IL TRIBUNALE

    Rilevato  in  fatto: che in data 2 dicembre 2000 veniva decretata
ai  sensi  dell'art. 13  d.lgs.  n. 286/1998  dal  Prefetto di Reggio
Emilia  l'espulsione  di  Bilal  Mohamde  nato  in  Algeria nel 1972,
entrato  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai controlli di
frontiera,  con  intimazione  di  lasciare il territorio italiano nel
termine di 15 giorni;
        che  il  Questore  di  Reggio Emilia, avendo accertato che lo
straniero  non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio
nazionale  nel  termine prescritto, ed evidenziando la impossibilita'
di  procedere  all'immediato  accompagnamento  alla frontiera, per la
necessita'  di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla
sua  identita'  e di acquisire un valido documento per l'espatrio, in
data  2 febbraio 2001 disponeva che il sopra indicato straniero fosse
trattenuto  presso  il centro di permanenza temporanea di via Corelli
in Milano;
        che  il  provvedimento  di  trattenimento  veniva  notificato
all'interessato e trasmesso il 3 febbraio 2001 per la convalida.

                         Ritenuto in diritto

    che  dall'esame  degli  atti  trasmessi  risultano sussistenti le
condizioni per la convalida del trattenimento;
    che  la  permanenza  nel  centro  e' connotata da restrizioni che
incidono sulla liberta' personale;
    che,  pertanto, l'emissione di un provvedimento di convalida, che
comporta  l'attuazione  da  parte  del  giudice  di  un  controllo  a
posteriori  sulla  pregressa attivita' della autorita' amministrativa
finalizzato  unicamente  a verificare la sussistenza delle condizioni
che  hanno  determinato  il  trattenimento  dello straniero, avrebbe,
secondo   il   meccanismo   previsto   dall'art. 14  comma  5  d.lgs.
n. 286/1998,  l'effetto  automatico  di  consentire la permanenza nel
centro  per  un  periodo  complessivo  di  20  giorni  (tranne che il
questore  non  possa  eseguire  l'espulsione  prima  di tale termine,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice);
    che,  quindi, mentre sino al provvedimento di convalida, la norma
limitativa  della  liberta'  personale  risulta  conforme  al dettato
dell'art. 13  terzo  comma Costituzione, per il periodo successivo la
privazione   della   liberta'   consegue   automaticamente   da   una
disposizione   di   legge,   senza   che  sia  previsto  un  autonomo
provvedimento motivato della autorita' giudiziaria, alla quale non e'
consentita  altra  attivita'  oltre  quella di convalida ed e' quindi
inibito  di  determinare  la durata del trattenimento successivo o di
revocarne  l'esecuzione,  una volta venuti meno i presupposti; che la
garanzia  costituzionale  della liberta' e' riconosciuta anche ai non
cittadini;
    che   la   questione  e'  rilevante  nel  presente  procedimento,
dovendosi  applicare in concreto la disposizione che comporterebbe la
permanenza automatica nel centro per un periodo di venti giorni;