ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli articoli 1, comma
8,   e  15  della  legge  30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzioni  del
patrocinio  a  spese  dello  Stato  per i non abbienti), promosso con
ordinanza  emessa  il  10 luglio  2000  dal  giudice  per le indagini
preliminari  presso  il  tribunale di Venezia, iscritta al n. 581 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che  il  giudice  per le indagini preliminari presso il
tribunale  di  Venezia  chiamato,  in  sede  di giudizio abbreviato a
seguito  di  opposizione  a decreto penale di condanna, a decidere su
un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata
da  un  imputato  del  reato  di  porto  di  armi  od oggetti atti ad
offendere,  punito dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
(Norme  integrative  della  disciplina vigente per il controllo delle
armi,  delle munizioni e degli esplosivi) a titolo di contravvenzione
con  ordinanza in data 10 luglio 2000, ha sollevato, su eccezione del
difensore  del richiedente, questione di legittimita' costituzionale,
in  riferimento  agli  articoli  3  e  24  della  Costituzione, degli
articoli  1,  comma  8,  e  15  della  legge  30 luglio  1990, n. 217
(Istituzione  del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
nella  parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;
        che  il  remittente  rileva  che  alcune contravvenzioni sono
punite  piu'  gravemente di molti delitti e che l'attivita' di difesa
tecnica   che   esse   comportano   puo'   risultare  di  non  minore
complessita', come dimostrerebbero i decreti ministeriali concernenti
le  tariffe  per  avvocati  e  procuratori  che non differenziano gli
onorari relativi a processi per contravvenzioni da quelli riguardanti
processi per delitti;
        che  non rileverebbe, a suo avviso, la circostanza che per le
contravvenzioni   sia  prevista  una  procedura  piu'  sollecita  con
esclusione  della  celebrazione dell'udienza preliminare, dal momento
che   non   sarebbe   in   discussione   l'entita'   dell'importo  da
corrispondere  al  difensore  ma  "la  possibilita'  stessa  da parte
dell'imputato di corrispondere un qualunque compenso al suo legale";
        che,    oltre   all'articolo   3   della   Costituzione   per
l'ingiustificata  disparita'  di  trattamento, l'articolo 1, comma 8,
della   legge   n. 217   del  1990  violerebbe  l'articolo  24  della
Costituzione,  il  quale,  lungi dal differenziare le contravvenzioni
dai  delitti, stabilisce che la difesa e' diritto inviolabile in ogni
stato  e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
        che  la  questione, ad avviso del giudice a quo riguarderebbe
non  solo il citato articolo 1, comma 8, ma anche l'articolo 15 della
legge   n. 217   del   1990,   che   illegittimamente   precluderebbe
l'ammissione  al  patrocinio  a  spese dello Stato per i non abbienti
nella    fase    dell'esecuzione   di   pene   irrogate   per   reati
contravvenzionali.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
stata  approvata,  promulgata  e  pubblicata  la legge 29 marzo 2001,
n. 134   (Modifiche   alla  legge  30 luglio  1990,  n. 217,  recante
istituzione  del  patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
il  cui  articolo  2,  comma  5,  ha  abrogato  il  censurato comma 8
dell'articolo  1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il
patrocinio  a  spese  dello Stato per i non abbienti nei procedimenti
penali concernenti contravvenzioni;
        che  il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti
al  giudice remittente, perche' valuti se laquestione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante.