IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sulla domanda di ordinanza
ex  art. 186-ter codice di procedura civile presentata con il ricorso
n. 4424/2000  R.G.,  proposto  da  Mazza  Salvatore,  rappresentato e
difeso  dall'avv.  Vincenza Pirracchio, domiciliato ex lege presso la
segreteria del tribunale;
    Contro   il   comune   di   Palagonia,   in  persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Scuderi per:
        l'accertamento  del  diritto del ricorrente al rimborso delle
spese  legali  da  parte  del  Comune  resistente,  in  relazione  ai
procedimenti  penali  nn.  231/91  R.G.N.R. e 305/91 R.G.N.R. Procura
della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone, e conclusisi con
l'assoluzione del ricorrente;
        l'annullamento,    ove    necessario,   di   qualsiasi   atto
amministrativo  denegatorio  del  diritto  del ricorrente, nonche' di
qualsiasi   altro   atto   presupposto  e/o  conseguenza  degli  atti
impugnati.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore la dott. Rosalia Messina;
    Uditi  in  camera  di  consiglio,  il  giorno 22 febbraio 2001, i
difensori  delle  parti, i quali sono stati in particolare sentiti ai
sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 26, terzo e quarto comma, legge
n. 1034/1971,  introdotti  dall'art.  9  legge  n. 205/2000,  come da
verbale;
    Vista  la  separata  ordinanza  n. 618  del 26 marzo 2001, con la
quale:
        a)  e' stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata  da  parte  resistente, in relazione al nuovo riparto della
giurisdizione   introdotto   con   d.lgs.   n. 29/1993  (art. 29),  e
successive  modificazioni,  argomentandosi che la lesione del diritto
del ricorrente va ricollegata al diniego opposto dall'ente resistente
all'istanza   da   questi  avanzata,  in  data  29 luglio  1996,  con
deliberazione di giunta municipale n. 286 del Comune di Belpasso;
        b)  e'  stata  respinta  altra  eccezione di inamissibilita',
basata  sulla  omessa  impugnativa  della  deliberazione  di  cui  al
superiore  punto  a),  versandosi  in  materia di diritti soggettivi,
esercitabili,  come e' noto, entro termini che sono di prescrizione e
non gia' a decadenza;
        c)   e'   stato   sospeso,  ai  sensi  dell'art.  23/2  legge
n. 87/1953,  il  giudizio  -  sia  in  sede cautelare, sia in sede di
merito  -  introdotto  in  una al ricorso in epigrafe, rinviandone la
trattazione  alla  prima  camera  di  consiglio utile successiva alla
restituzione   degli   atti   del   giudizio  da  parte  della  Corte
costituzionale,  dopo  la  decisione  della questione di legittimita'
costituzionale,  sollevata  con separata ordinanza assunta nei giorni
22-26  febbraio  2001  (riservandosi  di  decidere  in quella sede la
controversia  nel merito ai sensi dell'art. 26, terzo e quarto comma,
legge n. 1034/1971, introdotti dall'art. 9 legge n. 205/2000);
    Ritenuto   di   dover   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale,   rilevandola   d'ufficio,   dell'art. 45/17   d.lgs.
n. 80/1998,  per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto detta
disposizione   lede,   ad   avviso  del  collegio,  il  principio  di
ragionevolezza  ed  il  diritto  inviolabile alla difesa, comprimendo
l'ordinario  termine di prescrizione dei diritti connessi allo status
di   dipendente   di  una  amministrazione  pubblica,  imponendo  per
l'azionabilita'  delle pretese sorte in epoca anteriore a quella data
il termine del 15 settembre 2000;
    Ritenuto,  quanto  alla  rilevanza  della  questione nel presente
giudizio   che  esso  non  potrebbe  che  concludersi,  sia  in  fase
cautelare, sia nel merito, con una pronuncia di inammissibilita', per
essere  stato  il  ricorso  indubbiamente  proposto  oltre il termine
stabilito con la disposizione che si sospetta di incostituzionalita',
e che sanziona espressamente con la decadenza la mancata proposizione
entro il termine dell'azione a tutela dei diritti sorti anteriormente
alla  data  del  30  giugno  1998 (prevista dal menzionato art. 45/17
d.lgs. n. 80/1998);
    Considerato, infatti, che il ricorso in esame e' stato notificato
in  data  13 settembre  2000, ma depositato in data 5 ottobre 2000, e
che,  pertanto,  esso  deve considerarsi proposto oltre il termine di
legge,  perfezionandosi la fattispecie della proposizione del ricorso
con  il  deposito  di  esso,  successivo alla notificazione (cfr., ex
multis, C.S., VI, 25 novembre 1980, n. 1141, in cui il noto principio
e'  affermato proprio in relazione all'applicazione di una disciplina
intertemporale,  dichiarandosi la inammissibilita' del ricorso ove il
deposito  di  esso  sia  avvenuto  in un momento in cui la competenza
transitoria  sia  venuta  meno;  Idem,  V, 18 ottobre 1983, n. 453, e
6 maggio  1987,  n. 270;  Tribunale  amministrativo regionale molise,
12 gennaio  1990,  n. 1; Tribunale amministrativo regionale sardegna,
10 dicembre 1996, n. 1613; Tribunale amministrativo regionale Puglia,
Bari, II, 6 febbraio 1998, n. 28);
    Ritenuto, con riferimento alla non manifesta infondatezza, che la
disciplina  in esame comporterebbe, in ipotesi come quella oggetto di
controversia,  un'irragionevole  (perche'  dovuta  soltanto alla mera
casualita'  dell'essersi  il  credito  maturato  ad  una  certa data)
riduzione  degli  ordinari  termini  prescrizionali,  che  verrebbero
ridotti  in conseguenza del limite cronologico di sbarramento fissato
dalla  norma  oggetto  della questione di legittimita' costituzionale
sollevata con la presente pronuncia;
    Rilevato  che,  contro  il principio della tutela giurisdizionale
delle  situazioni  soggettive  sancito  dall'art. 24 Cost., in simili
ipotesi  il  dipendente  non  potrebbe  agire  ne' davanti al giudice
ordinario,  privo  di  giurisdizione  per le fattispecie formatesi in
data  anteriore  alla data del 30 giugno 1998, ne' davanti al giudice
amministrativo,  che  ha  perduto  la  giurisdizione transitoriamente
attribuitagli  fino  allo  scadere  del  termine decadenziale fissato
dalla norma denunciata;
    Ritenuto,   conclusivamente,  di  dover  sospendere  il  presente
giudizio,  ai  sensi  dell'art. 23/2  legge  n. 87/1953 - sia in sede
cautelare,  sia  in  sede  di  merito  - rinviando la trattazione del
ricorso  in  epigrafe alla prima camera di consiglio utile successiva
alla  restituzione  degli  atti  dei  giudizio  da  parte della Corte
costituzionale,  dopo  la  decisione della questione sollevata con le
presente    ordinanza,    avente   ad   oggetto   la   illegittimita'
constituzionale  dell'art. 45/17 d.lgs. n. 80/1998, per contrasto con
gli  artt. 3  e  24  Cost.,  ritenendosi tale questione, per tutte le
ragioni   gia'   esposte,   rilevante   nel  giudizio  stesso  e  non
manifestamente infondata: