IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 261 ha pronunciato la seguente ordinanza. F a t t o Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Milano disponeva l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero Montalvan Jose' Luis alias Kleven Augusto Zhamungesi Luzuriage n. Loja (Equador) il 26 maggio 1976. Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 29 settembre 2000. Con decreto del questore di Milano, poi veniva disposto il "trattenimento" di tale persona nel centro di via Corelli in Milano poiche' il questore aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore alla necessita' di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo decreto veniva notificato in data 3 febbraio 2001. Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 5 febbraio 2001 alle ore 10,44. Questo giudice, a norma dell'art. 14 del d.lgs. citato, e' ora chiamato a convalidare il provvedimento di "trattenimento", in esito ad un'udienza camerale, trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., richiamati dal comma 4 dell'art. 14 t.u. Il procedimento come attualmente disciplinato dalla legge suscita tuttavia dei dubbi di legittimita' costituzionale di questo giudizio di convalida rispetto ai poteri del giudice e alle garanzie della persona "trattenuta". La misura del trattenimento dell'immigrato presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998) consiste, come gia' evidenziato in precedenti ordinanze di rimessione alla Corte di questo ufficio (tribunale di Milano, ordinanza 8 novembre 2000), in una restrizione della liberta' personale notevolmente afflittiva, il cui contenuto e' assolutamente comparabile alla custodia in carcere, mentre risulta essere maggiore rispetto ad altre misure cautelari processualpenalistiche quale ad esempio la misura degli arresti domiciliari. Ora, per l'art. 13 della Costituzione, "La liberta' personale e' inviolabile. Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Tale norma fondamentale si applica a qualsiasi essere umano e, quindi, come gia' affermato dalla Corte costituzionale, anche allo straniero la cui liberta' personale costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino. La riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 su citato comporta il divieto, indirizzato sia alla legge sia alla amministrazione, di sostituirsi nella forma e nella sostanza al provvedimento concreto riservato al giudice dall'art. 13 della Costituzione: proprio al fine di proteggere l'inviolabilita' della liberta' personale il costituente ha voluto affidare ad un magistrato, cioe' ad un soggetto facente parte di un "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" (art. 104 Cost.), l'interpretazione e l'applicazione nei singoli casi concreti delle norme legislative che legittimano l'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale. Vi e', pertanto, un problema costituzionale di fondo che potrebbe far ritenere che la vigente disciplina del trattenimento si ponga in contrasto con la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. Circa il rapporto tra convalida giurisdizionale e durata del trattenimento occorre, infatti, osservare che in base all'art. 14 comma 5 del t.u. 286/1998, la convalida non si limita a legittimare gli atti precedentemente compiuti dall'autorita' di pubblica sicurezza, ma comporta anche come effetto automatico, ineliminabile e conseguenziale un ulteriore periodo di restrizione della liberta' personale dello straniero trattenuto, che ha una durata fissa indicata dalla legge in venti giorni complessivi (prorogabile di ulteriori dieci giorni) senza che al giudice sia data la posssibilita' di commisurare la durata del trattenimento al caso singolo cioe' al tipo di impedimento all'esecuzione dell'allontanamento e alla presumibile durata di tale impedimento, dato, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, dalla necessita' di procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero dato dall'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo. E' vero infatti, che l'art. 20 comma 4 del regolamento prevede che il trattenimento non possa essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dell'espulsione, ma la legge non fornisce al giudice ne' i criteri, ne' la competenza per effettuare tale verifica nel caso concreto. Occorre, pertanto, riconoscere che in se' considerato il trattenimento dello straniero per i venti giorni di cui si e' sopra detto, non e' un provvedimento restrittivo adottato in forza di un provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria come invece esige l'art. 13 Cost. bensi' una conseguenza automatica prevista dalla legge della convalida giurisdizionale degli atti compiuti dall'autorita' di pubblica sicurezza nelle prime 96 ore. Si ritiene la questione di cui sopra non mianifestamente infondata, in quanto, al momento, non e' possibile al giudice limitare il sacrificio della liberta' personale della persona" trattenuta "ne' puo' egli determinare con prudente apprezzamento il tempo dell'allegata impossibilita' di accompagnamento coattivo, contenendo eventualmente in un termine inferiore ai venti giorni la durata massima del "trattenimento" essendo di fatto domandata la scelta di tale durata all'autorita' amministrativa. Si ritiene la rilevanza della questione sopra svolta, poiche' i dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento: infatti nella fattispecie questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore, essendo risultato che: i termini di legge per la presentazione all'A.G. sono stati rispettati; il trattenuto non e' in possesso di alcun documento di identificazione, ne' di passaporto che ne consenta il reimpatrio immediato. Quindi alla convalida del trattenimento disposto dal questore conseguirebbe l'automatica rimessione a questo della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero. Il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge n. 87/1953.