IL TRIBUNALE

    Rilevato  che  la  difesa  di Fabozzo Antimo e Pascarella Carlo -
imputati  del  delitto  di diffamazione a mezzo stampa - ha sollevato
eccezione  di  incostituzionalita' nei seguenti termini: "rappresenta
che  per lo stesso fatto ed in seguito alle stesse querele, lo stesso
magistrato  dott.  Roberto  Vescia  ha  tenuto,  in  qualita' di Gup,
l'udienza   preliminare   l'8   giugno  2000  relativa  al  fascicolo
n. 994/1999 R.G. Notizie di reato - n. 1019/1999 R.G. Gip/T rinviando
a  giudizio  gli  attuali  imputati  davanti al dott. Pezza di questo
tribunale,  come da originale del decreto che dispone il giudizio che
produce;  che  il  giudizio  di  primo  grado relativo a quest'ultimo
processo e' stato celebrato all'udienza dibattimentale del 5 dicembre
2000  come  da  fotocopia frontespizio della sentenza del dott. Pezza
che produce.
    Rappresenta,  inoltre,  che  il  detto  ultimo  giudizio, essendo
terminato  con  sentenza  di  condanna,  allo  stato, e' in attesa di
fissazione in grado di appello.
    P.  Q.  M.  la  difesa eccepisce la illegittimita' costituzionale
dell'art. 34   c.p.p.   nella   parte  in  cui  non  prevede  che  la
disposizione  e'  in violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione
perche',  con  disparita' di trattamento e con violazione dei diritti
della difesa di avere un giudice che non si sia gia' pronunciato, pur
prevedendo  la  incompatibilita'  tra  la  funzione di giudice per le
indagini  preliminari  e  quella di giudice dell'udienza preliminare,
non  prevede  la  stessa incompatibilita' tra il giudice dell'udienza
preliminare  e  altro giudice della stessa udienza preliminare quando
le due persone siano rappresentate dallo stesso giudice".
    Ritenuto  che  la  questione sollevata appare rilevante in quanto
non  sono  ravvisabili  gravi  ragioni  di  convenienza che impongono
l'astensione:
        ritenuto,   pertanto,  che  il  giudice,  non  trovandosi  in
situazione  di  incompatibilita' prevista ex art. 34 c.p.p., dovrebbe
pronunciarsi  su  fatti  gia'  oggetto  di valutazione secondo quanto
correttamente prospettato dalla difesa;
        ritenuto  che l'eccezione non appare manifestamente infondata
in  quanto  la partecipazione all'udienza preliminare del giudice che
abbia  gia'  partecipato  alla medesima fase processuale dell'udienza
preliminare  per  lo  stesso  fatto  e  nei  confronti  dello  stesso
imputato,  appare  contrastare. alla luce dei principi reiteratamente
enunciati   nella   materia   delle   incompatibilita'   dalla  Corte
costituzionale   (cfr.   in   linea   generale  Corte  costituzionale
n. 241/1999),  con  le  disposizioni  degli  artt. 3 e 24 della Carta
costituzionale.