IL TRIBUNALE

    All'esito dell'udienza camerale odierna;

                          Rilevato in fatto

    Che  in data 6 settembre 2000 veniva decretata dal prefetto della
Provincia   di   Milano   (e  notificata  dalla  questura  di  Milano
all'interessato)   l'espulsione,   con   intimazione  a  lasciare  il
territorio  dello  Stato  italiano  entro quindici giorni, di Cherqui
Battai  nato  in  Marocco  nel  1957  avente cittadinanza marocchina,
asseritamente   entrato   nel   territorio   dello   Stato  nel  1992
attraversando  il  confine nella zona di Ventimiglia, sottraendosi ai
controlli di frontiera;
    Che  in  data  30 gennaio  2001  lo  straniero  suindicato veniva
trovato  in  Milano  mentre  si  dedicava all'accattonaggio, privo di
documenti, e veniva quindi sottoposto a rilievi fotodattiloscopici;
    Che il questore della Provincia di Milano in data 30 gennaio 2001
disponeva  il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea
e  assistenza  "Arcangelo  Corelli"  in  Milano  sul  presupposto che
dovesse procedersi all'accompagnamento alla frontiera e che:
        era necessario acquisire un valido documento per l'espatrio;
        non  era  immediatamente  disponibile  idoneo vettore o altro
mezzo di trasporto;
    Che  il  provvedimento di trattenimento veniva notificato in pari
data  all'interessato  e  gli  atti  venivano trasmessi il successivo
31 gennaio 2001 per la convalida.

                         Ritenuto in diritto

    Che  dall'esame  degli  atti  trasmessi  risultano  sussistenti i
presupposti per la convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 13,
comma 4, d.lgs n. 286/1998;
    Che  il  provvedimento  di convalida comporterebbe, quale effetto
automatico,  la  permanenza  nel centro per un periodo di complessivi
venti  giorni  ai sensi dell'art. 14, comma 5, d.lgs cit., tranne che
il  questore  non  possa eseguire l'espulsione prima di tale termine,
dandone  comunicazione senza ritardo al giudice (ultimo inciso, comma
5 cit.);
    Che  ad  avviso  di  questo  giudice  appare  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale della norma
citata in relazione all'art. 13 della Costituzione;
    Che la questione e' rilevante nel presente procedimento dovendosi
applicare   in   concreto   la   disposizione   sulla  convalida  del
trattenimento,   che   implicherebbe   l'effetto   automatico   della
permanenza  nel  centro per il periodo di complessivi venti giorni (o
per  un  periodo  piu' breve in relazione ai tempi in cui l'autorita'
amministrativa  riesce  a  rimuovere gli ostacoli che si frapponevano
all'accompagnamento immediato alla frontiera);
    Che  la  permanenza  nel  centro  e' connotata da restrizioni che
incidono sulla liberta' personale;
    Che  la  garanzia  costituzionale  della  liberta'  personale  e'
riconosciuta anche ai non cittadini;
    Che l'art. 13 della Costituzione impone una riserva di legge e di
giurisdizione  per  i  provvedimenti  che importino restrizione della
liberta' personale;
    Che  solo  in  casi  eccezionali di necessita' e urgenza indicati
tassativamente  dalla legge e' consentita l'adozione di provvedimenti
provvisori  da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per
la convalida entro le successive quarantotto ore;
    Che   pertanto   sono   conformi  al  dettato  costituzionale  le
previsioni   legislative  che  riguardano  casi  eccezionali  in  cui
l'autorita'  giudiziaria convalida il provvedimento provvisorio della
pubblica sicurezza nei termini perentori suindicati;
    Che invece non appare conforme alla garanzia costituzionale della
liberta'  personale  la  previsione  legislativa  di un provvedimento
restrittivo  dell'autorita'  amministrativa, che, all'infuori di ogni
valutazione  da  parte dell'autorita' giudiziaria in ordine al "se" e
alla  durata,  protrae  i  suoi effetti oltre il limite massimo delle
novantasei ore indicato dall'art. 13 della Costituzione.