia' partecipato alla medesima fase processuale dell'udienza preliminare per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso imputato, appare contrastare. alla luce dei principi reiteratamente enunciati nella materia delle incompatibilita' dalla Corte costituzionale (cfr. in linea generale Corte costituzionale n. 241/1999), con le disposizioni degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.