IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla domanda di ordinanza ex art. 186-ter codice di procedura civile presentata con il ricorso n. 4424/2000 R.G., proposto da Mazza Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Pirracchio, domiciliato ex lege presso la segreteria del tribunale; Contro il comune di Palagonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi per: l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali da parte del Comune resistente, in relazione ai procedimenti penali nn. 231/91 R.G.N.R. e 305/91 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone, e conclusisi con l'assoluzione del ricorrente; l'annullamento, ove necessario, di qualsiasi atto amministrativo denegatorio del diritto del ricorrente, nonche' di qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguenza degli atti impugnati. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore la dott. Rosalia Messina; Uditi in camera di consiglio, il giorno 22 febbraio 2001, i difensori delle parti, i quali sono stati in particolare sentiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, terzo e quarto comma, legge n. 1034/1971, introdotti dall'art. 9 legge n. 205/2000, come da verbale; Vista la separata ordinanza n. 618 del 26 marzo 2001, con la quale: a) e' stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente, in relazione al nuovo riparto della giurisdizione introdotto con d.lgs. n. 29/1993 (art. 29), e successive modificazioni, argomentandosi che la lesione del diritto del ricorrente va ricollegata al diniego opposto dall'ente resistente all'istanza da questi avanzata, in data 29 luglio 1996, con deliberazione di giunta municipale n. 286 del Comune di Belpasso; b) e' stata respinta altra eccezione di inamissibilita', basata sulla omessa impugnativa della deliberazione di cui al superiore punto a), versandosi in materia di diritti soggettivi, esercitabili, come e' noto, entro termini che sono di prescrizione e non gia' a decadenza; c) e' stato sospeso, ai sensi dell'art. 23/2 legge n. 87/1953, il giudizio - sia in sede cautelare, sia in sede di merito - introdotto in una al ricorso in epigrafe, rinviandone la trattazione alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, dopo la decisione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata con separata ordinanza assunta nei giorni 22-26 febbraio 2001 (riservandosi di decidere in quella sede la controversia nel merito ai sensi dell'art. 26, terzo e quarto comma, legge n. 1034/1971, introdotti dall'art. 9 legge n. 205/2000); Ritenuto di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale, rilevandola d'ufficio, dell'art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto detta disposizione lede, ad avviso del collegio, il principio di ragionevolezza ed il diritto inviolabile alla difesa, comprimendo l'ordinario termine di prescrizione dei diritti connessi allo status di dipendente di una amministrazione pubblica, imponendo per l'azionabilita' delle pretese sorte in epoca anteriore a quella data il termine del 15 settembre 2000; Ritenuto, quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio che esso non potrebbe che concludersi, sia in fase cautelare, sia nel merito, con una pronuncia di inammissibilita', per essere stato il ricorso indubbiamente proposto oltre il termine stabilito con la disposizione che si sospetta di incostituzionalita', e che sanziona espressamente con la decadenza la mancata proposizione entro il termine dell'azione a tutela dei diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 (prevista dal menzionato art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998); Considerato, infatti, che il ricorso in esame e' stato notificato in data 13 settembre 2000, ma depositato in data 5 ottobre 2000, e che, pertanto, esso deve considerarsi proposto oltre il termine di legge, perfezionandosi la fattispecie della proposizione del ricorso con il deposito di esso, successivo alla notificazione (cfr., ex multis, C.S., VI, 25 novembre 1980, n. 1141, in cui il noto principio e' affermato proprio in relazione all'applicazione di una disciplina intertemporale, dichiarandosi la inammissibilita' del ricorso ove il deposito di esso sia avvenuto in un momento in cui la competenza transitoria sia venuta meno; Idem, V, 18 ottobre 1983, n. 453, e 6 maggio 1987, n. 270; Tribunale amministrativo regionale molise, 12 gennaio 1990, n. 1; Tribunale amministrativo regionale sardegna, 10 dicembre 1996, n. 1613; Tribunale amministrativo regionale Puglia, Bari, II, 6 febbraio 1998, n. 28); Ritenuto, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che la disciplina in esame comporterebbe, in ipotesi come quella oggetto di controversia, un'irragionevole (perche' dovuta soltanto alla mera casualita' dell'essersi il credito maturato ad una certa data) riduzione degli ordinari termini prescrizionali, che verrebbero ridotti in conseguenza del limite cronologico di sbarramento fissato dalla norma oggetto della questione di legittimita' costituzionale sollevata con la presente pronuncia; Rilevato che, contro il principio della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive sancito dall'art. 24 Cost., in simili ipotesi il dipendente non potrebbe agire ne' davanti al giudice ordinario, privo di giurisdizione per le fattispecie formatesi in data anteriore alla data del 30 giugno 1998, ne' davanti al giudice amministrativo, che ha perduto la giurisdizione transitoriamente attribuitagli fino allo scadere del termine decadenziale fissato dalla norma denunciata; Ritenuto, conclusivamente, di dover sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 23/2 legge n. 87/1953 - sia in sede cautelare, sia in sede di merito - rinviando la trattazione del ricorso in epigrafe alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti dei giudizio da parte della Corte costituzionale, dopo la decisione della questione sollevata con le presente ordinanza, avente ad oggetto la illegittimita' constituzionale dell'art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ritenendosi tale questione, per tutte le ragioni gia' esposte, rilevante nel giudizio stesso e non manifestamente infondata: