IL TRIBUNALE Rilevato in fatto: che in data 2 dicembre 2000 veniva decretata ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 dal Prefetto di Reggio Emilia l'espulsione di Bilal Mohamde nato in Algeria nel 1972, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, con intimazione di lasciare il territorio italiano nel termine di 15 giorni; che il Questore di Reggio Emilia, avendo accertato che lo straniero non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale nel termine prescritto, ed evidenziando la impossibilita' di procedere all'immediato accompagnamento alla frontiera, per la necessita' di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' e di acquisire un valido documento per l'espatrio, in data 2 febbraio 2001 disponeva che il sopra indicato straniero fosse trattenuto presso il centro di permanenza temporanea di via Corelli in Milano; che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato e trasmesso il 3 febbraio 2001 per la convalida. Ritenuto in diritto che dall'esame degli atti trasmessi risultano sussistenti le condizioni per la convalida del trattenimento; che la permanenza nel centro e' connotata da restrizioni che incidono sulla liberta' personale; che, pertanto, l'emissione di un provvedimento di convalida, che comporta l'attuazione da parte del giudice di un controllo a posteriori sulla pregressa attivita' della autorita' amministrativa finalizzato unicamente a verificare la sussistenza delle condizioni che hanno determinato il trattenimento dello straniero, avrebbe, secondo il meccanismo previsto dall'art. 14 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, l'effetto automatico di consentire la permanenza nel centro per un periodo complessivo di 20 giorni (tranne che il questore non possa eseguire l'espulsione prima di tale termine, dandone comunicazione senza ritardo al giudice); che, quindi, mentre sino al provvedimento di convalida, la norma limitativa della liberta' personale risulta conforme al dettato dell'art. 13 terzo comma Costituzione, per il periodo successivo la privazione della liberta' consegue automaticamente da una disposizione di legge, senza che sia previsto un autonomo provvedimento motivato della autorita' giudiziaria, alla quale non e' consentita altra attivita' oltre quella di convalida ed e' quindi inibito di determinare la durata del trattenimento successivo o di revocarne l'esecuzione, una volta venuti meno i presupposti; che la garanzia costituzionale della liberta' e' riconosciuta anche ai non cittadini; che la questione e' rilevante nel presente procedimento, dovendosi applicare in concreto la disposizione che comporterebbe la permanenza automatica nel centro per un periodo di venti giorni;